Sezione Lavoro Ordinanza 7849 del 25/3/2025* Impiego Pubblico – Funzioni Locali – Comando – Indennità di amministrazione
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte conferma il proprio orientamento (cfr. Cass. n. 17742/2017, Cass. n. 20049/2016, Cass. n. 19916/2016), secondo cui è irrilevante la natura delle mansioni e dei compiti svolti dai lavoratori dipendenti di enti diversi dal Ministero della Giustizia ed ivi distaccati, o comandati, ai fini del riconoscimento della indennità di amministrazione, prevista dall’art. 34 del CCNL comparto ministeri per i lavoratori dipendenti del Ministero della Giustizia e, successivamente, dall’art. 28 del CCNL del 16.2.1999, per essere l’indennità correlata alla specifica posizione ordinamentale dei dipendenti del Ministero della Giustizia, diversa e distinta, per effetto della disciplina legale e contrattuale, da quella del personale proveniente da enti diversi, che ha uno stato giuridico ed economico totalmente diverso, in ragione della fonte della sua regolazione, legale e/o contrattuale, non ammettendosi alcuna contaminazione tra i trattamenti economici previsti da eventuali diverse discipline negoziali di settore, come è desumibile anche dal fatto che l’art. 73 commi 1, 3, 4, 5 e 6-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, come successivamente modificato, ed oggi corrispondente per contenuto all’art. 70 del D.Lgs. 165/2001, pone, al comma 12, a carico dell’ente che utilizza il personale di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione.
*Estratta da Wolters Kluwer – One legale
Allegati
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