CGUE 2025-Il 27 febbraio 2025, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) ha emesso una sentenza significativa nella causa C-517/23, riguardante la nozione di “pubblicità dei medicinali” e le azioni pubblicitarie connesse all'acquisto di medicinali soggetti a prescrizione medica. Questa pronuncia si inserisce in un contesto giuridico complesso, dove la tutela della salute pubblica e il diritto alla libera circolazione delle informazioni si intrecciano.
La Corte ha chiarito che la pubblicità dei medicinali deve essere interpretata in modo restrittivo, soprattutto quando si tratta di prodotti che richiedono una prescrizione. La normativa europea, infatti, pone un forte accento sulla protezione dei consumatori e sulla necessità di garantire che le informazioni sui medicinali siano accurate, chiare e non fuorvianti. Questo è particolarmente rilevante nel caso dei medicinali soggetti a prescrizione, dove il rischio di automedicazione e di uso improprio è elevato.
Nel corso della sua analisi, la Corte ha sottolineato che le attività promozionali rivolte ai consumatori finali per medicinali che richiedono prescrizione sono generalmente vietate, poiché possono indurre a una percezione errata riguardo alla sicurezza e all'efficacia dei farmaci. Tuttavia, la Corte ha anche riconosciuto che esistono forme di comunicazione che possono essere consentite, purché siano conformi ai principi di verità e trasparenza e non incoraggino l'uso non autorizzato dei medicinali.
Inoltre, la sentenza ha toccato il tema della responsabilità delle aziende farmaceutiche per la diffusione di informazioni sui propri prodotti. La Corte ha stabilito che le imprese devono esercitare un controllo rigoroso sulle informazioni pubblicitarie, poiché possono influenzare le decisioni dei medici e dei pazienti. Questo implica un obbligo di diligenza da parte delle aziende nel garantire che tutte le comunicazioni siano in linea con le evidenze scientifiche e le autorizzazioni di immissione in commercio.
Un altro punto cruciale emerso dalla sentenza è l'importanza della trasparenza nel settore farmaceutico. La Corte ha ribadito che i pazienti devono avere accesso a informazioni complete e imparziali sui medicinali, affinché possano prendere decisioni informate riguardo alla propria salute. Questo è un aspetto fondamentale per promuovere la fiducia dei consumatori nel sistema sanitario e nelle terapie disponibili.
In conclusione, la sentenza C-517/23 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea segna un passo importante nella regolamentazione della pubblicità dei medicinali. Essa riafferma l'impegno dell'Unione Europea a proteggere la salute pubblica e a garantire che le informazioni sui medicinali siano trattate con la massima serietà e responsabilità. Le aziende farmaceutiche devono ora adeguarsi a questo quadro normativo, bilanciando le esigenze commerciali con il dovere di tutelare la salute e il benessere dei pazienti.
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MACIEJ SZPUNAR
presentate il 24 ottobre 2024 (1)
Causa C‑517/23
Apothekerkammer Nordrhein
contro
DocMorris NV
[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania)]
« Rinvio pregiudiziale – Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Ambito di applicazione – Medicinali soggetti a prescrizione medica – Pubblicità per l’intera gamma di medicinali di una farmacia – Buoni acquisto o sconti in percentuale sul successivo acquisto di altri prodotti – Sconti e pagamenti diretti »
I. Introduzione
1. I pazienti che devono fare affidamento su medicinali prescritti da un medico e che sono attratti dagli sconti praticati da una farmacia che opera per corrispondenza con sede all’estero sono indotti principalmente ad assumere medicinali o a fare acquisti presso la specifica farmacia che offre tali sconti? Vi è un’effettiva necessità di proteggere detti pazienti da un’assunzione errata ed eccessiva di medicinali? Essi sono vittime dell’industria farmaceutica e di coloro che vendono i loro prodotti oppure delle malattie che li affliggono e per le quali cercano una cura o un sollievo? Pazienti affetti, ad esempio, da una malattia cronica si comportano in modo antisociale quando ricevono vantaggi pecuniari all’atto di acquisto di un medicinale che sarà loro rimborsato?
2. Le questioni che precedono, poste a titolo esemplificativo, vanno direttamente al cuore dell’oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania).
3. Nella presente causa, la DocMorris, una farmacia olandese operante per corrispondenza che è già stata parte di procedimenti pregiudiziali in diverse occasioni, torna questa volta con il tema degli sconti. Molte delle pratiche di società estere che offrono sconti sono una spina nel fianco per gli operatori economici già saldamente radicati nel mercato nazionale, che sostengono che l’offerta di sconti sulla vendita di medicinali forniti soltanto dietro presentazione di ricetta medica costituisce una «pubblicità dei medicinali» ai sensi della direttiva 2001/83/CE (2).
4. Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia), a fronte di orientamenti giurisprudenziali contrastanti degli organi giurisdizionali tedeschi di grado inferiore, chiede indicazioni sulla definizione di «pubblicità», in particolare nel contesto di una serie di cause trattate dalla Corte di giustizia nel corso degli ultimi dieci anni.
5. Nelle presenti conclusioni sosterrò che campagne di sconti come quelle di cui si tratta nella presente causa non costituiscono pubblicità ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83, poiché sono attuate nel contesto dell’acquisto di medicinali forniti soltanto dietro presentazione di ricetta medica.
II. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
6. Il titolo VIII, intitolato «Pubblicità», e il titolo VIII bis, intitolato «Informazione e pubblicità», della direttiva 2001/83, contengono, rispettivamente, gli articoli da 86 a 88 e da 88 bis a 100 di tale direttiva.
7. L’articolo 86 di tale direttiva prevede quanto segue:
«1. Ai fini del presente titolo si intende per “pubblicità dei medicinali” qualsiasi azione d’informazione, di ricerca della clientela o di incitamento, intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali; essa comprende in particolare quanto segue:
– la pubblicità dei medicinali presso il pubblico,
– la pubblicità dei medicinali presso persone autorizzate a prescriverli o a fornirli,
– la visita di informatori scientifici presso persone autorizzate a prescrivere o a fornire medicinali,
– la fornitura di campioni di medicinali,
– l’incitamento a prescrivere o a fornire medicinali mediante la concessione, l’offerta o la promessa di vantaggi pecuniari o in natura, ad eccezione di oggetti di valore intrinseco trascurabile,
– il patrocinio di riunioni promozionali cui assistono persone autorizzate a prescrivere o a fornire medicinali,
– il patrocinio dei congressi scientifici cui partecipano persone autorizzate a prescrivere o a fornire medicinali, in particolare il pagamento delle spese di viaggio e di soggiorno di queste ultime in tale occasione.
2. Non forma oggetto del presente titolo quanto segue:
– l’etichettatura e il foglietto illustrativo, soggetti alle disposizioni del titolo V,
– la corrispondenza corredata eventualmente da qualsiasi documento non pubblicitario, necessaria per rispondere a una richiesta precisa di informazioni su un determinato medicinale,
– le informazioni concrete e i documenti di riferimento riguardanti, ad esempio, i cambiamenti degli imballaggi, le avvertenze sugli effetti collaterali negativi, nell’ambito della farmacovigilanza, i cataloghi di vendita e gli elenchi dei prezzi, purché non vi figurino informazioni sul medicinale,
– le informazioni relative alla salute umana o alle malattie umane, purché non contengano alcun riferimento, neppure indiretto, a un medicinale».
8. L’articolo 87, paragrafo 3, della direttiva 2001/83 così dispone:
«La pubblicità di un medicinale:
– deve favorire l’uso razionale del medicinale, presentandolo in modo obiettivo e senza esagerarne le proprietà,
– non può essere ingannevole».
9. L’articolo 88, paragrafi da 1 a 3, di tale direttiva, stabilisce quanto segue:
«1. Gli Stati membri vietano la pubblicità presso il pubblico dei medicinali:
a) che possono essere forniti soltanto dietro presentazione di ricetta medica, ai sensi del titolo VI,
(...)
2. Possono essere oggetto di pubblicità presso il pubblico i medicinali che, per la loro composizione ed il loro obiettivo, sono previsti e concepiti per essere utilizzati senza intervento di un medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza del trattamento, se necessario con il consiglio del farmacista.
3. Gli Stati membri possono vietare sul proprio territorio la pubblicità presso il pubblico dei medicinali rimborsabili».
B. Diritto tedesco
10. L’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, del Gesetz über die Werbung auf dem Gebiete des Heilwesens (Heilmittelwerbegesetz) (legge sulla pubblicità relativa ai medicinali; in prosieguo: lo «HWG»), nella versione applicabile al procedimento principale, prevede quanto segue:
«È vietato offrire, annunciare o concedere vantaggi pecuniari e altri omaggi promozionali (prodotti o servizi) o, nel caso dei professionisti del settore sanitario, accettarli, salvo che:
1. tali vantaggi pecuniari od omaggi promozionali siano oggetti di valore trascurabile (…). I vantaggi pecuniari o gli omaggi promozionali relativi a medicinali sono vietati ove concessi in violazione delle disposizioni in materia di prezzi applicabili ai sensi dell’[Arzneimittelgesetz (legge sui medicinali)].
2. tali vantaggi pecuniari od omaggi promozionali
a) consistano in una somma di denaro determinata o calcolabile in modo determinato (…)
(...)
I vantaggi pecuniari o gli omaggi promozionali relativi a medicinali, previsti dalla lettera a), sono vietati ove concessi in violazione delle disposizioni in materia di prezzi applicabili ai sensi della legge sui medicinali. (...)».
III. Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali
11. La DocMorris fornisce medicinali con e senza obbligo di prescrizione medica, mediante vendita per corrispondenza, a clienti finali in Germania. La Apothekerkammer Nordrhein è l’organismo di rappresentanza professionale dei farmacisti nella zona della Renania settentrionale, in Germania.
12. Dal 2012 la DocMorris ha effettuato diverse campagne di sconti, offrendo ai clienti che acquistano medicinali soggetti a prescrizione medica vantaggi sotto forma di sconti diretti, buoni acquisto per un determinato importo in denaro o sconti in percentuale da utilizzare all’atto del successivo acquisto di altri prodotti (medicinali non soggetti a prescrizione medica, prodotti non medicinali per la salute o prodotti di bellezza) presso la DocMorris.
13. La Apothekerkammer Nordrhein ritiene che tali misure pubblicitarie costituiscano una violazione della sistema di prezzi imposti per i medicinali soggetti a prescrizione medica istituito dalla legge sui medicinali, e tra il 2013 e il 2015 ha quindi ottenuto nei confronti della DocMorris, per quanto rilevante ai fini del procedimento per cassazione («Revision»), cinque ingiunzioni inibitorie provvisorie emesse in sede cautelare dal Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia, Germania), a ciascuna delle quali è stata data debita esecuzione.
14. L’8 maggio 2013 (n. 84 O 90/13), il 26 settembre 2013 (n. 84 O 220/13) e il 4 novembre 2014 (n. 84 O 208/14), la Apothekerkammer Nordrhein ha ottenuto dal Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia) un’ingiunzione provvisoria recante inibitoria della pubblicità della DocMorris. A ciascuno di tali tre provvedimenti di ingiunzione è stata data debita esecuzione. Le ingiunzioni provvisorie dell’8 maggio 2013 e del 4 novembre 2014 sono state annullate dal Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia), con due sentenze del 22 marzo 2017.
15. Il 5 novembre 2013 la Apothekerkammer Nordrhein ha ottenuto dal Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia) un’ingiunzione provvisoria (n. 84 O 256/13), alla quale è stata data esecuzione il 21 gennaio 2014, recante inibitoria di una pubblicità della DocMorris contenente le seguenti indicazioni:
«Spedite la prescrizione oggi stesso! (...) Purtroppo non possiamo risparmiarvi il tragitto fino alla cassetta delle lettere, ma per compensare le spese di trasporto in autobus e in treno offriamo ai nuovi clienti 10 euro, che saranno immediatamente dedotti dall’importo della fattura al momento dell’invio di una prescrizione».
Lo sconto era offerto per ordini di medicinali soggetti a prescrizione di importo pari o superiore a EUR 50. Tale ingiunzione provvisoria è stata annullata dal Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia) con sentenza del 22 marzo 2017.
16. Il 29 settembre 2015 la Apothekerkammer Nordrhein ha ottenuto dal Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia) un’ingiunzione provvisoria (n. 81 O 82/15), alla quale è stata data esecuzione il 26 maggio 2016, recante inibitoria di una pubblicità della DocMorris contenente le seguenti indicazioni:
«Buono da 5 euro per il prossimo ordine di un medicinale soggetto a prescrizione».
L’importo in questione doveva essere dedotto direttamente dall’importo fatturato. Tale ingiunzione provvisoria è stata annullata dal Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia) con sentenza definitiva del 21 marzo 2017.
17. Il giudice del rinvio sottolinea che tutti i sopracitati annullamenti sono stati disposti in seguito a mutamento di circostanze, sulla base della sentenza della Corte nella causa Deutsche Parkinson Vereinigung (3).
18. In sede di esecuzione di alcune delle ingiunzioni provvisorie, alla DocMorris sono state inflitte ammende, su istanza della resistente in primo grado.
19. La DocMorris chiede alla Apothekerkammer Nordrhein il risarcimento dei danni, in quanto le ingiunzioni provvisorie sarebbero state ingiustificate fin dall’inizio.
20. Il Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia) ha respinto il ricorso. In sede di appello, la DocMorris ha chiesto, in sostanza, che la Apothekerkammer Nordrhein sia condannata, da un lato, a corrisponderle un risarcimento di importo minimo pari a EUR 18 476 648,12, maggiorato degli interessi, e, dall’altro, che sia accertato l’obbligo della Apothekerkammer Nordrhein al risarcimento con riferimento ad eventuali danni ulteriori.
21. Con ricorso per cassazione («Revision»), la Apothekerkammer Nordrhein insiste nella richiesta che la domanda della controparte sia respinta in toto.
22. In tali circostanze, con ordinanza del 13 luglio 2023, pervenuta alla Corte il 10 agosto 2023, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la pubblicità relativa all’acquisto di medicinali soggetti a prescrizione medica per l’intera gamma di prodotti di una farmacia rientri nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di pubblicità dei medicinali di cui alla direttiva 2001/83 (titoli VIII e VIII bis, articoli da 86 a 100).
2) In caso di risposta affermativa alla questione sub 1): se sia compatibile con le disposizioni del titolo VIII e, in particolare, con l’articolo 87, paragrafo 3, della direttiva 2001/83, l’interpretazione di una disposizione nazionale (nella fattispecie, l’articolo 7, paragrafo 1, primo periodo, seconda parte di frase, punto 2, prima parte di frase, lettera a) dello HWG) nel senso che essa vieta ad una farmacia operante per corrispondenza, stabilita in un altro Stato membro, la pubblicità per l’intera gamma di medicinali soggetti a prescrizione medica, mediante omaggi promozionali sotto forma di buoni per un importo in denaro o di uno sconto in percentuale sul successivo acquisto di altri prodotti.
3) Inoltre, in caso di risposta affermativa alla questione sub 1): se sia compatibile con le disposizioni del titolo VIII e, in particolare, con l’articolo 87, paragrafo 3, della direttiva 2001/83, l’interpretazione di una disposizione nazionale (nella fattispecie, l’articolo 7, paragrafo 1, primo periodo, seconda parte di frase, punto 2, prima parte di frase, lettera a) dello HWG) nel senso che essa consente ad una farmacia operante per corrispondenza, stabilita in un altro Stato membro, la pubblicità per l’intera gamma di medicinali soggetti a prescrizione medica, mediante omaggi promozionali sotto forma di sconti e pagamenti diretti».
23. Le parti del procedimento principale, i governi estone e polacco, nonché la Commissione europea, hanno presentato osservazioni scritte. Le parti del procedimento principale e la Commissione europea hanno partecipato all’udienza, che si è tenuta il 27 giugno 2024.
IV. Valutazione
A. Prima questione: sull’ambito di applicazione della direttiva 2001/83
24. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se campagne di sconti, effettuate da una farmacia, con cui si offrono ai clienti che acquistino medicinali soggetti a prescrizione medica vantaggi sotto forma di sconti diretti, buoni per un determinato importo in denaro o sconti in percentuale da utilizzare all’atto del successivo acquisto di altri prodotti (medicinali non soggetti a prescrizione medica, prodotti non medicinali per la salute o prodotti di bellezza) costituiscano «pubblicità dei medicinali» ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83.
25. Nel caso di specie, la DocMorris ha offerto siffatti sconti ai suoi clienti.
26. Poiché si tratta di un’attività transfrontaliera nel mercato interno, la presente causa riguarda potenzialmente sia le libertà fondamentali del Trattato, in particolare la libera circolazione delle merci (i medicinali) e la libera prestazione dei servizi (l’attività commerciale di gestione di una farmacia), sia le norme specifiche adottate dal legislatore dell’Unione nel settore della pubblicità dei medicinali.
27. Infatti, come spiegato accuratamente dal giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, mentre le controversie dinanzi ai giudici nazionali, nell’ambito delle quali è stato chiamato a pronunciarsi in sede di ricorso per cassazione, hanno come sfondo l’applicazione della giurisprudenza della Corte nel contesto della libera circolazione delle merci, segnatamente la sentenza Deutsche Parkinson Vereinigung (4), esso chiede indicazioni sulla (giurisprudenza della Corte che interpreta la) direttiva 2001/83, in particolare sulle sentenze della Corte nelle cause DocMorris (5) ed EUROAPTIEKA (6).
28. Ciò impone un breve riepilogo della giurisprudenza della Corte citata, nella misura necessaria ai fini della presente causa.
29. Di fatto, non è la prima volta che la Corte è interpellata in merito a questioni relative alla materia dei prezzi praticati e degli sconti concessi (principalmente) da farmacie operanti per corrispondenza, ed è proprio in siffatto contesto che il giudice del rinvio chiede chiarimenti aggiuntivi su ciò che il diritto dell’Unione impone o consente quando si tratta di farmacisti che offrono sconti sui medicinali.
1. Giurisprudenza della Corte sino ad oggi
30. Esistono due filoni giurisprudenziali complementari.
a) Libera circolazione ai sensi del Trattato FUE
31. Nella sentenza Deutsche Parkinson Vereinigung, la Corte ha affrontato la questione se il divieto, imposto dal diritto nazionale (7), di un sistema di sconti che prevedeva diversi bonus per i pazienti in caso di acquisto, presso la DocMorris, di medicinali per il morbo di Parkinson soggetti a prescrizione medica e acquistabili soltanto in farmacia, fosse in contrasto con la libertà fondamentale di circolazione delle merci ai sensi degli articoli 34 e 36 TFUE.
32. La Corte ha ritenuto di sì, in quanto la misura in questione costituiva una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa ai sensi dell’articolo 34 TFUE, che non poteva essere giustificata alla luce dell’articolo 36 TFUE, poiché eccedeva quanto idoneo a conseguire gli obiettivi perseguiti (8) e, dunque, non era proporzionata (9). A tal riguardo, la Corte ha sottolineato che l’argomento vertente sulla necessità di assicurare un approvvigionamento uniforme in medicinali soggetti a prescrizione a fini medici essenziali in tutto il territorio tedesco non era avvalorato da alcun elemento che soddisfacesse i requisiti di cui all’articolo 36 TFUE (10). Fondamentalmente, la Corte ha statuito che vi erano alcuni elementi tali da suggerire che una maggiore concorrenza sui prezzi tra le farmacie fosse vantaggiosa per l’approvvigionamento uniforme in medicinali, promuovendo l’insediamento di farmacie in regioni in cui l’esiguo numero di esercizi consentirebbe la fatturazione di prezzi più elevati (11); che una concorrenza sui prezzi da parte delle farmacie per corrispondenza poteva indurre le farmacie tradizionali a sviluppare certe attività nell’interesse generale, quali la preparazione di medicinali su ricetta o il mantenimento di una data scorta e di un dato assortimento di medicinali (12); e che una concorrenza sui prezzi poteva essere vantaggiosa per il paziente, dato che consentirebbe eventualmente di offrire, in Germania, i medicinali che possono essere forniti soltanto dietro presentazione di ricetta medica a prezzi più favorevoli rispetto a quelli all’epoca imposti da tale Stato membro (13).
b) Pubblicità ai sensi della direttiva 2001/83
33. Nella sua sentenza nella causa A (Pubblicità e vendita di medicinali on line) (14), che riguardava l’attività di una farmacia con sede in uno Stato membro, consistente nel condurre una campagna pubblicitaria multiforme e su vasta scala, destinata ai consumatori di un altro Stato membro, per i suoi servizi di vendita online di medicinali, la Corte ha statuito, in sostanza, che la pubblicità e la vendita online di medicinali ricade non già nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/83 relative alla pubblicità dei medicinali, ma in quello della direttiva 2000/31/CE (15).
34. In seguito, nella sentenza DocMorris (16), che concerneva una campagna pubblicitaria condotta sotto forma di un gioco a premi che consentiva ai partecipanti di vincere oggetti di uso corrente diversi dai medicinali, subordinando la partecipazione a detto gioco all’invio di un buono d’ordine per un medicinale soggetto a prescrizione medica, la Corte ha statuito che siffatta azione pubblicitaria era intesa a influenzare non già la scelta da parte del cliente di un determinato medicinale, bensì quella, che si colloca a valle, della farmacia presso la quale acquistarlo, sicché tale azione pubblicitaria non rientrava nell’ambito di applicazione del titolo VIII della direttiva 2001/83.
35. Infine, nella sentenza nella causa EUROAPTIEKA, che riguardava una vendita promozionale con la quale alcune farmacie e società di distribuzione di medicinali al dettaglio offrivano una riduzione del 15% sul prezzo d’acquisto di qualunque medicinale in caso di acquisto di almeno tre prodotti, la Corte ha statuito che una pratica di tal genere rientra nella nozione di «pubblicità dei medicinali» ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83. La Corte ha sottolineato che ciò vale anche qualora le informazioni in questione non riguardino un determinato medicinale, ma medicinali non specificati.
c) Il punto della situazione
36. Mentre le sentenze A (Pubblicità e vendita di medicinali on line) (17) e DocMorris sono state pronunciate in casi in cui il procedimento principale era caratterizzato da un elemento transfrontaliero, lo stesso non si può dire della sentenza EUROAPTIEKA. In tal caso, il procedimento principale verteva su una cosiddetta «situazione puramente interna».
37. Come correttamente sottolineato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, dalla giurisprudenza concernente la direttiva 2001/83 possono essere dedotti, ai fini della presente causa, due punti essenziali.
38. In primo luogo, dalla sentenza EUROAPTIEKA discende che la pubblicità dei medicinali ai sensi della direttiva 2001/83 non è limitata alla pubblicità di singoli medicinali. Tale concetto include anche circostanze in cui siano fornite informazioni su medicinali non specificati. Pertanto, il fatto che, nella presente causa, le informazioni si riferiscano, tra l’altro, a tutti i medicinali forniti soltanto dietro presentazione di ricetta medica rientranti nell’intera gamma di prodotti di una farmacia non osta, in quanto tale, all’applicazione della direttiva in parola.
39. In secondo luogo, dalla sentenza DocMorris discende che, nel caso di pubblicità da parte di una farmacia che usa informazioni relative a medicinali non specificati, occorre verificare se la pubblicità sia destinata a promuovere l’acquisto di medicinali o piuttosto a influenzare la successiva decisione sulla scelta della farmacia presso la quale effettuare l’acquisto. In quest’ultimo caso, la pubblicità non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/83.
40. Sulla base di questi precedenti, procederò ora a un’analisi alla luce della direttiva 2001/83.
2. Articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83
a) Interpretazione testuale
41. In via preliminare, occorre ricordare che la direttiva 2001/83 ha operato un’armonizzazione completa nel settore della pubblicità dei medicinali, e le situazioni in cui gli Stati membri sono autorizzati ad adottare disposizioni che si discostino dalle regole fissate dalla direttiva medesima sono ivi esplicitamente elencate (18).
42. Ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83, per «pubblicità dei medicinali» si intende qualsiasi azione d’informazione, di ricerca della clientela o di incitamento, intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali (19).
43. Dal testo di tale disposizione e, in particolare, dall’espressione «qualsiasi azione», risulta chiaramente che la nozione di pubblicità dei medicinali adottata dal legislatore dell’Unione è molto estesa (20).
44. Tuttavia, dalla formulazione stessa di una serie di disposizioni contenute nei titoli VIII e VIII bis della direttiva 2001/83 risulta altrettanto chiaramente che molte delle disposizioni in materia di pubblicità sono, per loro natura, orientate verso i fabbricanti (21), i titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio, i distributori all’ingrosso (22), gli informatori scientifici e gli importatori, piuttosto che verso le farmacie che vendono i medicinali ai clienti finali, cioè ai pazienti. A titolo di esempio, la disciplina della pubblicità dei medicinali presso persone autorizzate a prescriverli o a fornirli (articolo 86, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 2001/83) o della visita di informatori scientifici presso persone autorizzate a prescrivere o a fornire medicinali (articolo 86, paragrafo 1, terzo trattino, della stessa direttiva) non mi sembra destinata alle farmacie che vendono medicinali ai pazienti, ma a soggetti che si trovano più a monte nella catena di distribuzione. Lo stesso vale per l’articolo 89, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/83 (23): se viene offerta una riduzione del 15% sul prezzo di acquisto di qualunque medicinale in caso di acquisto di almeno tre prodotti, allora, come dichiarato dalla Corte nella sentenza EUROAPTIEKA, non ci si può attendere, per definizione, che una farmacia che vende medicinali ai pazienti includa la denominazione di un medicinale.
45. La Corte ha costantemente dichiarato che, mentre la definizione contenuta nell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 pone esplicitamente l’accento sulla finalità del messaggio, essa non contiene alcuna indicazione quanto alle persone che divulgano tale informazione (24). Lo scopo del messaggio costituisce la caratteristica essenziale della pubblicità ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, di tale direttiva e l’elemento determinante per distinguere la pubblicità dalla mera informazione (25). Di conseguenza, la Corte ha applicato questa disposizione ratione personae ai «terzi indipendenti» (26), nonché alle farmacie e alle società di distribuzione di medicinali (27).
46. Per quanto riguarda le attività di una data farmacia, se lo scopo del messaggio è influenzare non già la scelta da parte del cliente di un determinato medicinale, bensì quella, che si colloca a valle, della farmacia presso la quale acquistarlo, detto messaggio non rientra nella nozione di «pubblicità dei medicinali» di cui all’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 (28).
47. Applicando tali criteri al caso di specie, emerge che lo scopo del messaggio veicolato dalle pratiche commerciali utilizzate dalla DocMorris è quello di indurre il paziente a fare acquisti specificamente presso la farmacia DocMorris. Con il messaggio «venga da noi», anziché «compri questi medicinali (determinati o indeterminati)». La DocMorris si concentra sulla vendita al paziente piuttosto che sulla vendita di un medicinale (determinato o indeterminato).
48. Questa constatazione si applica, a mio avviso, sia agli sconti concessi direttamente che a quelli offerti per acquisti futuri.
49. Per quanto riguarda gli sconti diretti, è decisivo che, nel caso di specie, il paziente sappia già quale prodotto acquistare. Detto prodotto è stato prescritto da un professionista qualificato. Gli sconti sono offerti esclusivamente per l’acquisto di medicinali soggetti a prescrizione. Una volta che il paziente ha ottenuto una prescrizione, l’unico elemento che gli resta da scegliere è la farmacia presso la quale acquistare il prodotto. Tutto il resto è già stato deciso da un medico: la prescrizione o meno del medicinale, la quantità prescritta, nonché il dosaggio e gli intervalli di assunzione del medicinale da parte del paziente.
50. Per quanto riguarda gli sconti futuri, al paziente viene trasmesso lo stesso messaggio descritto in precedenza. Non vi è alcun intento di indurre il paziente ad acquistare un determinato numero di medicinali. Gli sconti si applicano all’intera gamma di prodotti della farmacia che siano medicinali non soggetti a prescrizione medica, prodotti non medicinali per la salute o prodotti di bellezza. Pertanto, come spiegherò più dettagliatamente nel prosieguo delle presenti conclusioni (seconda e terza questione), i medicinali sono soltanto una parte di tale gamma di prodotti.
51. Inoltre, è sotto questo profilo che il caso in questione è nettamente diverso da quello che ha dato origine alla sentenza della Corte nella causa EUROAPTIEKA. In quest’ultima causa, in cui la farmacia offriva una riduzione del 15% sul prezzo di acquisto di qualunque medicinale in caso di acquisto di almeno tre prodotti, tale farmacia induceva i clienti, direttamente e inequivocabilmente, ad acquistare più di un (solo) medicinale non specificato. Il paziente non poteva beneficiare della promozione senza acquistare un certo numero di medicinali. Ovviamente, come spiegato brevemente in precedenza, siffatta pratica costituisce chiaramente, a mio avviso, una «pubblicità dei medicinali» ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83. Inoltre, ciò corrisponde a quanto avevo suggerito alla Corte nelle mie due conclusioni in tale causa.
52. Un’interpretazione testuale dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 mi porta quindi a concludere, provvisoriamente, che pratiche commerciali utilizzate da una farmacia come quelle di cui alla presente causa non costituiscono pubblicità dei medicinali ai sensi di tale disposizione.
53. Tale conclusione è supportata da un’interpretazione sistematica e teleologica dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83.
b) Interpretazione sistematica e teleologica
54. Mi permetto ora di fare un passo indietro e di concentrarmi sull’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 all’interno dello schema e della logica complessiva di tale direttiva.
55. La direttiva 2001/83 è un classico esempio di misura di armonizzazione (29) nel settore del mercato interno, come chiaramente illustrato dai considerando di tale direttiva.
56. Il punto di partenza delle istituzioni politiche dell’Unione europea (30) era la considerazione che, se lo scopo principale di qualsiasi norma relativa alla produzione, alla distribuzione e all’uso di medicinali è assicurare la tutela della sanità pubblica (31), detto scopo doveva essere raggiunto avvalendosi di mezzi che non ostacolassero lo sviluppo dell’industria farmaceutica e gli scambi dei medicinali nella Comunità (32). Esse hanno rilevato che gli scambi dei medicinali nell’Unione europea erano ostacolati da disparità fra talune disposizioni nazionali relative ai medicinali (33), e che dette disparità avevano un’incidenza diretta sul funzionamento del mercato interno (34). Al fine di eliminare tali ostacoli, è stato deciso di procedere a un ravvicinamento delle disposizioni pertinenti (35).
57. La base giuridica per perseguire tale obiettivo è l’articolo 114 TFUE, che, probabilmente, è la più importante di tutte le competenze di armonizzazione previste nel TFUE. Ai sensi di tale disposizione (36), ai fini della realizzazione degli obiettivi dell’articolo 26 TFUE, il legislatore dell’Unione può adottare, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (37), misure di armonizzazione che «hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno». La Corte interpreta la suddetta disposizione nel senso che le misure di armonizzazione devono effettivamente migliorare le condizioni di instaurazione e di funzionamento del mercato interno (38).
58. Qualsiasi misura di armonizzazione mira a allineare i livelli nazionali di tutela, (nel caso di specie) della salute, su un livello di tutela dell’Unione. Questo è lo scopo intrinseco dell’armonizzazione. La logica dell’armonizzazione delle disposizioni nazionali in materia di pubblicità dei medicinali è quindi quella di creare una situazione in cui gli operatori economici possano «giocare alla pari», permettendo loro di commerciare liberamente, ovviamente entro i limiti dettati dalle regole adottate dal legislatore dell’Unione. A tal proposito, per quanto riguarda il livello di protezione previsto dall’Unione, è necessario che si tratti di un livello elevato, come risulta dall’articolo 114, paragrafo 3, TFUE (39).
59. Poiché, come ripetutamente sottolineato dalla Apothekerkammer Nordrhein, i medicinali non sono prodotti come gli altri, la specificità del mercato di detti prodotti esige che la sanità pubblica sia tenuta in considerazione in ogni fase. Infatti, il considerando 2 della direttiva 2001/83, citato in precedenza e al quale fa riferimento anche la Corte (40), conferma che la direttiva in parola ha come obiettivo essenziale quello di assicurare la tutela della sanità pubblica.
60. Le regole sulla pubblicità contenute nei titoli VIII (41) e VIII bis (42) della direttiva 2001/83 devono essere considerate in questo contesto. Il considerando 43 del preambolo di tale direttiva riguarda specificamente il settore della pubblicità dei medicinali e dichiara, in sostanza (43), che le disparità tra le misure adottate dagli Stati membri in tale settore possono incidere sul funzionamento del mercato interno. Pertanto, l’intenzione dichiarata della stessa direttiva è quella di eliminare siffatte disparità (44).
61. A tal proposito, vorrei sottolineare che ho già affermato, altrove, che quando l’acquisto di un medicinale è subordinato al previo ottenimento di una prescrizione medica, sotto il controllo delle persone autorizzate a prescriverlo, l’azione pubblicitaria di una farmacia non è idonea a favorire l’uso irrazionale di medicinali (45).
62. Per quanto riguarda le pratiche commerciali di cui alla presente causa, non vedo in che modo esse possano determinare un abuso nel consumo di medicinali (46). Ribadisco che la decisione di prescrivere il prodotto è già stata adottata. Detta prescrizione contribuisce già a garantire che il medicinale sia utilizzato per lo scopo previsto.
63. Suggerire una tesi diversa, come ha fatto la Apothekerkammer Nordrhein nel corso dell’udienza, ossia che i pazienti potrebbero convincere i medici a prescrivere loro determinati prodotti o quantità maggiori di determinati prodotti, non soltanto rovescia le presunzioni ordinarie alla base di tutta la normativa dell’Unione e nazionali di cui trattasi (i medici, in qualità di esperti, prescrivono, e i pazienti si limitano a ricevere la prescrizione), ma costituisce anche un tentativo di porre in cattiva luce altri soggetti: presunti pazienti fragili, incentivati da farmacie per corrispondenza assetate di denaro, tipicamente con sede all’estero, inducono medici senza scrupoli a prescrivere loro una quantità eccessiva di medicinali. A tal riguardo, possiamo basarci anche su altre pronunce della Corte, nelle quali essa ha statuito quanto segue (47): «[n]on si può certamente escludere che, in seguito ad una richiesta proveniente da un paziente informato, il medico sia indotto a prescrivere un medicinale diverso da quello inizialmente prescelto e che, di conseguenza, l’informazione fattuale contribuisca, anche se solo in misura limitata, a far aumentare le vendite. Tuttavia, tale eventualità non può da sola attestare uno scopo promozionale da parte del produttore del medicinale. Inoltre, essa non costituisce, in linea di principio, un pericolo particolare per la salute del paziente, qualora il medico ritenga consigliabile prescrivere l’uno o l’altro medicinale, e non può pregiudicare l’obiettività di cui, come è stato ricordato al “considerando” 50 della direttiva 2001/83, deve far prova il medico che redige una prescrizione nei confronti di un determinato paziente. Infatti, un medico che prescrive medicinali è tenuto, da un punto di vista deontologico, a non prescrivere un determinato medicinale se quest’ultimo non è idoneo al trattamento terapeutico del suo paziente» (48).
64. Infine, il ragionamento appena sviluppato riflette i principi sanciti dall’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Union europea (in prosieguo: la «Carta», che riconosce la libertà d’impresa. È naturale che una farmacia tenti di promuovere la propria attività, il che è diverso dall’incitare i propri clienti a consumare medicinali. La direttiva 2001/83 disciplina, in via di principio, soltanto quest’ultimo aspetto delle attività promozionali. L’articolo 16 della Carta, a mio avviso, impone che la direttiva sia interpretata come ho proposto supra, in modo che il primo di tali aspetti, vale a dire la promozione di una farmacia, non sia virtualmente escluso.
3. Conclusione
65. Lo scopo principale delle campagne di sconto è quello di indurre i pazienti a scegliere la DocMorris come la loro farmacia, anziché un’altra. Il loro scopo non è quello di indurre i pazienti ad assumere più medicinali rispetto a quelli che, altrimenti, assumerebbero. La situazione è, piuttosto, quella di una farmacia estera che tenta di fare ingresso nel mercato tedesco, generando un flusso stabile di ordini: poiché i pazienti che si affidano a medicinali forniti soltanto dietro presentazione di ricetta medica spesso soffrono di malattie croniche, forse non curabili, essi continueranno a usare tali prodotti per un periodo di tempo considerevole. È naturale che le farmacie abbiano interesse a entrare in questo mercato redditizio, nel quale, spesso, una singola prescrizione è parte di un più vasto «abbonamento».
66. Propongo quindi di rispondere alla prima questione dichiarando che campagne di sconti, condotte da una farmacia, con cui si offrono ai clienti che acquistino medicinali soggetti a prescrizione medica vantaggi sotto forma di sconti diretti, buoni per un determinato importo in denaro o sconti in percentuale da utilizzare all’atto del successivo acquisto di altri prodotti (medicinali non soggetti a prescrizione medica, prodotti non medicinali per la salute o prodotti di bellezza), non costituiscono «pubblicità dei medicinali» ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83.
B. Ulteriori considerazioni
67. Alla luce della mia proposta di risposta alla prima questione, non vi è necessità di esaminare la seconda e la terza questione. Tuttavia, per ragioni di completezza, esaminerò anche tali questioni. In via preliminare, desidero sottolineare che, se le disposizioni della direttiva 2001/83 non trovano applicazione, il giudice del rinvio dovrà tenere conto del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare delle libertà fondamentali in esso sancite (49).
68. Vietare la pubblicità come quella di cui trattasi nel procedimento principale costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa ai sensi dell’articolo 34 TFUE. È decisivo il fatto che, come nella sentenza Deutsche Parkinson Vereinigung, e a differenza della sentenza DocMorris, la pubblicità in questione nel caso di specie non costituisce una modalità di vendita, poiché il suddetto divieto impedisce l’accesso di prodotti farmaceutici, legalmente commercializzati in altri Stati membri, al mercato tedesco. Inoltre, alla luce della sentenza Deutsche Parkinson Vereinigung, non vi è alcun margine per una giustificazione.
C. Seconda e terza questione
69. Come già affermato, la valutazione che segue è effettuata per l’eventualità che, sulla prima questione, la Corte giunga a una conclusione diversa da quella proposta nelle presenti conclusioni per quanto concerne la prima questione.
70. Con la seconda e la terza questione, che devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le disposizioni del titolo VIII e, in particolare, l’articolo 87, paragrafo 3, della direttiva 2001/83, ostino all’uso, da parte di una farmacia, di campagne di sconti con cui si offrono ai clienti che acquistino medicinali soggetti a prescrizione medica vantaggi sotto forma di sconti diretti, buoni per un determinato importo in denaro o sconti in percentuale da utilizzare all’atto del successivo acquisto di altri prodotti (medicinali non soggetti a prescrizione medica, prodotti non medicinali per la salute o prodotti di bellezza).
71. Tale questione impone le osservazioni che seguono.
72. In primo luogo, una volta che ci si trovi nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/83, l’articolo 88, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva trova applicazione, sicché è vietata la pubblicità dei medicinali che possono essere forniti soltanto dietro presentazione di ricetta medica.
73. In secondo luogo, la pubblicità in questione riguarda esclusivamente l’acquisto di un medicinale che può essere fornito soltanto dietro presentazione di ricetta medica. È all’atto di tale acquisto che si attivano gli sconti immediati e futuri. Pertanto, entrambi i tipi di sconti sarebbero preclusi dall’articolo 88, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/83.
74. In terzo luogo, osservo che lo stesso giudice del rinvio nutre dubbi quanto all’applicazione dell’articolo 88, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/83 nel caso di specie (50). A mio avviso, se si ritiene che la direttiva si applichi, tali dubbi non sono giustificati. Essi dimostrano, piuttosto, che, come esposto in dettaglio nel corso dell’analisi della prima questione, casi come quello oggetto del procedimento principale non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/83.
75. Suggerisco pertanto di rispondere alla seconda e alla terza questione dichiarando che l’articolo 88, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/83 deve essere interpretato nel senso che osta all’uso, da parte di una farmacia, di campagne di sconti con cui si offrono ai clienti che acquistino medicinali soggetti a prescrizione medica vantaggi sotto forma di sconti diretti, buoni per un determinato importo in denaro o sconti in percentuale da utilizzare all’atto del successivo acquisto di altri prodotti (medicinali non soggetti a prescrizione medica, prodotti non medicinali per la salute o prodotti di bellezza).
V. Conclusione
76. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alla questione proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) nei seguenti termini:
L’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano
deve essere interpretato nel senso che
campagne di sconti condotte da una farmacia, con cui si offrono ai clienti che acquistino medicinali soggetti a prescrizione medica vantaggi sotto forma di sconti diretti, buoni per un determinato importo in denaro o sconti in percentuale da utilizzare all’atto del successivo acquisto di altri prodotti (medicinali non soggetti a prescrizione medica, prodotti non medicinali per la salute o prodotti di bellezza) non costituiscono «pubblicità dei medicinali» ai sensi di tale disposizione.
1 Lingua originale: l’inglese.
2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67), come modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 (GU 2004, L 136, pag. 34) (in prosieguo: la «direttiva 2001/83»).
3 Sentenza del 19 ottobre 2016 (C‑148/15, in prosieguo: la «sentenza Deutsche Parkinson Vereinigung», EU:C:2016:776).
4 V., in particolare, i punti 4, 6, 7, 9, 10, 17 e 64 della domanda di pronuncia pregiudiziale.
5 Sentenza del 15 luglio 2021 (C‑190/20; in prosieguo: la «sentenza DocMorris», EU:C:2021:609). V., in particolare, punti 53, 54, 62 e 64 della domanda di pronuncia pregiudiziale.
6 Sentenza del 22 dicembre 2022 (C‑530/20; in prosieguo: la «sentenza EUROAPTIEKA», EU:C:2022:1014). V., in particolare, punti 54 e 59 della domanda di pronuncia pregiudiziale.
7 Articolo 78 della legge tedesca sui medicinali («Arzneimittelgesetz»), nella versione all’epoca applicabile.
8 Segnatamente, la tutela della salute e della vita delle persone.
9 V. sentenza Deutsche Parkinson Vereinigung (punto 46 e dispositivo della sentenza).
10 V. sentenza Deutsche Parkinson Vereinigung (punto 37).
11 V. sentenza Deutsche Parkinson Vereinigung (punto 38).
12 V. sentenza Deutsche Parkinson Vereinigung (punto 40)
13 V. sentenza Deutsche Parkinson Vereinigung (punto 43).
14 Sentenza del 1º ottobre 2020 (C‑649/18, EU:C:2020:764, punti 50 e 59). V. anche sentenza EUROAPTIEKA (punto 49).
15 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1).
16 Punti 21 e ss. V. anche sentenza EUROAPTIEKA, punto 50).
17 Sentenza del 1º ottobre 2020 (C‑649/18, EU:C:2020:764).
18 V. sentenza dell’8 novembre 2007, Gintec (C‑374/05, EU:C:2007:654; punto 39). Situazioni in cui gli Stati membri possono adottare tali disposizioni sono previste, in particolare, all’articolo 88, paragrafo 3, all’articolo 89, paragrafo 1, lettera b); all’articolo 89, paragrafo 2, all’articolo 91 e all’articolo 96, paragrafo 2, della direttiva 2001/83. Sulla differenza tra pubblicità e promozione, v. Grzybczyk, K., in Ogiegło, L. (a cura di), Prawo farmaceutyczne. Komentarz, 2a ed., Varsavia, 2015, Art. 52.
19 Questa definizione discende direttamente dai termini dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 e non, come la Corte sembra sottintendere nella sentenza EUROAPTIEKA (punto 47), «da un’interpretazione letterale, sistematica e teleologica dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83». Sulla nozione di pubblicità, v. anche Czyżewska, K., Dziurowicz, J., Łoś, K., Łukawska, N. e Piekarczyk, K., in Czyżewska, K., Dziurowicz, J., Łoś, K., Łukawska, N. e Piekarczyk, K., (a cura di), Reklama produktów leczniczych. Komentarz do art. 52-64 ustawy - Prawo farmaceutyczne, Varsavia, 2020, Art. 52.
20 V. sentenza del 5 maggio 2011, MSD Sharp & Dohme (C‑316/09, EU:C:2011:275, punto 29) e le mie conclusioni nella causa in EUROAPTIEKA (C‑530/20, EU:C:2021:993, paragrafo 45). V. anche Streinz, R. e Klaus, B., «C.V. Arzneimittelrecht», punto 130, in Dauses, M.A. e Ludwigs, M., Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts, Vol. I, EL 53 (2021), C.H. Beck, Monaco di Baviera, 2024.
21 Sui doveri generali dei fabbricanti e degli importatori, v. titolo IV della direttiva 2001/83.
22 L’articolo 1, punto 17, della direttiva 2001/83 definisce la «distribuzione all’ingrosso di medicinali» come qualsiasi attività consistente nel procurarsi, detenere, fornire o esportare medicinali, salvo la fornitura di medicinali al pubblico. Queste attività sono svolte con fabbricanti o loro depositari, con importatori, altri distributori all’ingrosso o con i farmacisti e le persone autorizzate, nello Stato membro interessato, a fornire medicinali al pubblico.
23 Ai sensi di tale disposizione, salvo il disposto dell’articolo 88 della direttiva 2001/83, la pubblicità di un medicinale presso il pubblico deve comprendere almeno: la denominazione del medicinale, nonché la denominazione comune qualora il medicinale contenga un’unica sostanza attiva; le informazioni indispensabili per un uso corretto del medicinale; e un invito esplicito e leggibile a leggere attentamente le avvertenze figuranti nel foglietto illustrativo o sull’imballaggio esterno, a seconda dei casi.
24 V. sentenza del 2 aprile 2009, Damgaard (C‑421/07, EU:C:2009:222, punti 20 e ss.). V. anche le mie conclusioni (complementari) nella causa EUROAPTIEKA (C‑530/20, EU:C:2022:450, paragrafo 30).
25 V. sentenza del 5 maggio 2011, MSD Sharp & Dohme (C‑316/09, EU:C:2011:275, punto 31).
26 V. sentenza del 2 aprile 2009, Damgaard (C‑421/07, EU:C:2009:222, punto 22).
27 V. sentenza EUROAPTIEKA (punto 55).
28 V., in tal senso, sentenza DocMorris (punto 21).
29 Ho sostenuto, altrove, che i termini «coordinamento», «ravvicinamento» e «armonizzazione» sono utilizzati in modo intercambiabile nel TFUE. V. le mie conclusioni nelle cause riunite Trijber e Harmsen (C‑340/14 e C‑341/14, EU:C:2015:505, paragrafo 52) e nelle cause riunite X e Visser (C‑360/15 e C‑31/16, EU:C:2017:397, paragrafo 108). V. anche, su tale questione, anche Ignatowicz Z., in Olszewski, W. L. (a cura di), Prawo farmaceutyczne. Komentarz, Varsavia, 2016, Art. 52.
30 Ai fini delle presenti conclusioni, per istituzioni politiche dell’Unione europea si intendono il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione.
31 V. considerando 2 della direttiva 2001/83.
32 V. considerando 3 della direttiva 2001/83.
33 Eccettuate le sostanze o composizioni che sono derrate alimentari, alimenti destinati agli animali o prodotti d’igiene.
34 V. considerando 4 della direttiva 2001/83.
35 V. considerando 5 della direttiva 2001/83. V. anche la sentenza dell’8 novembre 2007, Gintec (C‑374/05, EU:C:2007:654, punto 19).
36 V. l’articolo 114, paragrafo 1, TFUE.
37 E previa consultazione del Comitato economico e sociale.
38 V. sentenze del 5 ottobre 2000, Germania/Parlamento e Consiglio (C‑376/98, EU:C:2000:544, punti 83 e ss.); del 12 dicembre 2006, Germania/Parlamento e Consiglio (C‑380/03, EU:C:2006:772, punto 24); dell’8 giugno 2010, Vodafone e a. (C‑58/08, EU:C:2010:321, punto 32); e del 3 settembre 2015, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Commissione (C‑398/13 P, EU:C:2015:535, punto 26).
39 Ai sensi di tale disposizione, la Commissione, nelle sue proposte in materia di sanità, sicurezza, protezione dell’ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell’ambito delle rispettive competenze, cercheranno di conseguire tale obiettivo.
40 V. sentenza EUROAPTIEKA (punto 39).
41 Il titolo è intitolato «Pubblicità».
42 Il titolo è intitolato «Informazione e pubblicità».
43 La formulazione del considerando 43 è la seguente: «[t]utti gli Stati membri hanno altresì adottato misure specifiche per la pubblicità per i medicinali; (...) tali misure presentano disparità che incidono sul funzionamento del mercato interno in quanto la pubblicità diffusa in uno Stato membro potrebbe avere effetti in altri Stati membri».
44 V. in tal senso, le mie conclusioni (complementari) nella causa EUROAPTIEKA (C‑530/20, EU:C:2022:450, paragrafo 40).
45 V. le mie conclusioni nella causa EUROAPTIEKA (C‑530/20, EU:C:2021:993, paragrafo 71) e le mie conclusioni (complementari) nella causa EUROAPTIEKA (C‑530/20, EU:C:2022:450, paragrafo 29).
46 L’articolo 1, punto 16, della direttiva 2001/83 definisce l’«abuso di medicinali» come l’uso volutamente eccessivo, prolungato o sporadico, di medicinali correlato ad effetti dannosi sul piano fisico o psichico.
47 Il fatto che queste statuizioni siano state rese nel contesto di un caso di pubblicità di un medicinale specifico non rivolta al pubblico mi induce a ritenere che trovino applicazione, a fortiori, nella presente causa.
48 V. sentenza del 5 maggio 2011, MSD Sharp & Dohme (C‑316/09, EU:C:2011:275, punto 37 e giurisprudenza citata).
49 Salvo che il giudice nazionale, esaminando i fatti, ritenga che la pratica commerciale in questione sia svolta prevalentemente online e che la pubblicità fisica costituisca un mero elemento accessorio. In una situazione del genere, il giudice nazionale dovrebbe tenere in debita considerazione la sentenza del 1º ottobre 2020, A (Pubblicità e vendita di medicinali on line) (C‑649/18, EU:C:2020:764) e valutare l’eventuale applicazione della direttiva 2000/31.
50 V. punti 66 e ss. della domanda di pronuncia pregiudiziale.
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
27 febbraio 2025 (*)
« Rinvio pregiudiziale – Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Articolo 86, paragrafo 1 – Nozione di “pubblicità dei medicinali” – Articolo 87, paragrafo 3 – Pubblicità dei medicinali non soggetti a prescrizione medica – Pubblicità per l’intera gamma di medicinali di una farmacia – Buoni acquisto corrispondenti a una certa somma di denaro o a sconti in percentuale per il successivo acquisto di altri prodotti – Sconti e pagamenti diretti – Libera circolazione delle merci – Articolo 34 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Commercio elettronico – Direttiva 2000/31/CE – Articolo 3, paragrafi 2 e paragrafo 4, lettera a) – Restrizione – Giustificazione – Tutela dei consumatori »
Nella causa C‑517/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 13 luglio 2023, pervenuta in cancelleria il 10 agosto 2023, nel procedimento
Apothekerkammer Nordrhein
contro
DocMorris NV,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da K. Lenaerts (relatore), presidente della Corte, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, I. Jarukaitis, presidente della Quarta Sezione, D. Gratsias, E. Regan e Z. Csehi, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: N. Mundhenke, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 giugno 2024,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Apothekerkammer Nordrhein, da M. Douglas, Rechtsanwalt, e A. Bongers-Gehlert, Rechtsanwältin;
– per la DocMorris NV, da M. Plesser, Rechtsanwalt, A. Robert, avocate, e K. Wodarz, Rechtsanwältin;
– per il governo estone, da M. Kriisa, in qualità di agente;
– per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;
– per la Commissione europea, da E. Mathieu, M. Noll-Ehlers e A. Spina, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 ottobre 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 86, paragrafo 1, e dell’articolo 87, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67), come modificata dalla direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011 (GU 2011, L 174, pag. 74) (in prosieguo: la «direttiva 2001/83»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Apothekerkammer Nordrhein (ordine dei farmacisti della Renania settentrionale, Germania) e la DocMorris NV, una società di diritto olandese che gestisce una farmacia per corrispondenza stabilita nei Paesi Bassi, relativamente a una domanda di risarcimento danni presentata da tale società e basata sul fatto che l’ordine dei farmacisti della Renania settentrionale avrebbe ottenuto ingiunzioni inibitorie provvisorie da parte di un giudice tedesco, le quali sarebbero stata prive di giustificazione sin dalla loro emissione.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 2001/83
3 Ai sensi dei considerando 2, 45 e 50 della direttiva 2001/83:
«(2) Lo scopo principale delle norme relative alla produzione, alla distribuzione e all’uso di medicinali deve essere quello di assicurare la tutela della sanità pubblica.
(...)
(45) La pubblicità presso il pubblico di medicinali che possono essere venduti senza prescrizione medica potrebbe, se eccessiva e sconsiderata, incidere negativamente sulla salute pubblica; tale pubblicità, se autorizzata, deve pertanto essere conforme ad alcuni criteri essenziali che occorre definire.
(...)
(50) Le persone autorizzate a prescrivere medicinali devono poter svolgere tale compito con assoluta obiettività, senza essere influenzate da incentivi finanziari diretti o indiretti».
4 L’articolo 85 quater, paragrafo 1, di tale direttiva è così formulato:
«Fatte salve le disposizioni legislative nazionali che vietano la vendita a distanza al pubblico di medicinali soggetti a prescrizione medica mediante i servizi della società dell’informazione, gli Stati membri provvedono affinché i medicinali siano messi in vendita a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell’informazione, quali definiti nella direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione [GU 1998, L 204, pag. 37], alle seguenti condizioni:
(...)».
5 L’articolo 86, paragrafo 1, di detta direttiva dispone quanto segue:
«Ai fini del presente titolo si intende per “pubblicità dei medicinali” qualsiasi azione d’informazione, di ricerca della clientela o di incitamento, intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali; essa comprende in particolare quanto segue:
– la pubblicità dei medicinali presso il pubblico,
– (...)».
6 L’articolo 87, paragrafo 3, della medesima direttiva così prevede:
«La pubblicità di un medicinale:
– deve favorire l’uso razionale del medicinale, presentandolo in modo obiettivo e senza esagerarne le proprietà,
– non può essere ingannevole».
7 Ai sensi dell’articolo 88, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/83:
«1. Gli Stati membri vietano la pubblicità presso il pubblico dei medicinali:
a) che possono essere forniti soltanto dietro presentazione di ricetta medica, ai sensi del titolo VI,
(...)
2. Possono essere oggetto di pubblicità presso il pubblico i medicinali che, per la loro composizione ed il loro obiettivo, sono previsti e concepiti per essere utilizzati senza intervento di un medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza del trattamento, se necessario con il consiglio del farmacista».
Direttiva 2000/31/CE
8 L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1), è così formulato:
«1. La presente direttiva mira a contribuire al buon funzionamento del mercato interno garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra Stati membri.
2. La presente direttiva ravvicina, nella misura necessaria alla realizzazione dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, talune norme nazionali sui servizi della società dell’informazione che interessano il mercato interno, lo stabilimento dei prestatori, le comunicazioni commerciali, i contratti per via elettronica, la responsabilità degli intermediari, i codici di condotta, la composizione extragiudiziaria delle controversie, i ricorsi giurisdizionali e la cooperazione tra Stati membri».
9 L’articolo 2 di tale direttiva, alla lettera h), così prevede:
«Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:
(...)
h) “ambito regolamentato”: le prescrizioni degli ordinamenti degli Stati membri e applicabili ai prestatori di servizi della società dell’informazione o ai servizi della società dell’informazione, indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro specificamente destinati.
i) l’ambito regolamentato riguarda le prescrizioni che il prestatore deve soddisfare per quanto concerne:
– l’accesso all’attività di servizi della società dell’informazione, quali ad esempio le prescrizioni riguardanti le qualifiche e i regimi di autorizzazione o notifica;
– l’esercizio dell’attività di servizi della società dell’informazione, quali ad esempio le prescrizioni riguardanti il comportamento del prestatore, la qualità o i contenuti del servizio, comprese le prescrizioni applicabili alla pubblicità e ai contratti, oppure la responsabilità del prestatore;
ii) l’ambito regolamentato non comprende le norme su:
– le merci in quanto tali,
– la consegna delle merci,
– i servizi non prestati per via elettronica».
10 L’articolo 3, paragrafi 2 e 4, di detta direttiva così prevede:
«2. Gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi [della] società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro.
(...)
4. Gli Stati membri possono adottare provvedimenti in deroga al paragrafo 2, per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione, in presenza delle seguenti condizioni:
a) i provvedimenti sono:
i) necessari per una delle seguenti ragioni:
– ordine pubblico, in particolare per l’opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento in materie penali, quali la tutela dei minori e la lotta contro l’incitamento all’odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché violazioni della dignità umana della persona;
– tutela della sanità pubblica;
– pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza, e della difesa nazionale;
– tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori;
ii) relativi a un determinato servizio della società dell’informazione lesivo degli obiettivi di cui al punto i) o che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi;
iii) proporzionati a tali obiettivi;
b) prima di adottare i provvedimenti in questione e fatti salvi i procedimenti giudiziari, anche istruttori, e gli atti compiuti nell’ambito di un’indagine penale, lo Stato membro ha:
– chiesto allo Stato membro di cui al paragrafo 1 di prendere provvedimenti e questo non li ha presi o essi non erano adeguati;
– notificato alla Commissione [europea] e allo Stato membro di cui al paragrafo 1 la sua intenzione di prendere tali provvedimenti».
Diritto tedesco
11 L’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, del Gesetz über die Werbung auf dem Gebiete des Heilwesens (Heilmittelwerbegesetz) (legge sulla pubblicità relativa ai medicinali), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: lo «HWG»), così prevede:
«È vietato offrire, annunciare o concedere vantaggi pecuniari e altri omaggi promozionali (prodotti o servizi) o, nel caso dei professionisti del settore sanitario, accettarli, salvo che:
1. tali vantaggi pecuniari od omaggi promozionali siano oggetti di valore trascurabile (...). I vantaggi pecuniari o gli omaggi promozionali relativi a medicinali sono vietati ove concessi in violazione delle disposizioni in materia di prezzi applicabili ai sensi dell’[Arzneimittelgesetz (legge sui medicinali)].
2. tali vantaggi pecuniari od omaggi promozionali:
a) consistano in una somma di denaro determinata o calcolabile in modo determinato (...)
(...)
I vantaggi pecuniari o gli omaggi promozionali relativi a medicinali, previsti dalla lettera a), sono vietati ove concessi in violazione delle disposizioni in materia di prezzi applicabili ai sensi della legge sui medicinali (…)
(...)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
12 La DocMorris gestisce una farmacia per corrispondenza stabilita nei Paesi Bassi, che fornisce a clienti in Germania medicinali soggetti o meno a prescrizione medica.
13 Dal 2012 essa ha condotto diverse azioni pubblicitarie per l’acquisto di medicinali soggetti a prescrizione medica facenti parte dell’insieme della sua gamma di prodotti.
14 L’ordine dei farmacisti della Renania settentrionale - ritenendo che tali azioni pubblicitarie violassero il sistema di prezzi applicabile ai medicinali soggetti a prescrizione medica in forza dalla normativa tedesca sui medicinali - tra il 2013 e il 2015 ha ottenuto ingiunzioni provvisorie recanti inibitoria di tali azioni pubblicitarie, emesse in sede cautelare, mediante ordinanze, dal Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia, Germania).
15 In primo luogo, l’8 maggio 2013 il Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia) ha adottato un’ordinanza che disponeva provvedimenti provvisori nei confronti di un’azione pubblicitaria in base alla quale, ai clienti della DocMorris che avessero inviato la loro prescrizione medica e partecipato a un controllo dei medicinali, veniva offerto un premio di importo compreso tra EUR 2,50 ed EUR 20 per prescrizione.
16 In secondo luogo, il 26 settembre 2013, tale giudice ha adottato un’ordinanza che disponeva provvedimenti provvisori nei confronti di un’azione pubblicitaria che prevedeva un sistema di sponsorizzazione. Quando l’amico di un cliente della DocMorris inviava una prescrizione medica, tale cliente otteneva un buono del valore di circa EUR 150, valido per un soggiorno in un albergo o un’offerta di adesione all’Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (automobile club tedesco) a un prezzo ridotto. Detto amico riceveva anche un buono acquisto di EUR 5 per ordinare medicinali non soggetti a prescrizione medica, nonché prodotti per la salute e la cura personale.
17 In terzo luogo, il 5 novembre 2013, detto giudice ha adottato un’ordinanza che disponeva provvedimenti provvisori nei confronti di un’azione pubblicitaria che prevedeva uno sconto immediato di EUR 10 al momento dell’invio di una prescrizione medica.
18 In quarto luogo, il 4 novembre 2014, lo stesso giudice ha adottato un’ordinanza che disponeva provvedimenti provvisori nei confronti di un’azione pubblicitaria mediante la quale, dopo l’invio di una prescrizione medica, ai clienti della DocMorris venivano offerti buoni acquisto di EUR 10 per il successivo acquisto di medicinali non soggetti a prescrizione e di prodotti per la salute e la cura personale.
19 In quinto e ultimo luogo, il 29 settembre 2015, il Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia) ha adottato un’ordinanza che disponeva provvedimenti provvisori nei confronti di un’azione pubblicitaria che, dopo l’invio di una prescrizione medica da parte del cliente, proponeva a quest’ultimo una riduzione del valore di EUR 5 che veniva dedotta direttamente dall’importo della fattura per i medicinali prescritti.
20 A seguito della sentenza della Corte del 19 ottobre 2016, Deutsche Parkinson Vereinigung (C‑148/15, EU:C:2016:776), il Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia), con sentenze del 21 e del 22 marzo 2017, ha deciso di annullare quattro di queste cinque ordinanze, mentre quella adottata il 26 settembre 2013, riguardante il sistema di sponsorizzazione, rimaneva valida.
21 Dopo l’annullamento di queste quattro ordinanze, la DocMorris ha presentato una domanda di risarcimento danni nei confronti dell’ordine dei farmacisti della Renania del Nord, per il motivo che i provvedimenti provvisori, nell’ambito dei quali le erano state inflitte ammende di importo elevato, erano privi di giustificazione fin dal momento della loro emissione.
22 Il giudice di primo grado, ossia il Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf, Germania), ha respinto tale domanda.
23 Tuttavia, adito in appello, l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania), con sentenza parziale di merito, ha riformato la sentenza del Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf), ha accolto la domanda di risarcimento danni presentata dalla DocMorris per un importo di circa EUR 18,5 milioni nonché, in sostanza, la domanda di quest’ultima volta ad accertare un danno supplementare derivante dall’esecuzione dei provvedimenti provvisori, e ha autorizzato la proposizione di un ricorso per cassazione (Revision) avverso la propria sentenza.
24 Pertanto, l’ordine dei farmacisti della Renania settentrionale ha proposto un ricorso per cassazione (Revision) dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), giudice del rinvio, nel quale mantiene le sue conclusioni dirette al rigetto integrale della domanda di risarcimento danni.
25 Il giudice del rinvio osserva che solo due delle azioni pubblicitarie in questione nella controversia di cui è investito ‑ ossia quelle che sono state oggetto delle ordinanze del 5 novembre 2013 e del 29 settembre 2015 ‑ rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, seconda parte di frase, punto 2, prima frase, lettera a), dello HWG e sono, pertanto, lecite, in quanto riguardavano vantaggi pecuniari o omaggi promozionali sotto forma di una somma di denaro determinata o calcolabile in modo determinato. Per contro, esso ritiene che le azioni pubblicitarie oggetto delle ordinanze dell’8 maggio 2013, del 26 settembre 2013 e del 4 novembre 2014 non rientrino nell’ambito di applicazione di tale disposizione dello HWG e siano, pertanto, illecite.
26 Al fine di garantire un’interpretazione delle disposizioni pertinenti dello HWG conforme alla direttiva 2001/83, il giudice del rinvio si chiede se le azioni pubblicitarie in questione, vertenti sull’acquisto di medicinali soggetti a prescrizione medica, facenti parte dell’intera gamma di prodotti di una farmacia, rientrino nell’ambito di applicazione di tale direttiva. Riferendosi in particolare alle sentenze della Corte del 1° ottobre 2020, A (Pubblicità e vendita di medicinali online) (C‑649/18, EU:C:2020:764), del 15 luglio 2021, DocMorris (C‑190/20, EU:C:2021:609), e del 22 dicembre 2022, EUROAPTIEKA (C‑530/20, EU:C:2022:1014), esso si interroga sulla questione se tali azioni rientrino nella nozione di «pubblicità dei medicinali», ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, di detta direttiva o se, invece, esse mirino unicamente ad influenzare la scelta, da parte del cliente, della farmacia presso la quale acquistare un medicinale soggetto a prescrizione, scelta questa che esula dall’ambito di applicazione della medesima direttiva.
27 Nell’ipotesi in cui la direttiva 2001/83 fosse applicabile, il giudice del rinvio si chiede ancora se tale direttiva osti a un’interpretazione delle disposizioni pertinenti dello HWG secondo la quale sono vietate azioni pubblicitarie per l’acquisto di medicinali soggetti a prescrizione medica mediante omaggi promozionali sotto forma di buoni per il successivo acquisto di altri prodotti, mentre sono autorizzate quelle effettuate mediante omaggi promozionali sotto forma di sconti e di pagamenti diretti.
28 Secondo il giudice del rinvio, gli omaggi promozionali sotto forma di buoni acquisto creerebbero un rischio di influenza indebita sul cliente della farmacia di cui trattasi, in quanto siffatte azioni promozionali tendono ad incoraggiare il successivo acquisto di altri prodotti. Tale rischio pregiudicherebbe l’obiettivo di tutela perseguito dalle disposizioni pertinenti dello HWG, che è quello di lottare contro l’automedicazione non critica, il consumo eccessivo e l’uso scorretto dei prodotti terapeutici, che possono essere pericolosi per la salute.
29 Per contro, come risulta dal punto 25 della presente sentenza, le azioni pubblicitarie effettuate mediante omaggi promozionali sotto forma di sconti e di pagamenti diretti sarebbero autorizzate dalle pertinenti disposizioni dello HWG. Tuttavia, il giudice del rinvio si chiede se l’autorizzazione di siffatte azioni pubblicitarie sia conforme alla direttiva 2001/83.
30 In tale contesto, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la pubblicità relativa all’acquisto di medicinali soggetti a prescrizione medica per l’intera gamma di prodotti di una farmacia rientri nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di pubblicità dei medicinali di cui alla direttiva 2001/83 (titoli VIII e VIII bis, articoli da 86 a 100).
2) In caso di risposta affermativa alla questione sub 1):
se sia compatibile con le disposizioni del titolo VIII e, in particolare, con l’articolo 87, paragrafo 3, della direttiva 2001/83, l’interpretazione di una disposizione nazionale (nella fattispecie, l’articolo 7, paragrafo 1, primo periodo, seconda parte di frase, punto 2, prima parte di frase, lettera a) dello HWG) nel senso che essa vieta ad una farmacia operante per corrispondenza, stabilita in un altro Stato membro, la pubblicità per l’intera gamma di medicinali soggetti a prescrizione medica, mediante omaggi promozionali sotto forma di buoni per un importo in denaro o di uno sconto in percentuale sul successivo acquisto di altri prodotti.
3) Inoltre, in caso di risposta affermativa alla questione sub 1):
se sia compatibile con le disposizioni del titolo VIII e, in particolare, con l’articolo 87, paragrafo 3, della direttiva 2001/83, l’interpretazione di una disposizione nazionale (nella fattispecie, l’articolo 7, paragrafo 1, primo periodo, seconda parte di frase, punto 2, prima parte di frase, lettera a) dello HWG) nel senso che essa consente ad una farmacia operante per corrispondenza, stabilita in un altro Stato membro, la pubblicità per l’intera gamma di medicinali soggetti a prescrizione medica, mediante omaggi promozionali sotto forma di sconti e pagamenti diretti».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
Sulla nozione di «pubblicità dei medicinali», ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83
31 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 debba essere interpretato nel senso che azioni pubblicitarie realizzate per l’acquisto di medicinali soggetti a prescrizione medica appartenenti all’intera gamma di prodotti di una farmacia rientrano nella nozione di «pubblicità dei medicinali», ai sensi di tale disposizione.
32 L’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 definisce la nozione di «pubblicità dei medicinali» in modo molto ampio, come comprensiva di «qualsiasi azione d’informazione, di ricerca della clientela o di incitamento, intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali», inclusa, in particolare, la «pubblicità dei medicinali presso il pubblico», che non sia espressamente esclusa dall’articolo 86, paragrafo 2, della direttiva 2001/83 (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2022, EUROAPTIEKA, C‑530/20, EU:C:2022:1014, punto 32).
33 Poiché la disposizione in esame non opera alcun rinvio al diritto nazionale, tale nozione dev’essere considerata una nozione autonoma del diritto dell’Unione, che deve essere interpretata in modo uniforme nel territorio di quest’ultima, tenendo conto non soltanto della lettera della disposizione stessa, ma anche del contesto in cui essa si inserisce e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui fa parte (sentenza del 22 dicembre 2022, EUROAPTIEKA, C‑530/20, EU:C:2022:1014, punto 31).
34 A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che da un’interpretazione letterale, sistematica e teleologica dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 risulta che la nozione di «pubblicità dei medicinali», ai sensi di tale disposizione, comprende qualsiasi azione menzionata al punto 32 della presente sentenza relativa tanto a un determinato medicinale che a medicinali indeterminati (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2022, EUROAPTIEKA, C‑530/20, EU:C:2022:1014, punto 47).
35 Peraltro, dal dettato dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 risulta che la finalità del messaggio costituisce la caratteristica essenziale della nozione di «pubblicità dei medicinali» ai sensi di tale disposizione e l’elemento determinante per distinguere la pubblicità dalla mera informazione. Laddove il messaggio sia inteso a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali, si tratta di pubblicità ai sensi della direttiva 2001/83 (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2022, EUROAPTIEKA, C‑530/20, EU:C:2022:1014, punto 52).
36 Per contro, non rientra nella nozione di «pubblicità dei medicinali», ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83, un’azione pubblicitaria diretta a influenzare non già la scelta da parte del cliente di un determinato medicinale, bensì quella, collocata a valle, della farmacia presso la quale detto cliente acquista tale medicinale (v., in tal senso, sentenze del 15 luglio 2021, DocMorris, C‑190/20, EU:C:2021:609, punti 21 e 22, nonché del 22 dicembre 2022, EUROAPTIEKA, C‑530/20, EU:C:2022:1014, punto 50).
37 Ne consegue che, per determinare se un’azione pubblicitaria per l’acquisto di medicinali soggetti a prescrizione medica appartenenti all’intera gamma di prodotti di una farmacia rientri nella nozione di «pubblicità dei medicinali», ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83, occorre stabilire se tale azione sia intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali, quand’anche indeterminati, o se essa sia volta unicamente ad influenzare la scelta della farmacia presso la quale il cliente acquisterà i medicinali soggetti a prescrizione medica.
38 In particolare, per quanto riguarda azioni pubblicitarie come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, occorre operare, alla luce di quanto precede, una distinzione a seconda che il messaggio pubblicitario sia limitato ai medicinali soggetti a prescrizione medica o che tale messaggio verta anche su medicinali non soggetti a prescrizione.
39 Da un lato, si deve ritenere che un’azione pubblicitaria come quella oggetto dell’ordinanza del Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia) dell’8 maggio 2013, secondo la quale ai clienti della DocMorris che avessero inviato la loro prescrizione medica e partecipato a un controllo dei medicinali veniva offerto un premio di importo compreso tra EUR 2,50 ed EUR 20 per prescrizione, dia luogo, in sostanza, a un pagamento. Lo stesso vale per azioni pubblicitarie come quelle oggetto delle ordinanze di tale giudice del 5 novembre 2013 e del 29 settembre 2015, le quali davano luogo a uno sconto o a un pagamento diretto.
40 Ne consegue che il messaggio di tali azioni pubblicitarie verte su medicinali indeterminati soggetti a prescrizione medica, senza concernere altri tipi di medicinali.
41 Orbene, non si può ritenere che il messaggio veicolato da dette azioni promuova la prescrizione o il consumo di medicinali indeterminati soggetti a prescrizione, dal momento che la decisione di prescrivere tali medicinali rientra nell’esclusiva responsabilità del medico. Infatti, come risulta dal considerando 50 della direttiva 2001/83, un medico che prescrive medicinali deve svolgere tale compito con assoluta obiettività e, da un punto di vista deontologico, è tenuto a non prescrivere un determinato medicinale se quest’ultimo non è idoneo al trattamento terapeutico del suo paziente (v., in tal senso, sentenza del 22 aprile 2010, Association of the British Pharmaceutical Industry, C‑62/09, EU:C:2010:219, punto 40). Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 49 delle sue conclusioni, quando il paziente riceve una prescrizione medica, l’unica scelta che gli resta da compiere, per quanto riguarda il medicinale soggetto a prescrizione, è quella della farmacia presso la quale acquisterà tale medicinale.
42 Ne consegue che le azioni pubblicitarie menzionate al punto 39 della presente sentenza riguardano la scelta della farmacia presso la quale il paziente acquista un medicinale soggetto a prescrizione medica, sicché tali azioni non rientrano nella nozione di «pubblicità dei medicinali», ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, DocMorris, C‑190/20, EU:C:2021:609, punti 21 e 22).
43 Dall’altro lato, un’azione pubblicitaria come quella oggetto dell’ordinanza del Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia) del 26 settembre 2013 non verte unicamente su medicinali soggetti a prescrizione medica, ma riguarda anche altri prodotti, in particolare medicinali non soggetti a prescrizione. Infatti, detta azione prevedeva un sistema di sponsorizzazione, in base al quale, nel caso in cui l’amico di un cliente della DocMorris avesse inviato una prescrizione medica, tale cliente avrebbe ricevuto un buono per un soggiorno in un albergo o un’offerta di adesione all’automobile club tedesco a un prezzo ridotto, mentre al suo amico sarebbe stato offerto un buono acquisto per ordinare medicinali non soggetti a prescrizione, nonché prodotti per la salute e la cura personale. Lo stesso vale per un’azione pubblicitaria come quella oggetto dell’ordinanza di detto giudice del 4 novembre 2014, che prevedeva anch’essa che, dopo l’invio di una prescrizione medica, ai clienti della DocMorris venissero offerti buoni per il successivo acquisto di medicinali non soggetti a prescrizione, nonché di prodotti per la salute e la cura personale.
44 Pertanto, a differenza delle azioni pubblicitarie menzionate al punto 39 della presente sentenza, quelle menzionate al punto precedente incoraggiano l’acquisto di medicinali non soggetti a prescrizione medica. In assenza dell’obbligo di ricorrere a un medico prescrivente, il destinatario dei buoni acquisto, attirato dal vantaggio economico offerto da tali buoni, può utilizzarli per procurarsi a prezzo ridotto medicinali non soggetti a prescrizione.
45 Occorre constatare che, promuovendo il consumo di medicinali non soggetti a prescrizione medica, tali azioni pubblicitarie rientrano nella nozione di «pubblicità dei medicinali», ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83.
46 Tale constatazione non è messa in discussione dal fatto che i buoni acquisto offerti nell’ambito delle azioni pubblicitarie menzionate al punto 43 della presente sentenza possano essere utilizzati anche per l’acquisto di prodotti diversi dai medicinali non soggetti a prescrizione medica, quali prodotti per la salute e la cura personale, prodotti questi che possono quindi essere considerati anch’essi interessati da tali azioni pubblicitarie.
47 In primo luogo, la Corte ha già dichiarato che rientrano nella nozione di «pubblicità dei medicinali», ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83, azioni pubblicitarie che incoraggiano l’acquisto di medicinali menzionando una vendita combinata con quella di altri prodotti venduti da una farmacia (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2022, EUROAPTIEKA, C‑530/20, EU:C:2022:1014, punti 53 e 54).
48 In secondo luogo, dal considerando 2 della direttiva 2001/83 risulta che lo scopo principale di quest’ultima è quello di assicurare la tutela della sanità pubblica. A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che la pubblicità dei medicinali può nuocere alla salute pubblica, in considerazione dei rischi che possono essere collegati ad un uso eccessivo o sconsiderato di medicinali non soggetti a prescrizione medica (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2022, EUROAPTIEKA, C‑530/20, EU:C:2022:1014, punto 40).
49 Occorre infatti sottolineare il carattere molto particolare dei medicinali, i quali si distinguono sostanzialmente dalle altre merci per via dei loro effetti terapeutici. Tali effetti terapeutici implicano che, se i medicinali sono assunti senza necessità o in modo scorretto, essi possono nuocere gravemente alla salute senza che il paziente sia in grado di prenderne coscienza al momento della somministrazione (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2022, EUROAPTIEKA, C‑530/20, EU:C:2022:1014, punto 41).
50 Orbene, lo scopo principale di assicurare la tutela della sanità pubblica sarebbe in larga parte compromesso se l’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 fosse interpretato nel senso che un’azione pubblicitaria volta a promuovere l’acquisto di medicinali non soggetti a prescrizione medica non rientra nella nozione di «pubblicità dei medicinali», ai sensi di tale disposizione, e, pertanto, sfugge ai divieti, alle condizioni e alle restrizioni previsti da tale direttiva in materia di pubblicità, quando il messaggio di tale azione pubblicitaria riguardi anche prodotti diversi dai medicinali.
51 In terzo luogo, dato che la nozione di «pubblicità dei medicinali» è definita all’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 in modo molto ampio, tale nozione ricomprende le azioni pubblicitarie che si rivolgono al cliente di una farmacia e che, attraverso un sistema di sponsorizzazione, sono intese a promuovere il consumo di medicinali non soggetti a prescrizione medica da parte di un amico di tale cliente. Infatti, poiché la «pubblicità dei medicinali presso il pubblico» è, conformemente alla formulazione di tale disposizione, una forma di «pubblicità dei medicinali», quest’ultima nozione ricomprende le azioni pubblicitarie che cercano di far ritrasmettere il messaggio da esse veicolato tra i membri di tale pubblico.
52 In quarto luogo, occorre distinguere l’azione pubblicitaria che istituisce un sistema di sponsorizzazione, oggetto dell’ordinanza del Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia) del 26 settembre 2013, da quella oggetto della causa che ha dato luogo alla sentenza del 15 luglio 2021, DocMorris (C‑190/20, EU:C:2021:609). Tale causa riguardava un’azione pubblicitaria condotta da una farmacia sotto forma di gioco a premi che consentiva ai partecipanti di vincere oggetti di uso corrente diversi da medicinali, subordinando la partecipazione a detto gioco all’invio di un ordine per un medicinale soggetto a prescrizione medica. Pertanto, il messaggio dell’azione pubblicitaria di cui trattavasi in detta causa non riguardava affatto medicinali non soggetti a prescrizione.
53 Inoltre, secondo il giudice del rinvio, l’azione pubblicitaria oggetto dell’ordinanza del Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia) dell’8 maggio 2013 è illecita, in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, dello HWG, dal momento che una siffatta azione pubblicitaria offre ai clienti di una farmacia che inviano la loro prescrizione medica e partecipano a un controllo dei medicinali un premio di importo compreso tra EUR 2,50 ed EUR 20, senza che sia possibile conoscere l’importo esatto di tale premio.
54 Tuttavia, dal punto 42 della presente sentenza risulta che una siffatta azione pubblicitaria non rientra nella nozione di «pubblicità dei medicinali», ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83.
55 In tali circostanze, occorre ulteriormente verificare se una normativa nazionale, come quella di cui all’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, dello HWG, che vieta detta azione pubblicitaria, non sia comunque incompatibile con altre disposizioni del diritto dell’Unione.
56 Infatti, secondo costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. Di conseguenza, benché formalmente il giudice del rinvio abbia limitato la sua questione all’interpretazione di una disposizione specifica del diritto dell’Unione, una siffatta circostanza non osta a che la Corte gli fornisca tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che possano essere utili per definire la controversia di cui è investito, a prescindere dal fatto che detto giudice vi abbia fatto riferimento o no nel formulare le proprie questioni. A tal proposito, spetta alla Corte ricavare dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e segnatamente dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione in considerazione dell’oggetto della controversia di cui al procedimento principale (sentenza del 15 luglio 2021, DocMorris, C‑190/20, EU:C:2021:609, punto 23).
57 A tal riguardo, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta chiaramente se l’azione pubblicitaria menzionata al punto 53 della presente sentenza sia effettuata unicamente mediante supporti fisici (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, DocMorris, C‑190/20, EU:C:2021:609, punto 26) o se, per contro, essa sia effettuata in modo multiforme, sia attraverso il sito Internet della farmacia interessata sia mediante supporti fisici [v., in tal senso, sentenza del 1° ottobre 2020, A (Pubblicità e vendita di medicinali online) (C‑649/18, EU:C:2020:764, punto 48].
58 Nella prima ipotesi, dal momento che l’obiettivo finale di tale azione pubblicitaria è la promozione della vendita di medicinali indeterminati soggetti a prescrizione medica, occorre fare riferimento alle disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione delle merci (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, DocMorris, C‑190/20, EU:C:2021:609, punti 31 e 32).
59 Nella seconda ipotesi, enunciata al punto 57 della presente sentenza, poiché l’azione pubblicitaria viene svolta anche per via elettronica, essa rientra nell’«ambito regolamentato», ai sensi dell’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31, dal momento che tale azione mira, nel suo insieme, e indipendentemente dal procedimento con cui viene concretamente effettuata, ad attirare potenziali consumatori verso il sito Internet della farmacia interessata e a promuovere la vendita dei suoi prodotti online [v., in tal senso, sentenza del 1° ottobre 2020, A (Pubblicità e vendita di medicinali online) (C‑649/18, EU:C:2020:764, punto 55].
60 Occorre pertanto esaminare se l’articolo 34 TFUE e le disposizioni pertinenti della direttiva 2000/31 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che, al fine di tutelare i consumatori, vieti un’azione pubblicitaria mediante la quale ai clienti di una farmacia stabilita in un altro Stato membro che inviino la loro prescrizione medica e partecipino a un controllo dei medicinali viene offerto un premio di importo compreso tra EUR 2,50 ed EUR 20, senza che sia possibile conoscere l’importo esatto di tale premio.
Sull’articolo 34 TFUE
61 Secondo costante giurisprudenza della Corte, il divieto delle misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative, sancito dall’articolo 34 TFUE, riguarda qualsiasi provvedimento degli Stati membri che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, le importazioni tra gli Stati membri (v., in particolare, sentenze dell’11 luglio 1974, Dassonville, 8/74, EU:C:1974:82, punto 5; del 19 ottobre 2016, Deutsche Parkinson Vereinigung, C‑148/15, EU:C:2016:776, punto 22, e del 15 luglio 2021, DocMorris, C‑190/20, EU:C:2021:609, punto 34).
62 A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che una disposizione nazionale come l’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, dello HWG, sulla quale si fonda il divieto di azione pubblicitaria oggetto dell’ordinanza del Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia) dell’8 maggio 2013 e che mira a disciplinare l’offerta di vantaggi e altri omaggi promozionali aventi valore pecuniario nel settore della vendita di medicinali, deve essere considerata «disciplinante modalità di vendita», ai sensi della giurisprudenza della Corte (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, DocMorris, C‑190/20, EU:C:2021:609, punto 37).
63 Come risulta dalla sentenza del 24 novembre 1993, Keck e Mithouard (C‑267/91 e C‑268/91, EU:C:1993:905), una siffatta modalità di vendita può tuttavia essere esclusa dall’ambito di applicazione dell’articolo 34 TFUE solo se soddisfa la duplice condizione che, da un lato, essa valga nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgono la propria attività nel territorio nazionale e che, dall’altro, incida in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sulla commercializzazione dei prodotti nazionali e su quella dei prodotti provenienti da altri Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, DocMorris, C‑190/20, EU:C:2021:609, punti 35 e 38).
64 Per quanto riguarda la prima di tali condizioni, occorre rilevare che, nel caso di specie, lo HWG si applica indistintamente a tutte le farmacie che vendono medicinali nel territorio tedesco, siano esse stabilite nel territorio della Repubblica federale di Germania o in un altro Stato membro (sentenza del 15 luglio 2021, DocMorris, C‑190/20, EU:C:2021:609, punto 39).
65 Per quanto riguarda la seconda condizione, occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato che la concorrenza sui prezzi può rappresentare un parametro concorrenziale più significativo per le farmacie per corrispondenza che per le farmacie tradizionali, parametro che condiziona la loro possibilità di accedere direttamente al mercato tedesco e di restarvi competitive (v., in questo senso, sentenza del 19 ottobre 2016, Deutsche Parkinson Vereinigung, C‑148/15, EU:C:2016:776, punto 24).
66 Nel caso di specie, un’azione pubblicitaria con la quale ai clienti di una farmacia per corrispondenza che inviino la loro prescrizione medica e partecipino a un controllo dei medicinali viene offerto un premio di importo compreso tra EUR 2,50 ed EUR 20 per prescrizione mira a stabilire una concorrenza sul prezzo con le farmacie tradizionali.
67 Alla luce di quanto precede, occorre constatare che il divieto di tale azione pubblicitaria, quale prevista dalla normativa tedesca, colpisce maggiormente le farmacie stabilite in uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania rispetto a quelle che hanno la propria sede nel territorio tedesco, il che potrebbe essere tale da ostacolare maggiormente l’accesso al mercato dei prodotti provenienti da altri Stati membri rispetto a quello dei prodotti nazionali, cosicché un siffatto divieto configura una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa.
68 Orbene, un siffatto ostacolo può essere validamente giustificato solo qualora sia idoneo a garantire la realizzazione dell’obiettivo legittimo perseguito e non ecceda quanto necessario per il suo raggiungimento (sentenza del 19 ottobre 2016, Deutsche Parkinson Vereinigung, C‑148/15, EU:C:2016:776, punto 34)
69 A tal riguardo, il giudice del rinvio osserva che l’obiettivo di tutela perseguito dall’articolo 7, paragrafo 1, dello HWG è quello di prevenire, al momento dell’acquisto di medicinali, il rischio, anche solo astratto, che i destinatari di una pubblicità siano influenzati in maniera indebita. L’azione pubblicitaria oggetto dell’ordinanza del Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia) dell’8 maggio 2013 pregiudicherebbe tale obiettivo dal momento che, a causa dell’indicazione di una forbice, i destinatari del messaggio pubblicitario potrebbero sopravvalutare l’importo del premio concesso caso per caso.
70 Ne consegue che il divieto di tale azione pubblicitaria rientra, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, nella tutela dei consumatori, che costituisce un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare un ostacolo alla libera circolazione delle merci (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2014, Vilniaus energija, C‑423/13, EU:C:2014:2186, punto 50).
71 Da un lato, per quanto riguarda l’idoneità della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale a conseguire l’obiettivo di tutela dei consumatori, si deve constatare che quest’ultima consente di evitare che i consumatori sopravvalutino l’importo del premio. Infatti, il rischio di sopravvalutazione di tale premio può essere significativo per i consumatori che acquistino medicinali ad alto costo o che, affetti da una malattia cronica, debbano acquistarli regolarmente.
72 Dall’altro lato, tale normativa non eccede quanto necessario per salvaguardare tale obiettivo, nella misura in cui essa vieta l’azione pubblicitaria oggetto dell’ordinanza del Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia) dell’8 maggio 2013 che stabilisce una forbice di livelli di premio, senza che sia portato a conoscenza dei consumatori il metodo di calcolo del premio applicato dalla farmacia interessata. Pertanto, anche un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (sentenze del 13 gennaio 2000, Estée Lauder, C‑220/98, EU:C:2000:8, punto 27, e del 16 gennaio 2014, Juvelta, C‑481/12, EU:C:2014:11, punto 23,) si troverà nell’impossibilità di calcolare l’importo esatto di tale premio.
73 Ne consegue che l’articolo 34 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che vieta un’azione pubblicitaria mediante la quale ai clienti di una farmacia per corrispondenza sia offerto un premio di importo compreso tra EUR 2,50 ed EUR 20 per prescrizione medica, senza che sia possibile conoscere l’importo esatto di tale premio.
Sulla direttiva 2000/31
74 Occorre rilevare che l’articolo 85 quater, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 dispone che gli Stati membri devono provvedere affinché i medicinali siano messi in vendita a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell’informazione conformemente a una serie di condizioni ivi enunciate. Tuttavia, tale obbligo lascia impregiudicate le legislazioni nazionali che vietano la vendita a distanza al pubblico di medicinali soggetti a prescrizione medica mediante tali servizi.
75 Ne consegue che, qualora lo Stato membro di destinazione autorizzi una siffatta offerta, come sembra avvenire nel caso di specie, tale Stato membro non può, per quanto riguarda tali servizi, in linea di principio, in forza dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31, limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro [v., in tal senso, sentenza del 1° ottobre 2020, A (Pubblicità e vendita di medicinali online), C‑649/18, EU:C:2020:764, punto 60].
76 Nel caso di specie, il divieto di un’azione pubblicitaria, come quella oggetto dell’ordinanza del Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia) dell’8 maggio 2013, imposto da uno Stato membro, è idoneo a limitare la possibilità per una farmacia, stabilita in un altro Stato membro, di farsi conoscere presso potenziali clienti in tale primo Stato membro e di promuovere il servizio di vendita dei suoi prodotti online da essa offerta a questi ultimi [sentenza del 1° ottobre 2020, A (Pubblicità e vendita di medicinali online), C‑649/18, EU:C:2020:764, punto 61].
77 Di conseguenza, si deve ritenere che un siffatto divieto comporti una restrizione alla libera prestazione dei servizi della società dell’informazione.
78 Ciò posto, in forza dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/31, gli Stati membri possono, per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione, adottare provvedimenti in deroga al paragrafo 2 di tal articolo 3, a condizione che essi siano: innanzitutto, necessari al fine di garantire l’ordine pubblico, la tutela della salute, la pubblica sicurezza o la tutela dei consumatori; inoltre, relativi a un servizio della società dell’informazione in concreto lesivo di tali obiettivi o che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi, e, infine, proporzionati ai predetti obiettivi [sentenza del 1° ottobre 2020, A (Pubblicità e vendita di medicinali online), C‑649/18, EU:C:2020:764, punto 63].
79 Per quanto concerne le condizioni di necessità e di proporzionalità, previste all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/31, occorre tener conto della giurisprudenza relativa agli articoli 34 e 56 TFUE, al fine di valutare la conformità al diritto dell’Unione della normativa nazionale di cui trattasi, in quanto tali condizioni si sovrappongono in larga parte a quelle al cui rispetto è assoggettato qualsiasi ostacolo alle libertà fondamentali garantite da tali articoli del TFUE [sentenza del 1° ottobre 2020, A (Pubblicità e vendita di medicinali online), C‑649/18, EU:C:2020:764, punto 64].
80 Pertanto, per le stesse ragioni già esposte ai punti da 70 a 72 della presente sentenza, occorre rilevare che l’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che vieta un’azione pubblicitaria come quella oggetto dell’ordinanza del Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia) dell’8 maggio 2013.
81 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 deve essere interpretato nel senso che:
– non rientrano nella nozione di «pubblicità dei medicinali», ai sensi di tale disposizione, azioni pubblicitarie realizzate per l’acquisto di medicinali indeterminati soggetti a prescrizione medica sotto forma di sconti e di pagamenti;
– rientrano in tale nozione azioni pubblicitarie realizzate per l’acquisto di medicinali indeterminati soggetti a prescrizione medica mediante omaggi promozionali sotto forma di buoni per il successivo acquisto di medicinali non soggetti a prescrizione.
L’articolo 34 TFUE e l’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/31 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che, al fine di tutelare i consumatori, vieta un’azione pubblicitaria con la quale ai clienti di una farmacia stabilita in un altro Stato membro che inviino la loro prescrizione medica e partecipino a un controllo dei medicinali viene offerto un premio pecuniario, senza che sia possibile conoscere l’importo esatto di tale premio.
Sulla seconda questione
82 Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, occorre ritenere che, con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 87, paragrafo 3, della direttiva 2001/83 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che vieta azioni pubblicitarie realizzate per l’acquisto di medicinali indeterminati soggetti a prescrizione medica mediante omaggi promozionali sotto forma di buoni corrispondenti a una certa somma di denaro o a uno sconto in percentuale per il successivo acquisto di altri prodotti, quali medicinali non soggetti a prescrizione.
83 Come esposto ai punti 48 e 49 della presente sentenza, dal momento che la pubblicità dei medicinali può nuocere alla salute pubblica, anche quando riguarda medicinali non soggetti a prescrizione medica, tale pubblicità è oggetto di divieti, condizioni e restrizioni previsti dalla direttiva 2001/83 (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2022, EUROAPTIEKA, C‑530/20, EU:C:2022:1014, punto 59).
84 Inoltre, tale direttiva ha proceduto ad un’armonizzazione completa nel settore della pubblicità dei medicinali. Di conseguenza, qualora la facoltà di prevedere regole diverse non sia riconosciuta esplicitamente agli Stati membri, gli unici requisiti ai quali questi ultimi possono assoggettare la pubblicità dei medicinali sono quelli fissati da detta direttiva (sentenza del 22 dicembre 2022, EUROAPTIEKA, C‑530/20, EU:C:2022:1014, punto 60).
85 Come osservato al punto 45 della presente sentenza, le azioni pubblicitarie oggetto della questione pregiudiziale in esame, benché realizzate per l’acquisto di medicinali soggetti a prescrizione medica, promuovono soltanto il consumo di medicinali non soggetti a prescrizione. Ne consegue che, nella misura in cui la loro finalità è quella di promuovere il consumo di quest’ultimo tipo di medicinali, l’articolo 88, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/83 non è applicabile ad esse.
86 Per quanto riguarda le azioni pubblicitarie presso il pubblico che promuovono il consumo di medicinali non soggetti a prescrizione medica, come quelle previste dalla normativa nazionale in questione nel procedimento principale, le condizioni e le restrizioni che limitano l’autorizzazione di principio di tale pubblicità ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, della direttiva 2001/83 comprendono quelle previste in particolare dall’articolo 87 di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2022, EUROAPTIEKA, C‑530/20, EU:C:2022:1014, punto 61).
87 Pertanto, sebbene in base all’articolo 88, paragrafo 2, della direttiva 2001/83 la pubblicità dei medicinali non soggetti a prescrizione medica sia autorizzata, gli Stati membri devono vietare l’inclusione, nella pubblicità presso il pubblico di tali medicinali, di elementi che siano tali da favorire l’uso irrazionale di questi ultimi, al fine di evitare il sorgere di rischi per la sanità pubblica, conformemente all’obiettivo essenziale di assicurare la tutela di quest’ultima sancito ai considerando 2 e 45 di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2022, EUROAPTIEKA, C‑530/20, EU:C:2022:1014, punto 63).
88 Al riguardo, l’articolo 87, paragrafo 3, della direttiva 2001/83 esige che la pubblicità favorisca l’uso razionale del medicinale, presentandolo in modo obiettivo nonché senza esagerarne le proprietà, e che non sia ingannevole. Tale disposizione ribadisce la necessità, espressa al considerando 45 di tale direttiva, di impedire qualsiasi pubblicità eccessiva e sconsiderata che possa incidere negativamente sulla salute pubblica (v., in tal senso, sentenza dell’8 novembre 2007, Gintec, C‑374/05, EU:C:2007:654, punto 55).
89 Quanto ai medicinali non soggetti a prescrizione medica, la Corte ha già giudicato che il consumatore finale valuta autonomamente, senza l’assistenza di un medico, l’utilità o la necessità di acquistare detti medicinali. Orbene, tale consumatore non dispone necessariamente delle conoscenze specifiche e oggettive che gli consentano di valutarne il valore terapeutico. La pubblicità può quindi esercitare un’influenza particolarmente rilevante sulla valutazione e sulla scelta di detto consumatore riguardo tanto alla qualità del medicinale che alla quantità da acquistare (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2022, EUROAPTIEKA, C‑530/20, EU:C:2022:1014, punto 65).
90 Orbene, una pubblicità che svii il consumatore dalla valutazione oggettiva della necessità di assumere un medicinale incoraggia l’uso irrazionale ed eccessivo di tale medicinale (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2022, EUROAPTIEKA, C‑530/20, EU:C:2022:1014, punto 67 nonché giurisprudenza ivi citata).
91 Nel caso di specie, utilizzando i buoni acquisto di cui trattasi nel procedimento principale, il consumatore può ottenere, a prezzo ridotto, prodotti provenienti da tutta la gamma di prodotti della farmacia interessata, ad eccezione dei medicinali soggetti a prescrizione medica. Il consumatore può, ad esempio, scegliere tra l’acquisto di medicinali non soggetti a prescrizione e l’acquisto di altri prodotti di consumo, come i prodotti per la salute e la cura personale. Azioni pubblicitarie, come quelle oggetto della questione pregiudiziale in esame, assimilano quindi i medicinali non soggetti a prescrizione medica ad altri prodotti di consumo offerti da una farmacia.
92 Orbene, una siffatta assimilazione può portare ad un uso irrazionale ed eccessivo di medicinali non soggetti a prescrizione (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2022, EUROAPTIEKA, C‑530/20, EU:C:2022:1014, punto 68), in quanto dissimula il carattere molto particolare di tali medicinali, i cui effetti terapeutici li distinguono sostanzialmente dalle altre merci. Tale assimilazione svia il consumatore dalla valutazione oggettiva della necessità di prendere detti medicinali.
93 In tali circostanze, si deve ritenere che, impedendo la diffusione di elementi di pubblicità che incoraggino l’uso irrazionale ed eccessivo dei medicinali non soggetti a prescrizione medica, un divieto come quello previsto dalla normativa di cui trattasi al procedimento principale risponda all’obiettivo essenziale di assicurare la tutela della sanità pubblica (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2022, EUROAPTIEKA, C‑530/20, EU:C:2022:1014, punto 69).
94 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 87, paragrafo 3, della direttiva 2001/83 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che vieta azioni pubblicitarie realizzate per l’acquisto di medicinali indeterminati soggetti a prescrizione medica, mediante omaggi promozionali sotto forma di buoni corrispondenti a una certa somma di denaro o a sconti in percentuale per il successivo acquisto di altri prodotti, quali medicinali non soggetti a prescrizione.
Sulla terza questione
95 Alla luce della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla terza questione.
Sulle spese
96 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
1) L’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011,
deve essere interpretato nel senso che:
– non rientrano nella nozione di «pubblicità dei medicinali», ai sensi di tale disposizione, azioni pubblicitarie realizzate per l’acquisto di medicinali indeterminati, soggetti a prescrizione medica, sotto forma di sconti e di pagamenti;
– rientrano in tale nozione azioni pubblicitarie realizzate per l’acquisto di medicinali indeterminati, soggetti a prescrizione medica, mediante omaggi promozionali sotto forma di buoni per il successivo acquisto di medicinali non soggetti a prescrizione.
L’articolo 34 TFUE e l’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»),
devono essere interpretati nel senso che:
essi non ostano a una normativa nazionale che, al fine di tutelare i consumatori, vieta un’azione pubblicitaria con la quale ai clienti di una farmacia stabilita in un altro Stato membro che inviino la loro prescrizione medica e partecipino a un controllo dei medicinali viene offerto un premio pecuniario, senza che sia possibile conoscere l’importo esatto di tale premio.
2) L’articolo 87, paragrafo 3, della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2011/62,
deve essere interpretato nel senso che:
esso non osta a una normativa nazionale che vieta azioni pubblicitarie realizzate per l’acquisto di medicinali indeterminati soggetti a prescrizione medica, mediante omaggi promozionali sotto forma di buoni corrispondenti a una certa somma di denaro o a sconti in percentuale per il successivo acquisto di altri prodotti, quali medicinali non soggetti a prescrizione.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.
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