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05 aprile 2025

Tar 2025-Il ricorso presentato dal ricorrente avverso il Comune di -OMISSIS- si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso i diritti di accesso documentale e trasparenza amministrativa. La richiesta di accesso ai documenti inerenti all'omologazione ministeriale dell'apparecchiatura utilizzata dalla Polizia Municipale per l'accertamento delle violazioni al Codice della Strada è di particolare rilevanza, poiché tocca temi fondamentali come il diritto di difesa e la legittimità dell'azione amministrativa.

 

Tar 2025-Il ricorso presentato dal ricorrente avverso il Comune di -OMISSIS- si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso i diritti di accesso documentale e trasparenza amministrativa. La richiesta di accesso ai documenti inerenti all'omologazione ministeriale dell'apparecchiatura utilizzata dalla Polizia Municipale per l'accertamento delle violazioni al Codice della Strada è di particolare rilevanza, poiché tocca temi fondamentali come il diritto di difesa e la legittimità dell'azione amministrativa.

Il ricorrente sostiene che il diniego tacito formatosi sulla sua richiesta di accesso sia in contrasto con le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, che garantisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi, specialmente quando siano funzionali all'esercizio del diritto di difesa. In questo caso specifico, la documentazione richiesta appare necessaria per contestare il verbale di violazione notificato, il che evidenzia l'importanza di garantire al cittadino la possibilità di esaminare e comprendere le modalità con cui sono stati rilevati eventuali illeciti.

Il richiamo all’art. 24, comma 7, della stessa legge, evidenzia ulteriormente come la mancata ostensione dei documenti possa pregiudicare il diritto di difesa del ricorrente, creando un potenziale squilibrio nei rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione. Il principio di trasparenza costituisce un pilastro fondamentale dell’amministrazione pubblica, e la sua violazione può portare a un’inefficienza nell'azione amministrativa e a una perdita di fiducia da parte dei cittadini nell'operato delle istituzioni.

Inoltre, la richiesta di condanna dell’amministrazione all’ostensione della documentazione entro un termine specifico (trenta giorni) mostra l’intento del ricorrente di non solo ottenere l'accesso ai documenti, ma anche di sollecitare una risposta efficace e tempestiva da parte dell'amministrazione, in linea con i principi di buona amministrazione e di efficienza.

In conclusione, il ricorso rappresenta un importante passo per la tutela dei diritti del cittadino e per il rafforzamento della trasparenza nella pubblica amministrazione. La decisione del TAR sulla questione avrà non solo conseguenze per il ricorrente, ma potrà anche influenzare il comportamento futuro delle amministrazioni pubbliche in materia di accesso documentale e gestione delle violazioni al Codice della Strada. Si attende quindi con interesse l'esito della controversia, che potrebbe delineare nuovi orientamenti giurisprudenziali in questo ambito.


Pubblicato il 20/03/2025
N. 00559/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00001/2025 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato .., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
del diniego tacito formatosi sulla richiesta di accesso documentale inerente il provvedimento di omologazione ministeriale dell’apparecchiatura utilizzata dalla Polizia Municipale di -OMISSIS- per l’accertamento della violazione al Codice della Strada di cui al verbale n. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS- nonché per l’accertamento del diritto di accesso del ricorrente alla documentazione richiesta, mediante esame ed estrazione di copia della stessa ex art. 25, comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 241 - essendo funzionale all’esercizio del diritto di difesa ex art. 24, comma 7, legge 7 agosto 1990, n. 241 - e la condanna dell’amministrazione all’ostensione di tale documentazione entro il termine di trenta giorni ex art. 116, comma 4, c.p.a.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 il dott. Cristiano De Giovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.


Premesso che:
- il ricorrente ha proposto ricorso contro il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco in carica, per l’annullamento del diniego tacito formatosi sulla richiesta di accesso documentale inerente il provvedimento di omologazione ministeriale dell’apparecchiatura utilizzata dalla Polizia Municipale di -OMISSIS- per l’accertamento della violazione al Codice della Strada di cui al verbale n. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS- nonché per l’accertamento del diritto di accesso del ricorrente alla documentazione richiesta, mediante esame ed estrazione di copia della stessa ex art. 25, comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 241 - essendo funzionale all’esercizio del diritto di difesa ex art. 24, comma 7, legge 7 agosto 1990, n. 241 - e la condanna dell’amministrazione all’ostensione di tale documentazione entro il termine di trenta giorni ex art. 116, comma 4, c.p.a.;
- a sostegno della domanda ha dedotto che gli era stato notificato in data -OMISSIS- il verbale n. -OMISSIS- – del quale aveva preso visione in data -OMISSIS-- per violazione alle norme del Codice della Strada causa eccesso di velocità rilevato con l’apparecchiatura -OMISSIS-”, autorizzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con provvedimento Aut. Min. D.D. Prot. -OMISSIS-, tarata dal Centro Accreditato -OMISSIS-per la tratta stradale, tarata in data non superiore ad un anno; che, in data -OMISSIS-, aveva chiesto al Comando Polizia Municipale del Comune di -OMISSIS-, di ottenere il provvedimento di omologazione ministeriale della suddetta apparecchiatura; che, in data -OMISSIS-, il Comando di Polizia Municipale di -OMISSIS-, aveva inviato al ricorrente copia della “dichiarazione di conformità al campione omologato” emesso dalla-OMISSIS- intestataria del relativo decreto di omologazione.”, relativa alla “Matricola n.-OMISSIS-” e alla “Matricola n.-OMISSIS-”, entrambe del -OMISSIS-; che, in data -OMISSIS-, il ricorrente aveva segnalato all’amministrazione che il documento osteso non costituiva quello richiesto;
- il Comune di -OMISSIS- non si è costituito.
Considerato che:
- con l’unico motivo formulato, rubricato “Violazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi - violazione e falsa applicazione degli Artt. 22 c. 1 lett. a) e b), 24 c. 7, 25 c. 1 e 2 L. n. 241/1990 - violazione dei principi generali di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa ex Artt. 22 c. 2 L. n. 241/1990 e 97 c. 2 Cost. – carenza assoluta di motivazione - violazione del diritto di difesa ex Art. 24 c. 1 e 2 Cost. - Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta e sviamento di potere”, il ricorrente ha denunciato che il diniego tacito sarebbe lesivo del diritto all’accesso difensivo attesa la necessità di utilizzare il documento richiesto per contestare la sanzione amministrativa elevata ai sensi dell’art. 203, comma 1-bis, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada) e che la nota dell’-OMISSIS- inviata dall’ente comunale conteneva un atto che non era idoneo a soddisfare la pretesa azionata né tantomeno a differire e/o a interrompere il termine di cui alla disciplina in materia di accesso documentale.
- il motivo risulta fondato.
Occorre premettere al riguardo che, come stabilito da questa Sezione “l’interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi assurge pertanto a bene della vita autonomo, meritevole di tutela, separatamente dalle posizioni sulle quali abbia poi ad incidere l'attività amministrativa, eventualmente in modo lesivo, in contrapposizione al sistema, in vigore sino all'emanazione della L. n. 241/1990, fondato sulla regola generale della segretezza dei documenti amministrativi” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 5 febbraio 2024, n. 177).
E, infatti, “ l’amministrazione non può prorogare l'adempimento dell'obbligo di permettere l'accesso alla documentazione amministrativa o interrompere il decorso del termine di trenta giorni, stabilito per l'adempimento stesso al richiedente che ne abbia diritto, con un semplice atto interlocutorio adottato ad libitum (art. 25 l. 7 agosto 1990 n. 241)” (Consiglio di Stato, sez. VI , 5 maggio 1998, n. 635; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 9 maggio 2023; cfr. anche T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 14 marzo 2024, n. 381) e che “consegue da ciò che, mancando alcuna determinazione definitiva in ordine all’accessibilità dei documenti richiesti, deve ritenersi maturato il silenzio-diniego che onera il ricorrente all’impugnazione nei termini decadenziali dell’art. 116 c.p.a.” (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 9 maggio 2023, m. 733).
Tutto ciò premesso si osserva che l’art. 142, comma 6, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 stabilisce che “per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”.
Orbene, nel caso di specie l’atto osteso dall’ente comunale con la nota datata -OMISSIS- è costituito dalla “Dichiarazione di conformità al campione omologato” rilasciata dalla società produttrice dell’apparecchio ossia di un atto in cui il produttore certifica la conformità del prodotto finale rispetto a quello depositato presso il Ministero dei Trasporti. Trattasi, quindi, di atto che non è equipollente al provvedimento di omologazione - richiesto espressamente dal ricorrente all’amministrazione resistente – atto che l’amministrazione deve rilasciare atteso che, in tema di violazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, grava sulla pubblica amministrazione l’onere di dimostrare l’aggiornata omologazione e la indispensabile corretta calibratura degli strumenti di rilevamento delle infrazioni stradali (vds. Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza del 24 gennaio 2019, n. 1921).
Ritenuto pertanto che:
- in ragione di quanto evidenziato, l’unico motivo del ricorso è fondato, con conseguente accoglimento del ricorso, annullamento del diniego di accesso e condanna della resistente amministrazione a consentire l’ostensione del documento richiesto, ossia il provvedimento di omologazione ministeriale dell’apparecchiatura utilizzata dalla Polizia Municipale di -OMISSIS- per l’accertamento della violazione al Codice della Strada di cui al verbale n. -OMISSIS-, con la documentazione ad esso allegata.
- che le spese di lite possono essere compensate, in ragione anche dei mutamenti intervenuti in giurisprudenza nella materia de qua.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto condanna il Comune di -OMISSIS- a consentire, entro trenta giorni dalla notificazione a cura del ricorrente della presente pronuncia, l’accesso al provvedimento di omologazione ministeriale dell’apparecchiatura utilizzata dalla Polizia Municipale di -OMISSIS- per l’accertamento della violazione di cui al verbale n. -OMISSIS- e alla documentazione ad esso allegata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
Cristiano De Giovanni, Referendario, Estensore
         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Cristiano De Giovanni        Gerardo Mastrandrea
         
         
         
         
         
IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.



 

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