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04 marzo 2025

La Cassazione, con la sentenza n. 1934 del 28 gennaio 2025, ha ribadito che per ottenere l'intervento del Fondo INPS di Garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore deve prima acquisire un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro. Questo accertamento giurisdizionale è essenziale per determinare l'esistenza e l'ammontare del credito, affinché il Fondo possa intervenire.

 

La Cassazione, con la sentenza n. 1934 del 28 gennaio 2025, ha ribadito che per ottenere l'intervento del Fondo INPS di Garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore deve prima acquisire un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro. Questo accertamento giurisdizionale è essenziale per determinare l'esistenza e l'ammontare del credito, affinché il Fondo possa intervenire.

La Corte ha specificato che il diritto del lavoratore ad ottenere il pagamento del TFR dall’INPS, gestore del Fondo di garanzia, è un credito distinto e autonomo rispetto a quello vantato nei confronti del datore di lavoro. Pertanto, l'accertamento della misura del TFR è un passaggio obbligatorio, da realizzarsi tramite l'ammissione allo stato passivo del datore di lavoro o mediante un titolo esecutivo, che permette di stabilire la misura del credito da recuperare dal Fondo.

La necessità di avere un accertamento giuridico preventivo non è solo una formalità, ma un passaggio imprescindibile per poter accedere correttamente al Fondo di Garanzia. Infatti, l'INPS, in quanto ente terzo, non ha la facoltà di contestare la fondatezza del credito del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, e l'accertamento è necessario anche per proteggere i diritti di surroga del Fondo, che ha il diritto di recuperare le somme pagate al lavoratore dal patrimonio del datore di lavoro.

In sintesi, l'accertamento del credito è considerato un requisito fondamentale per l'accesso al Fondo INPS di Garanzia del TFR, e deve essere effettuato prima della presentazione della domanda.

 

di
Intervento del
Fondo di garanzia istituito presso "INPS per il pagamento del TFR.
 'AULA B'    pubblicazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA Dl CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:    
Dott. UMBERTO BERRINO    - Presidente -    R.G.N. 3764/2024
Dott.ssa FABRIZIA GARRI    - Consigliera —    Cron.
Dott.ssa ROSSANA MANCINO    - Consigliera -    Rep.
Dott.ssa GABRIELLA MARCHESE - Consigliera Dott. ANGELO CERULO - Consigliere Rel. -    P.U. 15/10/2024
 
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 3764-2024 proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati
 con
  controric8rrêhå u iaaziane —
 
— intimati
per la cassazione della sentenza n. 725 del 2023 della CORTE D'APPELLO Dl LECCE, depositata il 4 settembre 2023 (R.G.N.
75/2022).
Udita la relazione della causa, svolta all'udienza dal Consigliere Angelo Cerulo.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale STEFANO VISONÀ, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Udito, per il ricorrente, l'avvocato sostituzione, per delega verbale, dell'avvocato che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTI Dl CAUSA
1.- Con sentenza n. 725 del 2023, depositata il 4 settembre 2023, la Corte d'appello di Lecce ha respinto il gravame dell'INPS e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che aveva  accertato il diritto delle lavoratrici
di ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR) dal Fondo di garanzia istituito presso I'INPS, in relazione all'attività
lavorativa prestata alle dipendenze della S.r.l.   poi cancellata dal registro delle imprese e non più assoggettata a fallimento.
A fondamento della decisione, ia Corte territoriale ha evidenziato che, nel caso di specie, è conclamata l'inutilità di un'azione esecutiva  contro il datore di lavoro, in quanto analoghe azioni, intraprese dai lavoratori della medesima società, non hanno sortito alcun risultato.
pubblicazione
Il credito delle lavoratrici, comprovato dalla documentazione prodotta, non è con troverso e, allo scopo di conseguirne l'accertamento, il contraddittorio è stato instaurato anche nei confronti dei signori   soci della società oramai estinta e dunque provvisti della legittimazione passiva, ai sensi dell'art. 2495 cod. civ.
2.- L'INPS ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, contro la sentenza d'appello.
 3.- Le signore
con controricorso.
4.- Non hanno svolto attività difensiva in questa sede i signori
 
5.- Il ricorso è stato fissato all'udienza pubblica del 15 ottobre
2024.
6.- Il Pubblico Ministero, prima dell'udienza, ha depositato una memoria e ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
7.- In prossimità dell'udienza, l'INPS ha depositato una memoria illustra tiva.
8.- All'udienza, il Pubblico Ministero ha esposto le conclusioni motivate, già rassegnate nella memoria, e il difensore della parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con l'unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l'Istituto deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2, secondo, quinto e settimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, anche in relazione all'art. 2495 cod. civ.
Avrebbe errato la Corte territoriale nel riconoscere il diritto delle lavoratrici di ottenere il pagamento del TFR da parte del Fondo di garanzia, a dispetto della mancata acquisizione di un titolo esecutivo pubblicazione nei confronti del datore di lavoro (S.r.l. società cancellata dal registro delle imprese.
Ad avviso del ricorrente, il credito per TFR dovrebbe essere accertato «nelle opportune sedi (giudizi individuali di cognizione ed esecuzione ovvero procedura fallimentare)» e non sarebbe idoneo, a tale scopo, un accertamento incidenter tantum «nell'ambito del processo (e del rapporto) previdenzia le, in difetto del legittimo contraddittore». All'accertamento del credito in sede fallimentare o in un giudizio di cognizione non potrebbe supplire, dunque, «altra  asseverazione del credito» (pagina 7 del ricorso per cassazione).
Benché l'insolvenza possa essere dimostrata anche «in modo diverso dall'esperimento dell'azione esecu tiva individuale», «l'accerta mento giudiziale del credito di natura retributiva del lavoratore nei confronti del medesimo datore di lavoro insolvente costituisce necessa rio presupposto (requisito) per il sorgere dell'obbligazione previdenziale a carico dell'Istituto» (la già richiamata pagina 7 del ricorso per cassazione).
Nel caso di specie, le lavoratrici avrebbero potuto conseguire un titolo esecutivo nei confronti della società o dei soci, chiamati a rispondere dei debiti sociali nei limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
 2.- Devono essere disattese, preliminarmente, le eccezioni d'inammissibilità sollevate nel controricorso.
2.1.- Le doglianze dell'Istituto non sollecitano a questa Corte un  diverso apprezzamento dei fatti e delle prove, ma s'incentrano sull'interpretazione della disciplina vigente.
2.2.- Il ricorso consente, inoltre, a questa Corte d'inquadrare la vicenda controversa e gli antecedenti più significativi, senza  costringerla ad attingere a fonti estranee all'atto d'impugnazione.
 2.3.- Né l'illustrazione delle critiche presenta le lacune denunciate  nel controricorso.
 
L'Istituto ha enucleato i punti nodali delle questioni dibatEðU U ÙII Héione 2801/2025 ha offerto un'accurata disamina, in linea con gli approdi più recenti della giurisprudenza di questa Corte.
2.4.- Né la sussistenza di una "doppia conforme", in ordine alla ricostruzione dei fatti di causa, inficia l'ammissibilità delle censure di violazione di legge, che rappresentano il fulcro dell'impugnazione.
3.- Il ricorso è fondato, nei termini e per i motivi di séguito esposti.
 Il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico dello speciale Fondo di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982 rappresenta un diritto di credito ad una prestazione previdenziale, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro.
 Questa Corte è costante nell'affermare che «l'accerta mento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità  necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro» (Cass., sez. lav., 28 gennaio 2020, n. 1886, in motivazione).
Prima del verificarsi dei presupposti cui la legge subordina il sorgere del diritto alla prestazione previdenziale, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all'INPS (Cass., sez. lav., 19 luglio 2018, n. 19277, punto 15 delle Ragioni della decisione; nello stesso senso, cass., sez. VI-L, 3 giugno 2021, n. 15384, e 9 giugno 2014, n. 12971).
5.- La necessità di munirsi preventivamente di un accertamento nei confronti del datore di lavoro integra «un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario» e non si configura come «un onere inutile e inutilmente dispendioso» (sentenza n. 1886 del 2020, cit., in motivazione; nello stesso senso, anche  ione 2801/2025 lay. , 18 novembre 2022, n. 34031).
Quando il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è lo stesso sistema delineato dall'art. 2 r quinto comma, della legge n. 297 del 1982 a indicare come condizione imprescindibile per l'accesso al Fondo di garanzia l'infruttuoso «esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito» concernente il TFR. L'esecuzione forzata in tanto può essere esperita, in quanto sussista un titolo idoneo a fondarla (nulla executio sine titulo).
6.- In senso contrario non possono essere invocate le pronunce di questa Corte, che hanno escluso, in relazione alle peculiarità delle singole vicende, «la necessità del preventivo esperimento di un'azione esecutiva di volta in volta mobiliare o immobiliare, non anche la necessità che il lavoratore assicurato si munisse di un titolo esecutivo nei confronti del proprio datore di lavoro» (sentenza n. 1886 del 2020, cit., in motivazione).
L'aleatorietà delle azioni esecutive, che la sentenza impugnata e le controricorrenti pongono in risalto, riguarda un posterius, laddove il requisito pregiudiziale è pur sempre la sussistenza di un titolo che a quelle azioni consenta di dare impulso o che ne dimostri per tabulas l'impraticabilità, pur contenendo l'indispensabile accertamento della sussistenza e della misura del credito.
 La legge è inequivocabile nel sancire «la funzione legale di elemento costitutivo per    l'accesso al Fondo di Garanzia
dell'accertamento in via giudiziale del credito preteso (nell'an e nel quantum debeatur) nei confronti dell'impresa inadempiente» (Cass., sez. lav., 4 aprile 2023, n. 9284).
La necessità d'un previo accertamento s'impone anche per il fatto che I'INPS, in quanto gestore del Fondo, è un soggetto terzo e non ha alcun titolo per contestare la fondatezza della pretesa del lavoratore Data pubblicazione verso il suo datore di lavoro. Per altro verso, l'accertamento è funzionale alla più efficace salvaguardia del diritto di surroga che, per le somme corrisposte, compete al Fondo nel privilegio attribuito al lavoratore sul patrimonio dei datori di lavoro e degli eventuali condebitori solidali.
8.- Né la formazione di un titolo che accerti il credito è preclusa dall'estinzione della società debitrice. In tale fattispecie, i soci sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata e non definiti all'esito della liquidazione e, anche ai fini processuali, non cessano di ricoprire la qualità di successori, pur se rispondono intra vires dei debiti trasmessi.
L'eventuale infruttuosità dell'azione, per l'assenza di riparti in base al bilancio finale di liquidazione, non si riverbera sulla legittimazione passiva dei soci e di per sé non esclude l'interesse ad agire del creditore (Cass., S. U., 12 marzo 2013, n. 6070, punto 3 dei Motivi della decisione, richiamato anche dall'Ufficio del Pubblico Ministero alle  pagine 2 e 3 della memoria scritta), che permane intatto allorché sia  necessario, come avviene nel caso di specie, ottenere l'accertamento della pretesa nel contraddittorio con il datore di lavoro.
Alla stregua delle precisazioni che questa Corte ha svolto a sezioni unite, non colgono nel segno, pertanto, le difese del controricorso, che propugnano l'impossibilità di agire nei confronti di un datore di lavoro, quando si tratti di una società cancellata dal registro delle imprese ed estinta e, nel caso concreto, non più fallibile.
9.- Devono essere condivise le considerazioni illustrate dall'Ufficio del Pubblico Ministero (pagina 2 della memoria scritta), che, in coerenza con i principi enunciati da questa Corte (ordinanza n. 9284 del 2023, cit.), qualifica l'accertamento del credito come «un elemento costitutivo dell'accesso al Fondo», elemento che deve preesistere alla
«presentazione della domanda al Fondo».
 
Considerazioni che le parti controricorrenti non ione adeguatamente scalfito.
Allorché il lavoratore aziona la sua pretesa verso il Fondo, con una domanda che fa sorgere l'obbligo del Fondo di provvedere, devono sussistere tutti gli elementi costitutivi della pretesa. Tra i requisiti indefettibili, si annovera, in prima battuta, l'accertamento del credito, propedeutico alle azioni esecutive che la legge menziona, allorché non operino le regole del concorso (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267).
Tale scansione non solo si raccorda alla fattispecie costitutiva del diritto, nella complessità degli elementi che la compongono e che hanno nella domanda uno snodo saliente, ma si prefigge, altresì, di rendere più spedita l'attività dell'Istituto, chiamato alla doverosa verifica dei presupposti di legge e alla sollecita erogazione del trattamento insoluto, «ove non sussista contestazione in materia» (art.
2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982).
Per questa via, il legislatore garantisce che le risorse pubbliche destinate al Fondo siano impiegate per la «finalità istituzionale» (art. 2, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982) e scongiura il rischio del moltiplicarsi di domande meramente esplorative, carenti di requisiti imprescindibili e prevedibilmente destinate ad un approdo contenzioso. Né il bilanciamento attuato dalla legge determina un irragionevole e sproporzionato aggravio a danno dei lavoratori.
10.- Da tali principi si è discostata la sentenza d'appello, che ha accolto le domande, pur mancando un accertamento del credito preesistente alla presentazione della richiesta di prestazione.
11.- Il ricorso, pertanto, dev'essere accolto, con l'enunciazione del seguente principio di diritto: «Allorché il lavoratore presenti all'INPS, quale gestore del "Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto", la domanda volta a ottenere il trattamento insoluto, devono sussistere tutti i requisiti previsti dalla legge per il perfezionarsi del diritto del lavoratore e per il sorgere del connesso obbligo dell'Istituto di
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Data pubblicazione adempiere tempestivamente, ove non insorgano contestazioni. Tali requisiti includono, anzitutto, il preventivo accertamento della sussistenza e della misura del credito, in quanto su tale misura la stessa prestazione previdenziale del Fondo è modulata. Ove il datore di lavoro sia una società cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta (art. 2495 cod. ci".) e tale società non sia più fa Ilibile, l'accertamento in esame deve essere conseguito nei confronti dei soci, in quanto successori della società e dotati della legittimazione passiva, a prescindere dall'effettiva riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione».
12.- Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto delle originarie domande proposte nei confronti dell'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto.
13.- Le spese dell'intero processo possono essere compensate, in considerazione della complessità delle questioni dibattute e della peculiarità della fattispecie controversa, che sottende profili giuridici nuovi, connessi con il simultaneus processus nei confronti dell'INPS e del datore di lavoro.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l'impugnata sentenza; decidendo nel merito, respinge le originarie domande proposte nei confronti dell'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto; compensa le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione
 
Civile del 15 ottobre 2024.
Il Consigliere estensore    Il Presidente
Angelo Cerulo    Umberto Berrino

 

 

 

 

 

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