Sentenza del 09/12/2024 n. 15180/40 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma
Tassa Automobilistica Regionale e competenza territoriale del PRA
Con riferimento alla tassa automobilistica regionale, la competenza territoriale degli Uffici del pubblico registro automobilistico (“PRA”) è determinata in base al luogo di residenza del proprietario del veicolo che, per la società di noleggio di autovetture, è costituita dalla sede legale.
Questo principio è stato stabilito dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma che, sulla base dell’art. 5, c. 32 del D.L. 30 dicembre 1982 n. 953, ha rigettato il ricorso della contribuente contro la Regione Lazio avverso l’avviso di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni relativo al recupero della suddetta tassa. Nella specie, la società contribuente, con sede legale in Roma e impegnata nel campo del noleggio di autoveicoli senza conducente, a medio e lungo termine, aveva versato un importo inferiore alla Provincia di Trento, sua sede “secondaria” di mera domiciliazione, sostenendo erratamente che il criterio cui fare riferimento fosse quello della residenza dell’utilizzatore dell’auto (come avviene, invece, nel caso di locazione finanziaria).
Intitolazione:
Nessuna intitolazione presente
Massima:
Nessuna massima presente
Testo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società ALD A. I. r.l., in persona del rappresentante legale ed Amministratore Delegato protempore Dottor P. V., per il tramite del difensore, ha proposto ricorso contro la Regione Lazio al fine di ottenere l'annullamento dell'atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni n. 8/2024 (r.u.0527632.18-04-2024) relativo al recupero, ex articolo 10 bis legge n. 212/2000, della Tassa Automobilistica Regionale, con riferimento all'annualità 2020, notificato, via pec in data 18 aprile 2024 , per l'importo complessivo di euro 4.734.519,02.
La ricorrente premette che esercita l'attività di noleggio di autoveicoli, senza conducente, a medio e lungo termine e che ha sedi secondarie pressi la città di Trento; espone che in base alla sede principale, le sono state applicate le tariffe del Lazio e è stata effettuata la ripresa a tassazione di cui all'avviso oggetto del ricorso, mentre egli ha pagato somma inferiore alla Provincia di Trento. Sebbene abbia regolarmente assolto al pagamento della TAR in forza delle disposizioni di legge vigenti nell'anno in contestazione, la Regione Lazio ha ipotizzato che detta imposta avrebbe dovuto essere versata, non già alla Provincia di Trento, bensì alla Regione Lazio: ciò in ragione del fatto che la sede legale della Società è sita in Roma.
Afferma che l'infondatezza dell'interpretazione seguito dalla Regione Lazio è confermata dalla costante ed univoca giurisprudenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo che di secondo grado, di Roma e del Lazio.
Rileva che la previsione secondo la quale: "La competenza territoriale degli uffici del pubblico registro automobilistico e dei registri di immatricolazione è determinata in ogni caso in relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario dei veicolo" è stata modificata dal comma 9-ter dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, entrato in vigore il 15 agosto 2015:
ha riformulato, il comma 3 nel senso che: "la competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo"
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1.Nullità dell'Atto di Accertamento per violazione dell'obbligo di motivazione (Art. 7 dello Statuto del Contribuente). Omessa indicazione/prova della fonte dalla quale sono stati estratti i dati a base del calcolo dell'imposta accertata.
2. Nullità dell'Atto di Accertamento per violazione dell'obbligo di motivazione. Mancato scomputo di quanto pagato alla Provincia di Trento (tassazione "al lordo"). Rinvio.
3. Nullità dell'Atto di Accertamento per violazione dell'obbligo di motivazione (segue). Errato e fuorviante riferimento ad un presunto vantaggio fiscale relativo all'IPT (tributo estraneo al presente procedimento e comunque pagato alla Provincia di Roma).
4. Nullità dell'Atto di Accertamento per intervenuta decadenza. Violazione dell'articolo 5, comma 51, del D. L. n. 953 del 1982 L'Atto di Accertamento impugnato è nullo per intervenuta decadenza. Sul punto, la norma di riferimento è l'articolo 5, comma 51 del D.L. n. 953 del 198215: detto articolo prevede che il termine di accertamento si prescrive in tre anni. Ciò significa che la Regione Lazio avrebbe dovuto emettere l'Atto di Accertamento entro il 31 dicembre 2023. È evidente la nullità, per intervenuta decadenza, dell'Atto di Accertamento emesso in data 18 aprile 2024.
5. Nullità dell'Atto di Accertamento per assenza di potere di accertamento in capo alla Regione Lazio.
6.Nullità dell'Atto di Accertamento per violazione dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982.
7. Nullità dell'Atto di accertamento della Regione Lazio per violazione dell'Art. 10 bis dello Statuto del Contribuente. Assenza dei requisiti dell'abuso del diritto
8. Assenza della illiceità del vantaggio fiscale (segue): libertà di scelta tra operazioni aventi diverso carico fiscale.
9. Ricorrenza dell'esimente costituita dalla presenza di valide ragioni extrafiscali.
10.Nullità dell'Atto di Accertamento per violazione dell'Art. 10 bis, comma 1, dello Statuto del Contribuente nella parte in cui stabilisce che l'Amministrazione finanziaria debba scomputare dall'importo accertato quanto versato dal contribuente per effetto dell'operazione abusiva
11.Irrilevanza di una eventuale pluralità di enti impositori, ai fini della tassazione "netta".
12.Omesso riferimento all'esistenza di specifici meccanismi di compensazione tra le Regioni (e le Province Autonome).
13.Falsa applicazione dell'Art. 10 bis, comma 11, dello Statuto del Contribuente. --Esclusione dell'onere, per la Società, di richiedere il rimborso di quanto già pagato.
Afferma che dall'agosto 2009 all'agosto 2015, in caso di locazione finanziaria per la TAR, è soggetto passivo del tributo l'utilizzatore, con obbligo di iscrizione presso il PRA del proprietario e gettito destinato alla Regione di residenza di quest'ultimo, ai sensi del co.3, art. 7, L. 99/2009:
Resiste la regione Lazio illustrando nel dettaglio le ragioni dell'infondatezza del ricorso.
All'esito dell'udienza la corte ha deciso come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art. 5, comma 32, d.l. n. 953/82, legge n. 53/83 "La competenza territoriale degli uffici del pubblico registro automobilistico e A dei registi di immatricolazione è determinata in ogni caso in relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo".
La tassa automobilistica è dovuta dalla ricorrente alla Regione Lazio in ragione della residenza, che fissa la competenza del PRA e dunque del destinatario della pretesa impositiva. Come affermato la ricorrente la società non esercita attività di locazione finanziaria bensì quella del noleggio di autovetture.
La novella del 2015 non ha introdotto alcuna novità in ordine al criterio della residenza del proprietario che rimane quello fondante la competenza territoriale degli Uffici del PRA.
E' solo con riferimento al locatore finanziario che l'art 9, comma 9-ter, , D.L. n.78/2015, ai fini della determinazione della competenza ha introdotto il criterio della residenza dell'utilizzatore, trattasi di situazione che non ricorre nel caso di specie, in quanto non viene in rilievo ipotesi di locazione finanziaria bensì di noleggio, senza conducente, a medio e a lungo termine; nessuna attività di locazione finanziaria dunque e nessuna possibilità di riscatto dell'auto da parte dell'utilizzatore è prevista nel noleggio.
Ai fini della determinazione della competenza dell'ufficio del PRA quello che rileva è dunque la sede della società, ovvero il COMI.
La sede legali della Società è a Roma e peraltro il Nucleo di Polizia Economico finanziaria di Trento, Gruppo Tutela della Finanza Pubblica, ha accertato che la sede di Trento non è sede della società, non è nemmeno definibile come secondaria in quanto costituisce di mera domiciliazione. In particolare presso l'Automobile Club Trento, indirizzo della sede c.d. secondaria, c'è solo servizio di giro posta, non ci sono dipendenti, l'amministratore della società non vi si è mai recato. Sono indicati nel verbale tuti gli elementi che si tratti di sede secondaria e dunque senz'altro non può ritenersi che vi sia il COMI della società.
Nel caso di specie la contribuente non ha pagato la tassa all'ente impositore è per tale ragione che è stato emesso l'avviso di accertamento impugnato e sono per tale privi di rilievo e inconferenti i motivi di ricorso di cui ai punti secondo, settimo, decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo riguardanti l'abuso del diritto.
La circostanza che la tassa doveva essere pagata in base alla sede legale all'ente impositore così determinato spiega la ragione dell'infondatezza del quinto motivo.
L'estraneità dei due enti non consente soluzioni diverse dal pagamento all'ente per legge destinato del pagamento in adempimento dell'obbligo di legge e la richiesta di restituzione all'ente al quale l'imposta è stata indebitamente corrisposta.
Quanto alla motivazione, primo motivo, l'avviso è correttamente motivato in ragione delle tariffe pubbliche e dell'indicazione di auto e annualità.
Con rifermento al quarto motivo con il quale il ricorrente deduce la decadenza si osserva che la TAR è un tributo dovuto in autoliquidazione, il credito sorge alla scadenza.
La regione ha inviato richiesta di chiarimenti contestando l'omesso versamento della TAR per i veicoli di proprietà della contribuente nel periodo 2020 trattasi di atto prodromico che determina l'interruzione del termine di prescrizione previsto dall'art. 5, DL. n. 953/1982, il nuovo termine per accertare la TAR dovuta per l'anno 2020 ha ricominciato a decorrere dal 22.12.2023. Il termine di decadenza originario per l'anno di imposta 2020 era il 31.12.2023, l'invito ai chiarimenti è stato inviato il 22.12.2023, la richiesta della Regione Lazio la notifica dell'avviso di accertamento, avvenuta in data 18.04.2024, entro 60 giorni dalla risposta del Contribuente del 20 febbraio 2024.
Con riferimento alla pronunci favorevoli alla contribuente, indicate nel ricorso, si osserva che i tributi si accertano con riferimento a ciascun anno d'imposta, in ragione del possibile mutamento nel tempo degli elementi sui quali si basa, residenza - proprietà (cfr. Cass. n. 30033/2018 Cass. n. 28059/2017; Cass. n. 20597/2011; Cass. n. 3889/2008; Cass. n. 17206/2006). Il giudicato esterno sulla dei requisito relativamente non ha effetto con riferimento ad anni d'imposta diversi.
Con riferimento al nono motivo, con il quale il ricorrente invoca l'esimente si osserva che non ricorrono le condizioni per applicare l'art. 10, comma 2, dello Statuto del contribuente in quanto la previsione normativa è assolutamente chiara e non ci sono state indicazioni fuorvianti significative da parte della Regione Lazio.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 10.000,00 in favore della parte resistente.
Roma, 7 novembre 2024
Elenco Atti Normativi citati
Legge del 06/08/2015 n. 125
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
Legge del 27/07/2000 n. 212
Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
Articolo 10 bis
Art. 10-bis. Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale (1).
In vigore dal 1 gennaio 2016
Legge del 28/02/1983 n. 53
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1982 n.953, recante misure in materia tributaria.
Decreto-legge del 30/12/1982 n. 953
Misure in materia tributaria.
Articolo 5
Modifiche ai DD.PP.RR. 26 ottobre 1972, n. 634, 29 settembre 1973, n. 601, alla legge 24 maggio 1977, n. 227 ed alla disciplina dell'imposta sulle assicurazioni, sui contratti di borsa e sulle tasse automobilistiche. Modifica alla tassa di concessione governativa relativa alle patenti di guida. Modifica all'art. 6 del D.L. 30 settembre 1982, n. 688. Nuove norme in materia di utilizzazione del codice fiscale. Proroga del termine contenuto nella L. 893/80. (N.d.R.: Con ord. n. 41 del 5 marzo 1998 la Corte cost. ha dichiarato la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. Il termine del 31 dicembre 1982, di cui al quartultimo comma e' stato prorogato dall'art. 3 L 14 marzo 1985 n. 101, dall'art. 4 D.L. 4 agosto 1987 n. 326, dall'art. 1 L 15 luglio 1988 n 275 e dall'art. 8 D.L. 27 aprile 1990 n.90).
In vigore dal 1 gennaio 2026
Elenco Atti Normativi citati non presenti in banca dati
Legge del 2009 n° 99 - Articolo 7-com3
Decreto-legge del 1982 n° 953 - Articolo 5-com32
Decreto-legge del 1982 n° 953 - Articolo 5-com51
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