Corte dei Conti 2025- la pronuncia riguarda principalmente l’interpretazione dell’articolo 170 del Codice di giustizia contabile e la sua rilevanza nei procedimenti relativi alle pensioni. Di seguito una spiegazione dettagliata:
1. **Inquadramento normativo**:
L’articolo 170 stabilisce che, nei giudizi in materia pensionistica, l’appello è ammesso esclusivamente per motivi di diritto. Ciò significa che le parti possono contestare in appello solo questioni di natura normativa e non di fatto. Le questioni di fatto, come ad esempio la dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o guerra, o la classificazione e l’aggravamento di infermità o lesioni, sono considerate esclusivamente di competenza del giudice di primo grado e non sono appellabili in sede giurisdizionale contabile.
2. **Interpretazione del caso specifico**:
Nel caso di specie, l’appellante sostiene di non impugnare il giudizio sulla corretta applicazione delle tabelle pensionistiche, ma di contestare il criterio adottato dal giudice per decidere se la loro applicazione fosse corretta o meno. Tuttavia, il Collegio osserva che, anche se l’intento appare di contestare un aspetto di metodo o di interpretazione, l’oggetto del giudizio si colloca comunque all’interno delle “questioni relative alla classificazione o all’aggravamento di infermità o lesioni”.
3. **Conseguenze giuridiche**:
La conclusione è che il ricorso riguarda questioni di fatto che, secondo l’art. 170 c.g.c., non sono soggette ad appello nel procedimento di giustizia contabile. Di conseguenza, il giudizio non può essere riaperto o riformato in sede di appello e rimane di competenza esclusiva del giudice di primo grado.
**In sintesi**:
Il commento sottolinea come la normativa vigente limiti l’ambito di impugnazione delle sentenze in materia pensionistica a motivi di diritto, escludendo le questioni di fatto come quella relativa alla classificazione delle infermità o lesioni. Nel caso analizzato, anche se l’appellante tenta di contestare il criterio adottato dal giudice, il Collegio ritiene che il problema rientri comunque tra le questioni di fatto, e quindi non appellabili secondo l’art. 170 c.g.c.
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