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10 ottobre 2025

Cassazione 2025 – La sentenza della Corte di Cassazione n. xxxxx del 24 settembre 2025 ha stabilito che non spetta alcun risarcimento al motociclista che è caduto a causa della presenza di pietrisco (brecciolino) sul manto stradale lasciato dopo lavori, se è presente una segnaletica che avverte genericamente del rischio di strada sdrucciolevole. La Corte ha precisato che, se il pericolo è visibile, prevedibile e segnalato, il motociclista ha l'onere di adottare una condotta prudente e moderare la velocità, e la responsabilità dell'ente gestore della strada viene meno. Pertanto, in presenza di un segnale di pericolo, la caduta è da imputare alla colpa esclusiva del danneggiato, che non ha rispettato la diligenza richiesta.

 


 

Cassazione 2025 – La sentenza della Corte di Cassazione n. xxxxx del 24 settembre 2025 ha stabilito che non spetta alcun risarcimento al motociclista che è caduto a causa della presenza di pietrisco (brecciolino) sul manto stradale lasciato dopo lavori, se è presente una segnaletica che avverte genericamente del rischio di strada sdrucciolevole. La Corte ha precisato che, se il pericolo è visibile, prevedibile e segnalato, il motociclista ha l'onere di adottare una condotta prudente e moderare la velocità, e la responsabilità dell'ente gestore della strada viene meno. Pertanto, in presenza di un segnale di pericolo, la caduta è da imputare alla colpa esclusiva del danneggiato, che non ha rispettato la diligenza richiesta.

Dettagli della sentenza

• Il sinistro è avvenuto su un tratto di strada ampio, rettilineo e in condizioni di piena visibilità, con segnaletica che indicava il rischio di manto sdrucciolevole.

• La presenza di pietrisco non costituisce una insidia imprevedibile, bensì un rischio noto e segnalato, prevedibile da un utente diligente.

È escluso il nesso causale tra la condizione della strada e il danno, poiché il comportamento imprudente del motociclista è la causa esclusiva della caduta.

• La segnaletica è considerata sufficiente a mettere in guardia gli utenti; pertanto, spetta loro adottare una guida prudente e adeguata alle condizioni.

• Principio giuridico sottostante

La sentenza ribadisce che per la responsabilità dell'ente gestore della strada è necessario che il pericolo non sia prevedibile o non segnalato. Quando invece il rischio è segnalato in modo adeguato, l'onere di prudenza ricade interamente sull'utente della strada. Il danno è risarcibile solo se il nesso causale tra condizione del manto stradale e sinistro sussiste senza essere interrotto da una colpa esclusiva dell’utilizzatore.

In sintesi, la Cassazione chiarisce con questa pronuncia che responsabilità e risarcimento non sono automatici per danni causati da pietrisco su strada, se il rischio è stato adeguatamente segnalato e il conducente non ha adottato la prudenza necessaria.



 

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