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1. Contesto del caso
Il ricorrente, Vice Ispettore della Polizia di Stato, ha impugnato il rapporto informativo per l’anno 2018, ritenendolo lesivo dei propri diritti.
In particolare, ha contestato:
• Il giudizio in pejus, cioè peggiorativo rispetto agli anni precedenti,
• Il giudizio complessivo pari a “Ottimo” con punteggio di 55 punti, che pur essendo formalmente positivo, secondo il ricorrente costituiva una valutazione penalizzante.
• La legittimità degli atti presupposti e consequenziali al rapporto informativo.
L’impugnazione è stata presentata inizialmente davanti al T.A.R., che ha respinto il ricorso. L’appellante ha dunque adito il Consiglio di Stato.
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2. La decisione del Consiglio di Stato
Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato accoglie l’appello e riforma la sentenza di primo grado, dichiarando la nullità degli atti impugnati, compreso il rapporto informativo.
Principali punti della decisione:
1. Accoglimento dell’appello: Il Consiglio ha ritenuto fondate le doglianze dell’appellante, annullando la sentenza del T.A.R. e accogliendo integralmente i ricorsi proposti.
2. Nullità degli atti: Gli atti impugnati (rapporto informativo e atti connessi) sono stati dichiarati nulli, ai sensi di:
o Art. 54-bis, comma 7, d.lgs. 165/2001 (norma a tutela del whistleblowing),
o Art. 19, comma 3, d.lgs. 24/2023 (nuovo decreto whistleblowing),
o Art. 21-septies, legge 241/1990 (nullità per violazione o elusione del giudicato, o carenza assoluta di attribuzione),
o Art. 31 c.p.a., Codice del processo amministrativo (inerzia della pubblica amministrazione e annullamento per nullità).
3. Tutela rafforzata del segnalante: L’accoglimento si basa, almeno in parte, sull’applicazione delle tutele previste per i dipendenti pubblici che segnalano illeciti (whistleblower). Questo fa supporre che la valutazione negativa fosse una rappresaglia (rappresaglia disciplinare o valutativa) nei confronti del Vice Ispettore a seguito di precedenti segnalazioni.
4. Condanna alle spese: Il Ministero dell’Interno è stato condannato a rifondere € 5.000,00 all’appellante, per spese legali relative a entrambi i gradi di giudizio.
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3. Profili giuridici rilevanti
Tutela del whistleblower
Il riferimento congiunto al d.lgs. 165/2001, art. 54-bis, e al d.lgs. 24/2023, attuativo della Direttiva UE 2019/1937, evidenzia come la sentenza si inserisca nel nuovo quadro normativo a protezione dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti.
In particolare:
• Se il rapporto informativo è redatto in ritorsione verso il dipendente che ha segnalato irregolarità, tale atto è nullo.
• La valutazione negativa può costituire una forma subdola di discriminazione o ritorsione.
Giudizio in pejus e diritto alla motivazione
Anche un giudizio formalmente positivo (come “Ottimo”), se accompagnato da una riduzione significativa del punteggio rispetto agli anni precedenti, può avere impatti negativi sulla carriera del dipendente e deve quindi essere adeguatamente motivato.
Una valutazione peggiorativa:
• Deve essere giustificata con riferimento a elementi oggettivi;
• In assenza di motivazione, può essere illegittima o indice di comportamento discriminatorio.
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4. Implicazioni e rilievi pratici
Per l’Amministrazione:
• Le valutazioni del personale devono essere trasparenti, coerenti e motivate;
• Occorre prestare particolare attenzione nei confronti di dipendenti protetti da normative whistleblowing;
• L’emissione di atti valutativi in ritorsione può comportare la nullità degli atti e responsabilità erariale o disciplinare per i funzionari coinvolti.
Per il dipendente pubblico:
• La pronuncia rafforza la possibilità di tutelarsi efficacemente contro forme indirette di penalizzazione legate alla segnalazione di illeciti;
• Anche giudizi apparentemente neutri o positivi, ma peggiorativi e immotivati, possono essere impugnati.
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5. Conclusioni
La sentenza del Consiglio di Stato rappresenta un importante precedente in materia di valutazioni del personale e tutela del whistleblower, confermando che:
• Le valutazioni in pejus devono essere congrue e motivate, pena l’annullabilità o la nullità dell’atto;
• È nullo ogni atto ritorsivo contro chi ha segnalato illeciti, anche se si presenta formalmente come atto ordinario;
• Il sistema di tutela per i dipendenti pubblici che denunciano illeciti è oggi più efficace e incisivo, anche grazie all’attuazione della Direttiva UE.
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