Dettagli della sentenza
• Il sinistro è avvenuto su un tratto di strada ampio, rettilineo e in condizioni di piena visibilità, con segnaletica che indicava il rischio di manto sdrucciolevole.
• La presenza di pietrisco non costituisce una insidia imprevedibile, bensì un rischio noto e segnalato, prevedibile da un utente diligente.
• È escluso il nesso causale tra la condizione della strada e il danno, poiché il comportamento imprudente del motociclista è la causa esclusiva della caduta.
• La segnaletica è considerata sufficiente a mettere in guardia gli utenti; pertanto, spetta loro adottare una guida prudente e adeguata alle condizioni.
• Principio giuridico sottostante
La sentenza ribadisce che per la responsabilità dell'ente gestore della strada è necessario che il pericolo non sia prevedibile o non segnalato. Quando invece il rischio è segnalato in modo adeguato, l'onere di prudenza ricade interamente sull'utente della strada. Il danno è risarcibile solo se il nesso causale tra condizione del manto stradale e sinistro sussiste senza essere interrotto da una colpa esclusiva dell’utilizzatore.
In sintesi, la Cassazione chiarisce con questa pronuncia che responsabilità e risarcimento non sono automatici per danni causati da pietrisco su strada, se il rischio è stato adeguatamente segnalato e il conducente non ha adottato la prudenza necessaria.
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