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23 ottobre 2025

Cassazione 2025 – L'ordinanza della Corte di Cassazione ha escluso il riconoscimento di un risarcimento per perdita di chance a seguito del mancato trasferimento in una città dove il lavoratore avrebbe potuto acquisire una competenza particolare su una materia specifica.

 

 

 

Cassazione 2025 – L'ordinanza della Corte di Cassazione ha escluso il riconoscimento di un risarcimento per perdita di chance a seguito del mancato trasferimento in una città dove il lavoratore avrebbe potuto acquisire una competenza particolare su una materia specifica.

Nel caso esaminato, il dipendente era stato trasferito da un ente a un altro e sosteneva di aver perso la possibilità di sviluppare una specializzazione professionale nel settore oleicolo a livello europeo. Nonostante questa perdita di opportunità, la Cassazione ha ritenuto che tale perdita di chance non fosse risarcibile, poiché la posizione e l’inquadramento del lavoratore nella nuova sede prevedevano mansioni formalmente equivalenti e non determinavano un demansionamento reale. Inoltre, il giudice non può sostituirsi al datore di lavoro nelle valutazioni discrezionali relative ai trasferimenti se questi sono stati fatti nell'ambito dei criteri legittimi previsti.

In sostanza, la Corte ha confermato che la perdita di opportunità di crescita nel ruolo o di acquisizione di competenze specialistiche non dà automaticamente diritto a un risarcimento, soprattutto se il trasferimento non comporta una reale lesione dell’inquadramento o del ruolo professionale del dipendente. Il giudice deve inoltre applicare con rigore i criteri per la quantificazione del danno da perdita di chance, ritenendo necessario un nesso di causalità solido e la valutazione della probabilità effettiva di realizzazione della chance stessa.

Questi principi chiariscono che la perdita di chance, pur essendo un danno concreto e autonomo rispetto al danno da mancato raggiungimento del risultato sperato, non è risarcibile qualora la situazione lavorativa sostanzialmente non subisca un cambiamento negativo e il trasferimento sia riconducibile a scelte legittime del datore di lavoro.




 

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