Patto di Prova Nullo e Recesso ad Nutum: Le Tutele Applicabili al Lavoratore
Il patto di prova, disciplinato dall’art. 2096 del Codice Civile, rappresenta un importante strumento contrattuale volto a consentire alle parti di valutare la reciproca convenienza del rapporto di lavoro. Tuttavia, la validità di tale patto è subordinata alla sua corretta formulazione, che deve includere una precisa indicazione delle mansioni oggetto dell'esperimento. In mancanza di tale indicazione, il patto di prova risulta nullo, comportando l’automatica conversione dell’assunzione in definitiva sin dall’inizio, secondo il principio della nullità parziale di cui all’art. 1419, co. 2, del Codice Civile.
Questa nullità del patto di prova ha significative conseguenze nel caso di recesso ad nutum da parte del datore di lavoro, soprattutto quando tale recesso è motivato dal mancato superamento della prova. Se il patto si rivela nullo, il fondamento del licenziamento è da considerarsi “insussistente”, trasformando così il recesso in un licenziamento privo di giusta causa. In tale contesto, il lavoratore si trova a dover affrontare un licenziamento pretestuoso, che non trova giustificazione nella realtà dei fatti.
Alla luce di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 23/2015, noto come “Jobs Act”, e in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 128 del 16 luglio 2024, emerge una chiara distinzione tra le tutele applicabili in caso di licenziamento illegittimo. In particolare, non si applica la tutela generale indennitaria prevista dall’art. 3, co. 1, ma si fa ricorso alla tutela reintegratoria attenuata di cui all’art. 3, co. 2. Questa forma di tutela prevede che, in caso di reintegrazione, il lavoratore abbia diritto a un’indennità calcolata sulla base dell’ultima retribuzione globale di fatto, a partire dalla data del licenziamento fino al momento della reintegrazione.
È importante sottolineare che, nel calcolo di tale indennità, non si considera l’intero importo percepito da un altro datore di lavoro, ma solo la parte che si sovrappone all’intero periodo di estromissione. Questa disposizione mira a garantire una tutela equa del lavoratore, evitando che il datore di lavoro possa avvantaggiarsi della nullità del patto di prova per giustificare un licenziamento ingiustificato.
In conclusione, il quadro normativo vigente offre al lavoratore tutele significative in caso di patto di prova nullo e recesso ad nutum. La possibilità di reintegrazione attenuata, insieme a un'indennità commisurata all'ultima retribuzione, rappresenta una salvaguardia essenziale contro il rischio di licenziamenti pretestuosi e contribuisce a garantire la stabilità del rapporto di lavoro.
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