Consiglio di Stato 2025- Gli appellanti evidenziano che sono stati immessi nel ruolo degli ispettori con circa otto anni di ritardo così da avere diritto al risarcimento in forma specifica tramite la ricostruzione della carriera (i.e. con la retrodatazione dell’immissione a ruolo) a far data dall’ultimo giorno utile per la conclusione del concorso; richiamano a sostegno della pretesa l’art. 2-bis della L. 241/90 la cui applicazione prescinde dalla natura perentoria o meno del termine per la conclusione del procedimento. Inoltre hanno dedotto che:
- il ritardo accumulato dall’amministrazione per concludere il concorso non è stato determinato dallo svolgimento di lunghe prove preselettive;
- il Ministero non ha addotto alcuna circostanza idonea a configurare l’esistenza di un errore scusabile, non rilevando a tal fine le giustificazioni addotte relative all'elevato numero dei candidati, all’asserita “impraticabilità” della prova scritta per problemi di ordine finanziario ed organizzativo, né, tampoco, al “contemporaneo” riordino delle carriere previsto dal D.Lgs. 95/2017 essendo invece noto che tale riordino comunque non ha influito sulla durata del concorso visti che tra il 2010 (prove preselettive) e il 2017 (anno del riordino) erano già intercorsi abbondanti sei anni
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale , definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:
1) lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, con riferimento ai rimanenti appellanti indicati al paragrafo 16.1. della motivazione;
2) per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, accerta il diritto degli appellanti indicati sub b) ad ottenere il risarcimento del danno, come in motivazione specificato, con conseguente obbligo del Ministero al pagamento delle somme corrispondenti.
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