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17 marzo 2025

Tar 2025-Il Ministero dell’Interno, con memoria depositata il 18 luglio 2024, ha difeso la legittimità delle proprie decisioni riguardo al collocamento di un dipendente in fuori ruolo. Ha sottolineato che il ricorrente non ha presentato una richiesta valida di proroga del collocamento, cercando invece di utilizzare l'istituto nonostante la stipula di un nuovo contratto. Il Ministero ha evidenziato che la decisione dell'amministrazione è caratterizzata da un ampio margine di discrezionalità e che il procedimento in questione, regolato dall'art. 58 del D.P.R. n. 3 del 1957, non è un procedimento amministrativo su istanza di parte, ma un'iniziativa officiosa dell'amministrazione stessa.

 

Tar 2025-Il Ministero dell’Interno, con memoria depositata il 18 luglio 2024, ha difeso la legittimità delle proprie decisioni riguardo al collocamento di un dipendente in fuori ruolo. Ha sottolineato che il ricorrente non ha presentato una richiesta valida di proroga del collocamento, cercando invece di utilizzare l'istituto nonostante la stipula di un nuovo contratto. Il Ministero ha evidenziato che la decisione dell'amministrazione è caratterizzata da un ampio margine di discrezionalità e che il procedimento in questione, regolato dall'art. 58 del D.P.R. n. 3 del 1957, non è un procedimento amministrativo su istanza di parte, ma un'iniziativa officiosa dell'amministrazione stessa.

In particolare, il Ministero ha chiarito che il collocamento fuori ruolo è una decisione discrezionale e temporanea, che non deve tenere conto delle esigenze personali del dipendente. Il Ministero ha distinto tra la decisione di collocamento del dipendente e le successive autorizzazioni necessarie da parte di altri Dicasteri o della Presidenza del Consiglio, evidenziando che la valutazione iniziale spetta esclusivamente all'amministrazione di appartenenza del dipendente. In caso di diniego, non sarebbe stato necessario adottare un decreto del Capo della Polizia, poiché non si sarebbe dovuto procedere a ulteriori interlocuzioni.

Questa posizione riflette un’interpretazione rigorosa del potere discrezionale dell’amministrazione, sostenendo che la sua decisione è insindacabile e non soggetta a obblighi di giustificazione oltre il diniego stesso.

 

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