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02 marzo 2025

Consiglio di Stato 2025-la sentenza riguarda una valutazione di un ricorso in relazione a una patologia all'apparato scheletrico di un individuo che ha prestato servizio nella Polizia Stradale. Il Comitato, in base a una valutazione medico-scientifica, ha escluso che la patologia fosse causata dalle modalità di svolgimento del servizio. Inoltre, la documentazione presentata dall'appellante non è stata ritenuta sufficiente per contestare le conclusioni del Comitato.

 

Consiglio di Stato 2025-la sentenza riguarda una valutazione di un ricorso in relazione a una patologia all'apparato scheletrico di un individuo che ha prestato servizio nella Polizia Stradale. Il Comitato, in base a una valutazione medico-scientifica, ha escluso che la patologia fosse causata dalle modalità di svolgimento del servizio. Inoltre, la documentazione presentata dall'appellante non è stata ritenuta sufficiente per contestare le conclusioni del Comitato.
Commento del passo della sentenza:
1.    Valutazione medico-scientifica: La sentenza ribadisce che l'affermazione del Comitato, secondo cui la patologia è attribuibile al normale processo di invecchiamento e non alle modalità del servizio svolto, costituisce una valutazione di natura tecnico-medica. Questo significa che tale conclusione rientra nelle competenze degli esperti medici e non può essere facilmente contestata senza prove mediche concrete che dimostrino una causa diversa.
2.    Assenza di elementi che inficiano la conclusione del Comitato: La sentenza mette in evidenza che, sebbene l'appellante abbia allegato della documentazione, essa non contiene elementi sufficienti per confutare la valutazione del Comitato. In particolare, non sono stati presentati pareri medico-legali in grado di invalidare le conclusioni raggiunte dagli esperti, sottolineando che per una corretta valutazione delle patologie in ambito lavorativo è necessario fornire prove mediche adeguate.
3.    Tipo di servizio svolto: La sentenza sottolinea anche che, dal punto di vista medico-legale, il servizio svolto presso la Polizia Stradale non è stato considerato un elemento concausale rilevante nella genesi della patologia. L'assenza di prove scientifiche che colleghino la patologia alle modalità di svolgimento del servizio è un punto fondamentale della decisione, il che implica che il tipo di lavoro svolto dal ricorrente non ha influito significativamente sulla sua condizione.
4.    Rifiuto dell'accoglimento del ricorso: Alla fine, il Consiglio di Stato respinge i primi due motivi del ricorso, concludendo che non vi sono prove adeguate per contestare la valutazione del Comitato. Questo riflette una decisione basata sulla mancanza di elementi concreti che possano confutare l'analisi tecnica-medica effettuata.
Sintesi: La decisione si fonda su una valutazione tecnico-scientifica da parte del Comitato, che ha escluso la responsabilità del servizio svolto nella Polizia Stradale riguardo alla patologia. Poiché la documentazione fornita dall'appellante non ha inficato tale valutazione, i motivi del ricorso sono stati respinti. La sentenza sottolinea l'importanza di presentare prove medico-legali adeguate per supportare una richiesta di riconoscimento di una causa di servizio in caso di patologie.




Pubblicato il 21/02/2025
N. 01476/2025REG.PROV.COLL.
N. 06173/2023 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6173 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati  
contro
Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Difesa, in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n.-OMISSIS-, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025 il Cons. Ugo De Carlo e udito per l’appellante l’avvocato Formica Alessandro.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il ricorso per ottenere l’annullamento del Decreto n. 9382/N del Ministero dell’Interno adottato in data 21 dicembre 2016 con il quale non è stata riconosciuta al ricorrente la dipendenza da causa di servizio per l’infermità “-OMISSIS-” e conseguentemente è stata respinta la domanda di equo indennizzo presentata in data 11 marzo 2010 per la medesima infermità, in quanto non dipendente da causa di servizio.
2. L’appellante, Assistente Capo della Polizia di Stato, aveva fatto richiesta del riconoscimento della dipendenza della causa di servizio della patologia riscontrata dalla Commissione Medica Ospedaliera di Perugia.
Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha negato la sussistenza del nesso di causalità in quanto si tratta “dovuta a fatti dismetabolico-degenerativi a livello delle articolazioni intervertebrali associate ad usura dei dischi cartilaginei intervertebrali” e specificando che “i processi artrosici sono da considerarsi prevalentemente sintomo del fisiologico invecchiamento, talvolta precoce, delle strutture articolari. Per quanto riguarda la localizzazione a livello rachideo, essi si estrinsecano nell’interessamento sia dei corpi vertebrali e delle articolazioni, che delle strutture dei dischi intervertebrali e dei legamenti adiacenti”. Infine, diversamente da quanto indicato nel verbale della Commissione Medica Ospedaliera, il Comitato ha affermato che “Sull’insorgenza e sul decorso di tali alterazioni, gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti”.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso richiamando principi ormai pacifici in giurisprudenza su limiti del sindacato della discrezionalità tecnica.
Ha inoltre sottolineato l’adeguata motivazione effettuando una precisa ed approfondita valutazione del caso concreto, alla luce dei documenti in possesso. In particolare ha precisato che le valutazioni del Comitato devono verificare la dipendenza da causa di servizio di una infermità o lesione esaminando l’attività concretamente svolta dal soggetto; non sono pertanto interessate a svolgere valutazioni di tipo epidemiologico su “categorie” di personale o su “categorie” di patologie.
4. L’appello è affidato a quattro motivi.
4.1. Il primo censura la ritenuta assenza di motivazione della sentenza che si è limitata a ripotare massime giurisprudenziali senza analizzare i motivi di ricorso formulati in primo grado in particolare in relazione alle prestazioni lavorative dell’appellante che hanno causato il sorgere dell’infermità accertata dalla Commissione Medica Ospedaliera di Perugia ed alla documentazione medica depositata in giudizio. Viene altresì citato un precedente riguardante un’analoga patologia che si era concluso con l’accoglimento del ricorso.
4.2. Il secondo motivo lamenta che la sentenza abbia ritenuto che il Comitato avrebbe “illustrato in maniera logica e coerente il proprio iter motivazionale, effettuando una precisa ed approfondita valutazione del caso concreto, alla luce dei documenti in possesso”. Ciò non è in realtà avvenuto poiché non è chiarito sulla base di quali valutazioni di ordine medico-scientifico i processi artrosici e le connesse protrusioni ed ernie discali siano state considerate esclusivamente causate dal fisiologico invecchiamento dell’apparato muscolo scheletrico; pertanto, anche il decreto ministeriale è affetto da illegittimità derivata.
Viene richiamata la letteratura scientifica che collega alla esposizione alle vibrazioni connesse all’uso di autoveicoli un sicuro effetto causale di incremento della probabilità di incorrere in patologie della colonna vertebrale, cosicché non può escludersi quanto meno un effetto concausale sufficiente per riconoscere all’appellante l’aggravamento della causa di servizio.
4.3. Il terzo motivo contesta che non si sia dato atto che l’Amministrazione non doveva per forza fare proprio il parere del Comitato ed avrebbe dovuto rilevare l’evidente contraddittorietà tra le valutazioni espresse in sede endoprocedimentale e di procedere ad effettuare ulteriori verifiche ed approfondimenti.
4.4. Il quarto motivo eccepisce l’omessa rilevazione dell’illegittima applicazione del preavviso di rigetto che doveva essere inviato all’appellante stante la natura non vincolata del provvedimento.
5. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
6. L’appello è infondato.
6.1. La sentenza ha fatto presente quali sono i limiti di valutazione del giudice rispetto al parere tecnico espresso dal Comitato di verifica che non presenta alcun contrasto con quanto accertato dalla Commissione Medica Ospedaliera di Perugia che si è limitata a fare una diagnosi delle patologie sofferte dall’appellante e sulle quali il Comitato ha espresso le sue considerazioni.
Il Comitato ha affermato che la patologia all’apparato scheletrico è riconducibile ad un processo di invecchiamento su cui non hanno influito le modalità di svolgimento del servizio.
L’affermazione posta a fondamento del parere costituisce una valutazione di ordine medico-scientifico per cui non si vede quale ulteriore affermazioni poteva essere compiuta.
E’ stato anche valutato il tipo di servizio svolto ed il servizio svolto presso la Polizia Stradale non è stata ritenuto neanche sotto il profilo concausale come elemento determinante della patologia. Peraltro sul punto la documentazione allegata dall’appellante non contiene giudizi medico legali in grado di inficiare le conclusioni cui è pervenuto il Comitato.
I primi due motivi, in conclusione, non possono essere accolti.
6.2. L’Amministrazione non è obbligata a fare proprio il parere del Comitato, ma ciò può avvenire quando, sulla base degli elementi in suo possesso, il parere appaia non aver tenuto conto di alcuni elementi che gli erano stati comunicati. Non può, invece, ricorrere ad ulteriori organismi per fare approfondimenti tecnici perché in tal caso affiderebbe il giudizio tecnico, che deve costituire la motivazione circa il riconoscimento o meno della causa di servizio nell’insorgere della patologia, ad un organo estraneo a quello previsto dalla legge; il discostarsi dal parere può, in conclusione, avvenire solo sulla base di un’autonoma valutazione dell’autorità che emette il provvedimento finale.
6.3. L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non ha comportato nessun vulnus sostanziale dal momento che anche laddove l’interessato fosse stato informato l’esito del provvedimento sarebbe stato il medesimo.
6.4. Si rammenta in proposito, che secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato:
- "il giudizio del Comitato di verifica è espressione di discrezionalità tecnica, in linea generale sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, violazione delle regole procedurali (sez. VI, 31 marzo 2009, n. 1889; sez. IV, 16 maggio 2011, n. 2959; sez. IV, 6 dicembre 2013, n. 5818; sez. IV, 26 luglio 2016, n. 3383; sez. IV, 6 febbraio 2017, n. 493; sez. IV, 29 maggio 2018, n. 3186; sez. IV, 28 ottobre 2019, n. 7336)" (cfr. ex multisCons. Stato, sez. IV, 2 dicembre 2019 n. 8226; in termini, tra le più recenti, Cons. Stato, sez. II, 8 febbraio 2024, n. 1301);- "il sindacato giurisdizionale esperibile sulle valutazioni tecniche degli organi medico-legali circa la dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata dal pubblico dipendente è limitato ai profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti; di conseguenza al giudice amministrativo spetta una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, relativa alla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, laddove l'accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, in cui si sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, rappresenta un tipico esercizio di attività di merito tecnico riservato all'organo di verifica delle cause di servizio" (Cons. Stato, sez. IV, 9 luglio 2012, n. 4049; in termini Cons. Stato, sez. V, 13 aprile 2012, n. 2093; Cons. Stato, sez. IV, 16 maggio 2011, n. 2959; id., 6 maggio 2010, n. 2619).
6.5.. Più in generale, è stato affermato che "nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti, anche ai fini della liquidazione dell'equo indennizzo, il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce la competenza in materia, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità, nonché alla verifica della regolarità del procedimento" (cfr. Cons. Stato, sez. III, 27 gennaio 2012, n. 404; id., 9 marzo 2010, n. 3827) e che deve escludersi che il parere del Comitato sia di per sé contestabile "alla luce di difformi conclusioni raggiunte dai sanitari compulsati autonomamente dalla parte" (in questo senso Cons. Stato, Sez. IV, 20 settembre 2018, n. 5477 e Cons. stato n. 1301/2024 cit.). Quanto al decreto ministeriale conclusivo del relativo procedimento, in giurisprudenza è stato anche ricordato che "... esso è da considerare adeguatamente motivato attraverso il richiamo al parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio, che abbia preso in considerazione tutte le patologie riscontrate, esprimendosi sulla sussistenza o meno del nesso di causalità o di concausalità determinante, e su tutte le eventuali variabili suscettibili di comportare l'insorgenza del male e verificando con puntualità se l'attività lavorativa abbia o meno costituito un rischio specifico (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 27/02/2018, n. 1212; Cons. Stato, Sez. IV, 7 novembre 2012, n. 5675; id., 6 agosto 2012, n. 4476; Sez. II, 15 luglio 2015, n. 2376)" (C.d.S., III, 1° agosto 2018, n. 4774).
6.6. Ciò premesso, il Collegio ritiene che non emergano profili sintomatici di irragionevolezza, illogicità e/o errori fattuali tali da tali da legittimare il sindacato di questo giudice su valutazioni connotate da elevata discrezionalità tecnica, dovendosi conclusivamente ribadire che ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio vanno "allegati e documentati specifici episodi di servizio risultati particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d'istituto, come tali idonei ad incidere in maniera determinante sul manifestarsi delle infermità evidenziate, quantomeno sul piano concausale, non rilevando, di contro, circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa.(...) nei casi di accertamento della causa di servizio il rapporto di eventuale derivazione causale va verificato "non rispetto al servizio in generale (per quanto gravoso e pieno di disagi, compatibili con l'attività prestata da soggetti aventi lo status di militare, per i quali l'ordinamento prevede una specifica serie di tutele per la gravosità del servizio prestato), ma rispetto a particolari modalità, ulteriori e speciali rispetto al normale espletamento del servizio, che valgono a connettere le patologie insorte con dette modalità"
In sostanza, un'attività di servizio, sia pure impegnativa, non può comunque essere considerata ex se anche solo concausa dell'evento, ove non emerga quel surplus di fattori, rispetto al fisiologico dispiegarsi del servizio richiesto ai militari, costituenti rischio specifico dell'evento morboso (T.A.R. Sicilia, n. 2177/2019)" (T.A.R. FVG, sez. I, 4 gennaio 2024, n. 18; in termini Cons. Stato n. 1341/2024 cit.; Cons. Stato, sez. II, 30 agosto 2023, n. 8073; Cons. Stato, sez. II, 5 settembre 2023, n. 8169; T.A.R. Piemonte sez. III, 22 gennaio 2024, n. 52).
7. L spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Second), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge
Condanna l’appellante a rifondere alle controparti le spese della presente fase di giudizio che liquida in € 3.000 (tremila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Ugo De Carlo        Fabio Taormina
         
         
         
         
         
IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

 

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