Tar 2025- azione legale intrapresa dalla signora per far valere un diritto riconosciuto da una sentenza del Tribunale di Benevento. In particolare, la signora ha presentato una richiesta al Tribunale per l'esecuzione del giudicato relativo alla sentenza n. 1225/2023, che ha accertato il suo diritto a ricevere un beneficio economico annuale di 500 euro attraverso la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, come previsto dalla Legge n. 107/2015.
Il passaggio evidenzia diversi aspetti significativi:
Esecuzione del Giudicato: La signora sta esercitando un diritto che è stato formalmente riconosciuto da un’autorità giudiziaria, il che sottolinea l'importanza della sentenza e il suo carattere vincolante.
Beneficio Economico: L'importo di 500 euro rappresenta un aiuto concreto per il personale docente per investire nella propria formazione e aggiornamento professionale, smarcando l'impegno del legislatore verso il miglioramento della qualità dell'istruzione.
Cond..... del Ministero: Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato cond.....to a procedere con l'accredito dell'importo sulla carta elettronica, il che implica una responsabilità da parte dell'ente pubblico nel garantire tale beneficio.
In sintesi, questo passaggio non solo mette in luce un importante diritto riconosciuto a un docente, ma anche il ruolo del sistema giudiziario nel garantire l'applicazione delle norme legislative e dei diritti dei lavoratori nel settore dell'istruzione.
Pubblicato il 21/01/2025
N. 00545/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03627/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3627 del 2024, proposto da ..... ....., rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Biondi, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 1225/2023 resa dal Tribunale di Benevento, Giudice del Lavoro dott.ssa Marina Campidoglio del 1° dicembre 2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2024 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con ricorso notificato il 9 luglio 2024 e depositato il successivo 25 luglio 2024 la signora ..... ..... ha adito l’intestato Tribunale per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza 1225/2023 resa dal Tribunale di Benevento in data 1° dicembre2023, notificata e divenuta irrevocabile;
-che, l’anzidetta decisione ha accertato il “diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015", contestualmente cond.....ndo il Ministero dell’Istruzione e del merito “ad accreditare € 500,00 sulla carta elettronica del docente in favore della parte ricorrente”;
Rilevato che la sentenza 1225/2023 veniva notificata all'Amministrazione con formula esecutiva in data 6 dicembre 2023, a mezzo posta elettronica certificata;
Vista la nota p.e.c. del 3 giugno 2024, presa in carico al protocollo della Direzione Generale per il Personale Scolastico, di richiesta di attribuzione del bonus carta docente;
Rilevato che, con atto depositato in data 25 luglio 2024, si costituiva in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito con memoria di stile.
Rilevata, quindi, l’inerzia dell’Amministrazione quanto all’accreditamento delle somme dovute alla odierna ricorrente per la carta docente essendo decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni (di cui all'art. 14, co. 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla L. n. 30/1997) dalla notifica del titolo esecutivo;
Visto il certificato della cancelleria del Tribunale di Benevento del 24 giugno 2024, in cui si attesta che la sentenza oggetto della odierna domanda giudiziale è passata in giudicato;
Ritenuto, pertanto, alla luce della documentazione versata in atti, che la domanda ex art. 114 c.p.a. è fondata, tenuto conto della mancata impugnazione della sentenza in epigrafe indicata, come attestata da specifica certificazione di cancelleria, e dell’inutile decorso del termine di grazia previsto dall’art. 14, co. 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito illustrati, con conseguenziale ordine all'intimata Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo in questa sede azionato;
-che, una volta decorso infruttuosamente il termine suindicato, provvederà - entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente - un Commissario ad acta, che sin d'ora si nomina nel Dirigente della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito, (o funzionario dallo stesso delegato munito delle adeguate competenze tecniche), che darà corso all'esecuzione della sentenza in epigrafe, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente;
- che le spese per l'eventuale funzione commissariale vengono poste a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito e liquidate come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all'esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all'ente debitore;
Ritenuto che vada accolta anche la domanda di cond..... dell'Amministrazione resistente al pagamento di un'ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo - da un lato - quale dies a quo il giorno della notificazione della presente sentenza all'Amministrazione inadempiente e - dall'altro lato - quale dies ad quem il giorno dell'adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell'Amministrazione resistente oppure, in mancanza dell'adempimento, quello dell'insediamento del Commissario ad acta investito dei poteri finalizzati all'esecuzione del giudicato medesimo (con conseguente contestuale trasferimento del munus e connessa preclusione a successivi interventi diretti da parte dell'Amministrazione inadempiente);
- di dover, al riguardo, precisare che:
a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all'Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019);
b) il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l'utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all'art. 55 del citato d.P.R., all'art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell'incarico, all'art. 56 del citato d.P.R.;
c) tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l'ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell'ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d) il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato "Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali", rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato "Indirizzi PEC per il PAT";
Ritenuto, infine, che le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con attribuzione al procuratore, avv. Pasquale Biondi, dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), lo accoglie e per l’effetto:
- ordina all'Amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo azionato nei modi e nei termini specificati in motivazione;
- cond..... l'Amministrazione al pagamento, in favore della ricorrente, della penalità di mora, di cui all'art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali calcolati sulla somma dovuta, con la decorrenza e fino al termine indicati in motivazione;
- per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d'ora quale Commissario ad acta il Dirigente della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del MIM, (o funzionario dallo stesso delegato munito delle adeguate competenze tecniche), che - su specifica richiesta della ricorrente e nei termini di cui in motivazione - provvederà al compimento degli atti necessari all'esecuzione della suindicata sentenza, riconoscendo all'interessata quanto statuito e quanto dovutogli, anche ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..
Cond..... il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 350,00 (cinquecento/00), oltre agli accessori di legge e rifusione del contributo unificato, nella misura effettivamente versata, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rosaria Palma Guglielmo Passarelli Di Napoli
IL SEGRETARIO
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