Tar 2025- la pronuncia riguarda la valutazione di un'istanza cautelare, ovvero una richiesta di provvedimento urgente in attesa di una decisione definitiva. Il tribunale sostiene che non vi sono i presupposti per accogliere la domanda, in quanto il tatuaggio presente sull'avambraccio sinistro del concorrente, sebbene fosse in fase di rimozione, era ancora visibile. Di conseguenza, il tatuaggio non rispetta i criteri richiesti, impedendo di dichiarare il concorrente idoneo.
Commentando il passo:
1. Riferimenti normativi e bando: Il tribunale sottolinea che, in base alle norme e al bando specifico, i requisiti di idoneità devono essere rispettati in modo preciso. La normativa e il bando potrebbero specificare che i tatuaggi visibili sono incompatibili con l'idoneità, soprattutto se legati a specifiche limitazioni o a requisiti estetici o professionali (ad esempio, in ambito militare, sanitario o altre professioni con regole di presentazione).
2. Documentazione fotografica: La documentazione fotografica è stata utilizzata per verificare la condizione del tatuaggio durante gli accertamenti sanitari, il che implica che la visibilità del tatuaggio è stata documentata in modo oggettivo. Nonostante il tatuaggio fosse in fase di rimozione, la sua visibilità continua a rappresentare un impedimento per il giudizio di idoneità.
3. Impossibilità di formulare il giudizio di idoneità: Il fatto che il tatuaggio fosse ancora ben visibile al momento degli accertamenti impedisce di formulare un giudizio favorevole di idoneità, poiché il candidato non soddisfa completamente i requisiti stabiliti dal bando. La rimozione incompleta del tatuaggio non è sufficiente a garantire il rispetto dei criteri richiesti.
In sintesi, la decisione del tribunale appare fondata sul fatto che il tatuaggio, pur essendo in fase di rimozione, non fosse abbastanza discreto da permettere di considerare idoneo il concorrente secondo le linee guida del bando e le normative applicabili.
Pubblicato il 28/02/2025
N. 01342/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01796/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1796 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Tedeschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
a) del provvedimento prot. -OMISSIS-, del 06.12.2024 della commissione per gli accertamenti psico-fisici del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, notificato al ricorrente in pari data, con cui il ricorrente è stato giudicato inidoneo al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.852 allievi carabinieri in ferma quadriennale, per il ruolo carabinieri ed appuntati, bandito con decreto n. 3/1-3 CC di prot., del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, datato 26 maggio 2024 ;
b) in ogni caso, di ogni altro atto, provvedimento o comportamento amministrativo preliminare, preordinato, connesso, conseguente o attuativo dei precedenti, sebbene non conosciuto e/o non conoscibile allo stato dal ricorrente che, comunque, sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione con quelli di cui sopra.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Gianluca Amenta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che non sussistano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, in quanto, alla luce delle previsioni normative e del bando nonché delle direttive impartite e dall’esame della documentazione fotografica in atti e realizzata al momento degli accertamenti sanitari, il tatuaggio posto sull’avambraccio sinistro del concorrente era sì in fase di rimozione, ma era ancora ben visibile, il che impedisce la formulazione di un giudizio di idoneità;
Ritenuto che le spese della presente fase debbano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Chiara Cavallari, Primo Referendario
Gianluca Amenta, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Gianluca Amenta Giovanni Iannini
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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