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📌 Contesto normativo e oggetto del ricorso
Il ricorso dell’Associazione è diretto contro una disposizione regolamentare – l’art. 941-terdecies TUOM – recentemente introdotta, che prevede l’inserimento del personale militare in distacco sindacale o in aspettativa non retribuita:
• nella forza potenziale (ex art. 455, comma 1, lett. c TUOM), oppure
• nella forza assente (per il personale della Guardia di Finanza).
Secondo l’associazione ricorrente, tale collocazione precluderebbe l’inserimento di tali soggetti nelle aliquote di avanzamento, violando i principi sanciti dall’art. 913-bis, comma 2, lett. a) TUOM, che definisce i criteri per la valutazione ai fini dell’avanzamento.
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⚖️ Decisione del TAR: profili preliminari e di merito
1. Eccezione preliminare di legittimazione e interesse
Il TAR esclude la legittimazione attiva dell’Associazione in relazione alle disposizioni concernenti la Guardia di Finanza, trattandosi di forza armata non rappresentata dalla ricorrente. Questa esclusione è corretta sotto il profilo processuale: un soggetto non può contestare norme che non riguardano i propri iscritti o la propria sfera di rappresentanza.
2. Assenza di concretezza della censura
Nel merito, la censura sollevata è ritenuta prematura e ipotetica, perché:
• Non esistono ancora atti applicativi concreti della norma contestata.
• La doglianza si fonda su interpretazioni ipotetiche di effetti futuri, senza che sia stato ancora negato a qualcuno l’inserimento nelle aliquote per l’avanzamento.
Quindi, la doglianza non supera il filtro dell’attualità e concretezza dell’interesse al ricorso, richiesto per la sua ammissibilità.
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🔍 Chiarimento sulla ratio normativa e sui criteri di avanzamento
Il TAR coglie l’occasione per chiarire un punto di diritto sostanziale: la valutazione ai fini dell’avanzamento non può basarsi su automatismi legati al semplice decorso del tempo (anzianità), ma deve riflettere:
• Qualità morali,
• Professionalità,
• Rendimento,
così come effettivamente dimostrati nel servizio attivo, come ribadito dallo stesso art. 913-bis, comma 2, lett. a) del TUOM.
Di conseguenza, l'eventuale non computabilità automatica dei periodi di distacco o aspettativa non viola la norma, ma si pone in coerenza con i principi generali dell’ordinamento militare. La disposizione contestata non ha quindi introdotto un nuovo limite, ma si è limitata a qualificare formalmente la posizione del personale sindacale in aspettativa o distacco.
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📌 Conclusione
Il TAR rigetta la censura con le seguenti motivazioni:
• Inammissibilità parziale per difetto di legittimazione dell’Associazione in riferimento alla Guardia di Finanza.
• Infondatezza nel merito, poiché la collocazione in “forza potenziale” o “forza assente” non incide automaticamente sull’accesso alle aliquote di avanzamento, che resta legato a criteri meritocratici e di effettiva prestazione.
• Ipoteticità della censura, in assenza di provvedimenti attuativi concreti che dimostrino una lesione attuale e diretta.
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🧾 Osservazioni finali
Questa decisione è importante per due ragioni:
1. Ribadisce il principio che l’attività sindacale non deve automaticamente costituire titolo ai fini dell’avanzamento, in quanto ciò svuoterebbe di senso la valutazione basata sul merito dimostrato nel servizio attivo.
2. Sottolinea i limiti del sindacato giurisdizionale in assenza di atti applicativi, ricordando che il giudice amministrativo non può intervenire su mere potenzialità normative in assenza di una concreta lesione.
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