CGUE 2025-La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea rappresenta un importante passo avanti nella regolamentazione del gioco d’azzardo online e nell’applicazione della direttiva (UE) 2015/1535, che stabilisce un processo di notifica per le normative nazionali che possono influenzare il mercato interno.
Nel caso di Unigames UAB, la Corte ha affermato che il divieto di pubblicazione di informazioni promozionali sul gioco d’azzardo, incluso quello online, costituisce una "regola tecnica" in quanto impone requisiti obbligatori per la prestazione di servizi di gioco. Questo significa che tale normativa doveva essere notificata alla Commissione Europea prima della sua attuazione, come previsto dalla direttiva.
La decisione sottolinea l'importanza della trasparenza e della cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni europee, poiché la mancata notifica di regolamenti che possono avere un impatto sul mercato interno può ostacolare la libera circolazione dei servizi e dei beni nell'Unione Europea.
In sintesi, la Corte ha ribadito che le normative nazionali che influenzano il mercato dei servizi devono seguire le procedure stabilite a livello europeo, garantendo così una maggiore armonizzazione e protezione nel settore del gioco d’azzardo online. Questa sentenza potrebbe avere ripercussioni significative non solo in Lituania, ma anche in altri Stati membri che regolamentano il gioco d’azzardo, incentivando una revisione delle normative esistenti per conformarsi ai requisiti di notifica.
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
13 marzo 2025 (*)
« Rinvio pregiudiziale – Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione – Direttiva (UE) 2015/1535 – Articolo 1, paragrafo 1, lettere e) e f) – Nozioni di “regola tecnica” e di “regola relativa ai servizi” – Normativa nazionale che vieta l’incoraggiamento della pratica del gioco d’azzardo, compresi i giochi a distanza – Articolo 5, paragrafo 1 – Obbligo di notifica alla Commissione europea – Modifica di tale normativa che amplia l’ambito di applicazione del divieto di incoraggiare il gioco d’azzardo – Mancata notifica – Conseguenze »
Nella causa C‑120/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania), con decisione del 14 febbraio 2024, pervenuta in cancelleria il 15 febbraio 2024, nel procedimento
«Unigames» UAB
contro
Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da M.L. Arastey Sahún (relatrice), presidente di sezione, D. Gratsias, E. Regan, J. Passer e B. Smulders, giudici,
avvocato generale: N. Emiliou
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la «Unigames» UAB, da M. Rindinas, advokatas;
– per il governo lituano, da S. Grigonis e V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, in qualità di agenti;
– per il governo italiano, da S. Fiorentino, in qualità di agente, assistito da F. Meloncelli, avvocato dello Stato;
– per la Commissione europea, da M. Escobar Gómez e J. Jokubauskaitė, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), e dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU 2015, L 241, pag. 1).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la «Unigames» UAB (in prosieguo: la «Unigames») e la Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (autorità di vigilanza sul gioco d’azzardo presso il Ministero delle Finanze della Repubblica di Lituania; in prosieguo: l’«autorità di vigilanza») in merito a un’ordinanza del direttore di tale autorità che constata che la Unigames ha violato il divieto di incoraggiare la pratica del gioco d’azzardo e che le infligge un’ammenda.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535 prevede quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
(...)
b) “servizio”: qualsiasi servizio della società dell’informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.
Ai fini della presente definizione si intende per:
i) “a distanza”: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;
ii) “per via elettronica”: un servizio inviato all’origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
iii) “a richiesta individuale di un destinatario di servizi”: un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale;
nell’allegato I figura un elenco indicativo di servizi non contemplati da tale definizione;
(...)
e) “regola relativa ai servizi”: un requisito di natura generale relativo all’accesso alle attività di servizio di cui alla lettera b) e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi ivi definiti.
Ai fini della presente definizione:
i) una regola si considera riguardante specificamente i servizi della società dell’informazione quando, alla luce della sua motivazione e del testo del relativo dispositivo, essa si pone come finalità e obiettivo specifici, nel suo insieme o in alcune disposizioni puntuali, di disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi;
ii) una regola non si considera riguardante specificamente i servizi della società dell’informazione se essa riguarda tali servizi solo in modo implicito o incidentale;
f) “regola tecnica”: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l’utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all’articolo 7, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.
(...)
g) “progetto di regola tecnica”: il testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito o di una regola relativa ai servizi, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trovi in una fase preparatoria in cui sia ancora possibile apportarvi modificazioni sostanziali».
4 L’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva prevede quanto segue:
«Fatto salvo l’articolo 7, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione [europea] ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto.
All’occorrenza, e a meno che non sia già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, gli Stati membri comunicano contemporaneamente alla Commissione il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica.
Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione alla Commissione del progetto di regola tecnica secondo le modalità stabilite al primo e secondo comma del presente paragrafo qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino l’ambito di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti.
(...)».
Diritto lituano
5 L’articolo 10, paragrafo 19, del Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas Nr. IX-325 (legge della Repubblica di Lituania n. IX-325 che disciplina il gioco d’azzardo), del 17 maggio 2001 (Žin., 2001, n. 43-1495), nella versione applicabile al procedimento principale, ossia la versione risultante dalla legge n. XIV-337, del 20 maggio 2021 (TAR, 2021, n. 2021-12786) (in prosieguo: la «legge sul gioco d’azzardo»), così dispone:
«In Lituania è vietato incoraggiare la pratica del gioco d’azzardo diffondendo informazioni o compiendo atti di persuasione del pubblico a parteciparvi in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, ivi compresi eventi speciali, giochi di prova, promozioni, sconti, regali e analoghi incentivi gestiti dallo stesso operatore di giochi d’azzardo, allo scopo di incoraggiare la pratica del gioco d’azzardo o del gioco a distanza».
6 Fino all’entrata in vigore della legge n. XIV-337, del 20 maggio 2021, l’articolo 10, paragrafo 19, della legge sul gioco d’azzardo, come modificata dalla legge n. XII‑1734, del 21 maggio 2015 (TAR, 2015, n. 2015-8980) (in prosieguo: la «precedente legge sul gioco d’azzardo»), prevedeva quanto segue:
«In Lituania è vietato incoraggiare la pratica del gioco d’azzardo mediante le seguenti modalità:
1) riconoscendo al giocatore il diritto di ricevere regali dall’operatore di giochi d’azzardo immediatamente o entro un determinato periodo successivo alla partecipazione al gioco;
2) attraverso la gestione di giochi o competizioni, giochi di prova, lotterie e altri eventi che incoraggino la pratica del gioco d’azzardo, compreso il gioco a distanza, al di fuori dei luoghi deputati al gioco o del sito Internet dell’operatore dei giochi».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
7 La Unigames è una società titolare di una autorizzazione per l’esercizio di attività di gioco d’azzardo. Essa fornisce servizi di gioco a distanza sul suo sito Internet.
8 In occasione di un’ispezione effettuata dall’autorità di vigilanza, quest’ultima ha constatato che su tale sito Internet figuravano un certo numero di indicazioni che dovevano essere considerate contrarie al divieto di incoraggiare la pratica del gioco d’azzardo, previsto all’articolo 10, paragrafo 19, della legge sul gioco d’azzardo.
9 A seguito di detto controllo, il direttore di tale autorità, il 19 maggio 2022, ha adottato un’ordinanza con la quale ha constatato l’esistenza di diverse irregolarità in capo alla Unigames e le ha inflitto una sanzione pecuniaria (in prosieguo: l’«ordinanza del 19 maggio 2022»). Più precisamente, da tale ordinanza risulta, in primo luogo, che, nel periodo compreso tra il 13 ottobre 2021 e il 3 febbraio 2022, detta autorità ha constatato che, sul sito Internet della Unigames, figuravano indicazioni che incoraggiavano i visitatori di tale sito a praticare il gioco d’azzardo a distanza, in violazione dell’articolo 10, paragrafo 19, della legge sul gioco d’azzardo. In secondo luogo, alla data di adozione di tale ordinanza, detto sito riportava sempre indicazioni che violavano il divieto di incoraggiare la pratica del gioco d’azzardo previsto da tale disposizione. In terzo luogo, con detta ordinanza, alla Unigames è stata inflitta un’ammenda di EUR 12 662, essa è stata informata della possibilità di una sospensione della licenza per l’esercizio di attività di giochi d’azzardo e le è stato intimato di porre fine all’infrazione constatata entro il 20 giugno 2022.
10 La Unigames ha proposto, dinanzi al Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania), un ricorso diretto all’annullamento dell’ordinanza del 19 maggio 2022, deducendo l’illegittimità nel procedimento di adozione dell’articolo 10, paragrafo 19, della legge sul gioco d’azzardo.
11 Con sentenza del 10 agosto 2022, detto giudice ha respinto tale ricorso, con la motivazione che il divieto di incoraggiare la pratica del gioco d’azzardo non era stato introdotto ex novo nella legge sul gioco d’azzardo, ma era già previsto all’articolo 10, paragrafo 19, della precedente legge sul gioco d’azzardo. Detto giudice ha concluso che le autorità lituane non erano quindi tenute a comunicare alla Commissione, in forza della direttiva 2015/1535, il progetto di modifica dell’articolo 10, paragrafo 19, della legge sul gioco d’azzardo prima della sua adozione da parte del legislatore nazionale. Pertanto, essa ha respinto in quanto infondato l’argomento della Unigames secondo cui tale disposizione le era inopponibile.
12 La Unigames ha proposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania), giudice del rinvio.
13 Tale giudice ritiene che la causa di cui è investito sollevi questioni di interpretazione della direttiva 2015/1535.
14 In primo luogo, il giudice del rinvio si chiede se la regola prevista da tale articolo 10, paragrafo 19, costituisca una «regola tecnica», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), di tale direttiva. Quest’ultima disposizione menzionerebbe quattro categorie di regole tecniche, tra le quali figura quella di «regola relativa ai servizi».
15 Nella sentenza del 4 febbraio 2016, Ince (C‑336/14, EU:C:2016:72, punto 75), la Corte avrebbe già dichiarato che talune disposizioni applicabili ai giochi d’azzardo in Germania potevano essere qualificate come «regole relative ai servizi», nella misura in cui essere concernevano un «servizio della società dell’informazione», ai sensi di detta direttiva. Tali disposizioni avrebbero incluso, in particolare, il divieto di proporre giochi d’azzardo su Internet nonché di diffondere pubblicità per i giochi d’azzardo su Internet o mediante strumenti di telecomunicazione.
16 A tal riguardo, il giudice del rinvio sottolinea che, in Lituania, non è vietato proporre giochi d’azzardo su Internet, bensì incoraggiare la pratica del gioco d’azzardo, vale a dire pubblicare informazioni o compiere atti che incoraggino ad esercitare tali giochi, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo.
17 Tale giudice si chiede se la norma di cui all’articolo 10, paragrafo 19, della legge sul gioco d’azzardo, nella parte in cui riguarda le informazioni pubblicate dall’operatore di giochi d’azzardo sul suo sito Internet, soddisfi tutte le condizioni per essere considerata applicabile a un «servizio», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535, tenuto conto del fatto che si tratta di una pubblicazione di tali informazioni da parte dello stesso operatore. Tenuto conto del fatto che detto operatore offre servizi di gioco d’azzardo a visitatori del suo sito Internet, sarebbe evidente che tale sito fornisca informazioni relative a detti giochi, nonché indicazioni che incoraggiano il visitatore a ricorrere a tali servizi. In tali circostanze, il giudice del rinvio chiede se il fatto che sia il visitatore ad accedere a detto sito al fine di ricorrere ai servizi in questione implichi che questi ultimi siano forniti mediante una trasmissione di dati richiesti dal visitatore del sito Internet, in altri termini, «a richiesta individuale di un destinatario di servizi», ai sensi di tale articolo 1, paragrafo 1, lettera b).
18 In secondo luogo, se la risposta alla prima questione dovesse confermare che l’articolo 10, paragrafo 19, della legge sul gioco d’azzardo costituisce una «regola tecnica», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535, sarebbe altresì rilevante sapere se tale regola dovesse essere notificata alla Commissione in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva.
19 A tal riguardo, il giudice del rinvio indica che, nel corso del procedimento che ha portato all’adozione della legge n. XIV-337, del 20 maggio 2021, la Commissione non ha ricevuto la notifica del progetto di modifica dell’articolo 10, paragrafo 19, della legge sul gioco d’azzardo.
20 Nel contesto della direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU 1998, L 204, pag. 37), come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU 1998, L 217, pag. 18), che la direttiva 2015/1535 ha abrogato, ma le cui disposizioni erano sostanzialmente identiche a quelle di quest’ultima, la Corte avrebbe dichiarato, nella sentenza del 20 dicembre 2017, Falbert e a. (C‑255/16, EU:C:2017:983, punto 23), che, affinché una nuova normativa nazionale sia considerata una regola tecnica che deve essere notificata, essa non doveva limitarsi a riprodurre o a sostituire, senza aggiungervi specificazioni tecniche o altri requisiti nuovi o ulteriori, regole tecniche esistenti debitamente notificate alla Commissione.
21 A tal riguardo, il giudice del rinvio sottolinea che il divieto previsto all’articolo 10, paragrafo 19, della legge previgente sul gioco d’azzardo aveva un ambito di applicazione limitato che, senza essere stato modificato dal punto di vista territoriale o temporale, è stato sostanzialmente precisato all’articolo 10, paragrafo 19, della legge sul gioco d’azzardo. Infatti, semplici informazioni relative al gioco d’azzardo pubblicate sul sito Internet dell’operatore di tali giochi non sarebbero rientrate nel divieto quale enunciato nella legge previgente citata. Pertanto, nella sua versione attuale, l’articolo 10, paragrafo 19, della legge sul gioco d’azzardo avrebbe limitato l’uso di strumenti di marketing e quindi esteso l’ambito di applicazione del divieto di incoraggiare la pratica del gioco d’azzardo.
22 Facendo riferimento alle sentenze del 4 febbraio 2016, Ince (C‑336/14, EU:C:2016:72, punto 84), e del 27 ottobre 2016, James Elliott Construction (C‑613/14, EU:C:2016:821, punto 64), tale giudice ricorda altresì che l’inadempimento di uno Stato membro all’obbligo di previa notifica di un progetto di regole tecniche comporta l’inopponibilità di queste ultime ai singoli, nell’ambito di un procedimento penale o di una controversia tra privati. Esso si chiede quindi quali siano le conseguenze che le autorità nazionali devono trarre dall’inadempimento di tale obbligo di notifica in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, vale a dire quando le modifiche apportate ad una regola tecnica non sono state notificate alla Commissione, mentre la versione precedente di tale regola lo era stata.
23 In tal contesto, il Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se una disposizione nazionale come quella di cui all’articolo 10, paragrafo 19, del Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas (legge della Repubblica di Lituania, che disciplina il gioco d’azzardo) costituisca una “regola tecnica” ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, nella misura in cui riguarda le informazioni sul gioco d’azzardo pubblicate sul sito web di un operatore di giochi d’azzardo;
2) se la direttiva 2015/1535 debba essere interpretata nel senso che una disposizione di legge nazionale come la legge della Repubblica di Lituania sul gioco d’azzardo, le cui disposizioni devono essere notificate ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2915/1535 laddove siano considerate “regole tecniche” ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), di tale direttiva, sia inopponibile nei confronti degli operatori economici in un procedimento di accertamento della responsabilità per illeciti amministrativi, qualora le modifiche apportate alla disposizione, considerata come regola tecnica, non siano state notificate ma sia stato notificato il testo di legge quale precedentemente adottato».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
Sulla ricevibilità
24 Senza eccepire formalmente l’irricevibilità della prima questione, la Unigames afferma, per quanto riguarda la ricevibilità di quest’ultima, che, conformemente alle teorie dell’«atto chiaro» e dell’«atto chiarito», il giudice del rinvio non era tenuto a sottoporre tale questione alla Corte.
25 Da un lato, il Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (Ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania) avrebbe dichiarato, nel corso del procedimento che ha condotto all’adozione dell’articolo 10, paragrafo 19, della legge sul gioco d’azzardo, che tale disposizione costituisce una «regola tecnica», ai sensi della direttiva 2015/1535, e avrebbe informato il Lietuvos Respublikos Seimas (Parlamento della Repubblica di Lituania) dell’obbligo di notificare il progetto di modifica di detta disposizione alla Commissione in forza di tale direttiva. Di conseguenza, l’interpretazione della stessa disposizione si imporrebbe con evidenza.
26 Dall’altro lato, un giudice amministrativo di primo grado avrebbe dichiarato che l’articolo 10, paragrafo 19, della legge sul gioco d’azzardo costituisce una siffatta regola tecnica, basandosi sull’interpretazione fornita dalla Corte in cause pregiudiziali analoghe.
27 A tale proposito, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito del procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenza del 22 ottobre 2024, Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret, C‑652/22, EU:C:2024:910, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).
28 In ogni caso, non è in alcun modo fatto divieto al giudice nazionale di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale la cui risposta, secondo il parere di una delle parti del procedimento principale, non lasci adito a ragionevoli dubbi. Pertanto, quand’anche fosse così, la domanda di pronuncia pregiudiziale contenente simili questioni non diviene per questo irricevibile (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2023, Vapo Atlantic, C‑604/21, EU:C:2023:175, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
29 Di conseguenza, la prima questione è ricevibile.
Nel merito
30 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535 debba essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che vieta di incitare alla pratica del gioco d’azzardo a distanza mediante la pubblicazione di informazioni relative a tali giochi sul sito Internet di un operatore di tali giochi costituisce una «regola tecnica», ai sensi di tale disposizione.
31 A tal riguardo, occorre ricordare che la nozione di «regola tecnica» comprende quattro categorie di misure, ossia, in primo luogo, la «specificazione tecnica», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2015/1535; in secondo luogo, l’«altro requisito», come definito all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), di tale direttiva; in terzo luogo, la «regola relativa ai servizi», di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), di detta direttiva; e, in quarto luogo, «le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della medesima direttiva (sentenza dell’8 ottobre 2020, Admiral Sportwetten e a., C‑711/19, EU:C:2020:812, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).
32 Dalla motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, poiché la controversia di cui al procedimento principale non verte su prodotti, il giudice del rinvio si chiede, in particolare, se la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale rientri nella categoria di «regola relativa ai servizi», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2015/1535, o in quella di «disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che vietano (...) la prestazione o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), di tale direttiva.
33 Per quanto riguarda la categoria di «regola relativa ai servizi», occorre rilevare che l’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), di detta direttiva definisce tale nozione come riguardante qualsiasi requisito di natura generale relativo all’accesso alle attività di servizi, ai sensi della lettera b) di tale articolo 1, paragrafo 1, e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardano specificamente i servizi definiti in detto punto.
34 L’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva definisce la nozione di «servizio» come qualsiasi «servizio della società dell’informazione», vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.
35 Risulta quindi dal combinato disposto delle lettere b) ed e) dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535 che la categoria di «regola relativa ai servizi» comprende unicamente le regole relative a un servizio della società dell’informazione.
36 A tal riguardo, occorre considerare che i servizi di gioco d’azzardo a distanza come quelli di cui alla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale devono essere considerati «servizi della società dell’informazione», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, poiché tali servizi soddisfano tutte le condizioni enunciate in tale disposizione, ivi compresa quella che richiede che il servizio sia fornito «a richiesta individuale di un destinatario di servizi».
37 Infatti, la fornitura di tali servizi di giochi d’azzardo a distanza è necessariamente subordinata ad azioni da parte del loro destinatario, quali l’accesso al sito Internet dell’operatore e la creazione di un conto cliente (v., per analogia, sentenza del 29 febbraio 2024, Doctipharma, C‑606/21, EU:C:2024:179, punto 32) o il fatto di effettuare scommesse su tale sito.
38 Le considerazioni esposte ai punti 36 e 37 della presente sentenza non sono rimesse in discussione dalla circostanza che le informazioni sul gioco d’azzardo che l’operatore di tali giochi pubblica sul suo sito Internet non sono necessariamente fornite «a richiesta individuale di un destinatario di servizi». Infatti, tale pubblicazione di informazioni non può, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, essere considerata come un servizio di pubblicità o altro fornito ai destinatari dei servizi di gioco d’azzardo a distanza, ma costituisce un elemento accessorio e indissociabile dai servizi di gioco d’azzardo a distanza interessati dai quali essa trae tutto il suo significato economico [v., per analogia, sentenza del 1º ottobre 2020, A (Pubblicità e vendita di medicinali online), C‑649/18, EU:C:2020:764, punto 56]. Pertanto, solo i servizi di gioco d’azzardo stessi devono soddisfare le condizioni pertinenti per rientrare nella nozione di «servizio», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535, dato che il divieto di cui trattasi nel procedimento principale verte su una siffatta pubblicazione di informazioni, che deve, dal canto suo, soddisfare i criteri specifici previsti all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), di tale direttiva al fine di essere considerato una «regola relativa» a tali servizi, ai sensi di quest’ultima disposizione.
39 A quest’ultimo riguardo, sebbene sia pacifico che il divieto di cui trattasi nel procedimento principale costituisce «un requisito di natura generale», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2015/1535, occorre ancora esaminare, da un lato, se esso possa essere considerato «relativo all’accesso alle attività di servizio [della società dell’informazione] e al loro esercizio», laddove tale disposizione precisa che ciò si verifica, in particolare, nel caso delle disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi.
40 A tal riguardo, occorre constatare che l’articolo 10, paragrafo 19, della legge sul gioco d’azzardo può rientrare nella nozione di «regola relativa ai servizi», in quanto vieta di incoraggiare, in particolare, la pratica del gioco d’azzardo a distanza e, in particolare, di pubblicare sul sito Internet di un operatore di tali giochi informazioni relative a questi ultimi o di compiere atti che incoraggino a dedicarsi a tali giochi (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2020, Sportingbet e Internet Opportunity Entertainment, C‑275/19, EU:C:2020:856, punto 48 nonché giurisprudenza ivi citata).
41 Dall’altro lato, come risulta dalla formulazione stessa dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2015/1535, per essere qualificato come «regola relativa ai servizi», il divieto di cui trattasi nel procedimento principale deve riguardare «specificamente» i servizi della società dell’informazione (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2019, VG Media, C‑299/17, EU:C:2019:716, punto 31).
42 A tal proposito, dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), secondo comma, i), della direttiva 2015/1535 risulta che la verifica che una norma riguardi specificamente servizi della società dell’informazione deve essere effettuata alla luce tanto del testo di tale regola quanto dello scopo che essa persegue. Peraltro, ai sensi della medesima disposizione, non è richiesto che la regola di cui trattasi abbia nel suo insieme «come finalità e obiettivo specifici» di disciplinare servizi della società dell’informazione, ma è sufficiente che essa persegua tale finalità o tale obiettivo mediante talune sue disposizioni (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2019, VG Media, C‑299/17, EU:C:2019:716, punto 32 e giurisprudenza ivi citata). Infine, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), secondo comma, ii), di tale direttiva, non si considera che una regola riguardi specificamente i servizi della società dell’informazione se riguarda tali servizi solo in modo implicito o incidentale.
43 Nel caso di specie, come sottolineano la Unigames, il governo lituano e la Commissione nelle loro rispettive osservazioni scritte, è giocoforza constatare che l’articolo 10, paragrafo 19, della legge sul gioco d’azzardo riguarda specificamente i servizi della società dell’informazione. Infatti, dalla sua stessa formulazione risulta che tale disposizione riguarda esplicitamente, oltre ai giochi d’azzardo in senso classico, i giochi d’azzardo a distanza nonché i prestatori di servizi di tali giochi.
44 Inoltre, contrariamente a quanto sostiene il governo italiano nelle sue osservazioni scritte, il fatto che l’articolo 10, paragrafo 19, della legge sul gioco d’azzardo preveda un divieto generale di incoraggiare la pratica di tali giochi con qualsiasi mezzo, e non solo via Internet, non può implicare che tale disposizione riguardi i servizi della società dell’informazione in modo implicito o incidentale, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), secondo comma, ii), della direttiva 2015/1535 (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2019, VG Media, C‑299/17, EU:C:2019:716, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).
45 Di conseguenza, si deve constatare che tale articolo 10, paragrafo 19, costituisce una «regola relativa ai servizi», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2015/1535.
46 Ciò premesso, per essere qualificata come «regola tecnica», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), di tale direttiva, occorre inoltre che la disposizione nazionale di cui trattasi corrisponda alla definizione di cui a tale lettera f), e quindi che essa sia obbligatoria de jure o de facto, in particolare, per la prestazione del servizio di cui trattasi o per il suo utilizzo in uno Stato membro o in una parte importante di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 3 dicembre 2020, Star Taxi App, C‑62/19, EU:C:2020:980, punto 61).
47 A tal riguardo, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che l’articolo 10, paragrafo 19, della legge sul gioco d’azzardo stabilisce una norma la cui osservanza è obbligatoria per la prestazione di servizi di gioco d’azzardo a distanza in Lituania.
48 Infatti, è l’asserita violazione, da parte della Unigames, di tale articolo 10, paragrafo 19, a causa della pubblicazione, sul suo sito Internet, di talune indicazioni relative ai giochi d’azzardo a distanza proposti da tale società, che è servita da fondamento all’ordinanza del 19 maggio 2022, con la quale l’autorità di vigilanza ha, in particolare, avvertito tale società della possibilità di una sospensione della licenza che l’autorizzava ad organizzare giochi d’azzardo.
49 Alla luce di tutti i suesposti motivi, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535 deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che vieta di incoraggiare la pratica del gioco d’azzardo a distanza mediante la pubblicazione di informazioni relative a tali giochi sul sito Internet di un operatore di tali giochi costituisce una «regola tecnica», ai sensi di tale disposizione.
Sulla seconda questione
50 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535 debba essere interpretato nel senso che, nel caso di una normativa nazionale che costituisce una «regola tecnica», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), di tale direttiva, e che è stata notificata alla Commissione conformemente a tale articolo 5, paragrafo 1, una modifica di tale normativa è inopponibile agli operatori economici qualora tale modifica non sia stata notificata.
51 Dall’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, di detta direttiva risulta che gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, e che essi le comunicano anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto.
52 A tal riguardo, occorre ricordare che, come osserva il giudice del rinvio, la Corte ha dichiarato che, affinché una nuova normativa nazionale sia considerata una regola tecnica che deve essere notificata ai sensi della direttiva 2015/1535, essa non deve limitarsi a riprodurre o a sostituire, senza aggiungervi specifiche tecniche o altri requisiti nuovi o ulteriori, regole tecniche esistenti debitamente notificate alla Commissione (v., in tal senso, sentenza del 20 dicembre 2017, Falbert e a., C‑255/16, EU:C:2017:983, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).
53 Così, la Corte ha dichiarato che una nuova normativa contenente specifiche tecniche più rigorose di quelle contenute in una normativa precedente notificata deve, a sua volta, essere notificata (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, Papier Mettler Italia, C‑86/22, EU:C:2023:1023, punto 50).
54 Pertanto, una nuova normativa è soggetta all’obbligo di notifica ai sensi della direttiva 2015/1535, in particolare quando estende l’ambito di applicazione della normativa precedente. Per contro, essa non è soggetta a tale obbligo quando si limita a precisare o a chiarire tale normativa anteriore (v., in tal senso, sentenza del 20 dicembre 2017, Falbert e a., C‑255/16, EU:C:2017:983, punti 20 e 22).
55 Nel caso di specie, il governo lituano sostiene che l’articolo 10, paragrafo 19, della legge previgente sul gioco d’azzardo, che era stata debitamente notificata alla Commissione, prevedeva già il divieto di incoraggiare la pratica del gioco d’azzardo, anche a distanza. Secondo tale governo, le modifiche apportate a tale legge non sono significative, in quanto non modificano le norme già notificate né il loro ambito di applicazione e, di conseguenza, il comportamento contestato alla Unigames sarebbe stato trattato in modo analogo in applicazione della legge previgente sul gioco d’azzardo.
56 A tal riguardo, occorre ricordare che la valutazione della portata di una siffatta modifica legislativa costituisce una questione di diritto nazionale che rientra nella competenza del giudice del rinvio (v., in tal senso, sentenza del 20 dicembre 2017, Falbert e a., C‑255/16, EU:C:2017:983, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).
57 Orbene, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che l’articolo 10, paragrafo 19, della legge sul gioco d’azzardo ha «sostanzialmente precisato» il divieto di incoraggiare la pratica del gioco d’azzardo. In particolare, il giudice del rinvio indica che il comportamento contestato alla Unigames sulla base della legge attualmente in vigore, consistente nella pubblicazione, sul sito Internet di tale società, di informazioni relative ai giochi d’azzardo da essa proposti, non avrebbe potuto essere sanzionato ai sensi della precedente legge sul gioco d’azzardo. Pertanto, tale articolo 10, paragrafo 19, avrebbe ampliato l’ambito di applicazione di tale divieto.
58 Dalle indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale, risulta quindi che l’articolo 10, paragrafo 19, della legge sul gioco d’azzardo ha aggiunto requisiti nuovi o supplementari, ai sensi della giurisprudenza di cui al punto 52 della presente sentenza, rispetto all’articolo 10, paragrafo 19, della precedente legge sul gioco d’azzardo. Ne consegue che, fatte salve le eventuali verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, la modifica che ha dato luogo alla legge attualmente in vigore avrebbe dovuto essere notificata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2015/1535.
59 Tale conclusione è confermata dal terzo comma di tale articolo 5, paragrafo 1, che prevede l’obbligo di procedere a una «nuova comunicazione» di un progetto di regola tecnica qualora uno Stato membro apporti modifiche significative a un siffatto progetto che abbiano l’effetto di modificare il suo ambito di applicazione, di abbreviarne il calendario di applicazione inizialmente previsto, di aggiungere specificazioni o requisiti, o di renderli più rigorosi.
60 È vero che, in quanto tale, l’articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2015/1535 non è applicabile ad una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in quanto riguarda unicamente l’ipotesi in cui modifiche importanti vengano apportate, nel corso dell’iter legislativo nazionale, a un progetto di regola tecnica successivamente alla notifica di quest’ultimo alla Commissione (v., in tal senso, sentenza del 4 febbraio 2016, Ince, C‑336/14, EU:C:2016:72, punto 79), e quindi prima dell’adozione definitiva di detto progetto.
61 Tuttavia, tale articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, conferma il fatto che, nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, venga apportata una modifica importante non già prima dell’adozione definitiva di un progetto di regola tecnica, bensì ad una regola tecnica già in vigore, una siffatta modifica, in particolare quando ha l’effetto di ampliare l’ambito di applicazione di tale regola tecnica, deve essere oggetto di una notifica distinta (v., in tal senso, sentenza dell’8 novembre 2007, Schwibbert, C‑20/05, EU:C:2007:652, punto 42).
62 Infine, secondo una giurisprudenza costante, l’inadempimento dell’obbligo di notifica previsto all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2015/1535 costituisce un vizio procedurale sostanziale nell’adozione delle regole tecniche di cui trattasi, sanzionato con l’inapplicabilità di tali regole, cosicché esse non possono essere opposte ai singoli. Questi ultimi possono avvalersene dinanzi al giudice nazionale, cui compete la disapplicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente a tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2020, Sportingbet e Internet Opportunity Entertainment, C‑275/19, EU:C:2020:856, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).
63 Alla luce di tutti i suesposti motivi, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535 deve essere interpretato nel senso che, nel caso di una normativa nazionale che costituisce una «regola tecnica», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), di tale direttiva, e che è stata notificata alla Commissione conformemente a tale articolo 5, paragrafo 1, una modifica di tale normativa è inopponibile agli operatori economici qualora tale modifica non sia stata notificata e abbia l’effetto di ampliare l’ambito di applicazione di detta normativa, cosicché essa costituisce una «regola tecnica» soggetta all’obbligo di notifica previsto da quest’ultima disposizione.
Sulle spese
64 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
1) L’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione,
deve essere interpretato nel senso che:
una normativa nazionale che vieta di incoraggiare la pratica del gioco d’azzardo a distanza mediante la pubblicazione di informazioni relative a tali giochi sul sito Internet di un operatore di tali giochi costituisce una «regola tecnica», ai sensi di tale disposizione.
2) L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535
deve essere interpretato nel senso che:
nel caso di una normativa nazionale che costituisce una «regola tecnica», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), di tale direttiva, e che è stata notificata alla Commissione europea conformemente a tale articolo 5, paragrafo 1, una modifica di tale normativa è inopponibile agli operatori economici qualora tale modifica non sia stata notificata e abbia l’effetto di ampliare l’ambito di applicazione di detta normativa, cosicché essa costituisce una «regola tecnica» soggetta all’obbligo di notifica previsto da quest’ultima disposizione.
Firme
* Lingua processuale: il lituano.
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