Tar 2025 - “tempo tuta” e diritto alla retribuzione aggiuntiva
1. Premessa
Il ricorso promosso avanti al TAR mira a ottenere il riconoscimento della retribuzione del tempo giornaliero impiegato per la vestizione e svestizione della divisa di servizio e dei dispositivi (c.d. “tempo tuta”) per 40 minuti al giorno o per il maggiore o minor tempo quantificato, da computarsi come lavoro straordinario.
In subordine si chiede, se qualificato come orario di lavoro ordinario, il relativo pagamento per il periodo degli ultimi cinque anni e fino al termine dell’attività lavorativa, oltre rivalutazione e interessi.
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2. Quadro normativo
• Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, art. 1: definisce orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività”.
• R.D.L. 5 marzo 1923, n. 692, art. 3: stabilisce che “è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un’occupazione assidua e continuativa” e include le operazioni necessarie per l’espletamento dell’attività lavorativa, come la vestizione della divisa.
• Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto Sicurezza: spesso non normano espressamente il “tempo tuta”, rinviando ai principi generali di orario di lavoro e direttiva del datore.
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3. Orientamenti giurisprudenziali principali
Giudice Decisione sintetica Riferimento
Corte di Cassazione Il tempo per indossare la divisa è orario di lavoro effettivo se disciplinato dal datore di lavoro e necessario per l’attività. Cass. n. 2837/14
Corte di Cassazione Il “tempo-tuta” costituisce orario di lavoro subordinato quando sussiste eterodirezione; altrimenti rientra nella diligenza preparatoria e non dà diritto a corrispettivo. Cass. n. 15763/21
Tribunale di Bari Le frazioni di tempo per operazioni preparatorie (vestizione/svestizione) rientrano nell’orario di lavoro e vanno retribuite se funzionali all’obbligazione lavorativa. T. Bari 24/03/22
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4. Problemi giuridici da approfondire
1. Eterodirezione vs. diligenza preparatoria
o Se la Polizia/Vigili del Fuoco impone luogo, ora e modalità per vestire la divisa, si configura eterodirezione.
o In assenza di prescrizioni, la vestizione può essere ritenuta attività preparatoria non retribuibile.
2. Obbligo di permanenza in servizio
o L’obbligo di custodire e utilizzare uniformi e DPI sul luogo di lavoro rafforza la qualificazione del “tempo tuta” come effettivo orario di servizio.
3. Modalità di rilevazione e documentazione
o Necessità di badge o registro d’ingresso/uscita per quantificare in maniera probatoria il tempo impiegato.
4. Inquadramento contabile: straordinario o ordinario
o Se il tempo tuta eccede l’orario contrattuale giornaliero, può costituire lavoro straordinario.
o In subordine, deve rientrare nella normale retribuzione oraria.
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5. Argomentazioni a sostegno del ricorrente
• L’uniforme di servizio e i DPI sono forniti dall’amministrazione con obbligo di utilizzo sul posto di lavoro. Ciò integra eterodirezione e rientra nell’orario di servizio effettivo.
• L’operazione di vestizione e la successiva svestizione incidono quotidianamente sulla prestazione; il tempo impiegato non può rimanere a carico del dipendente senza corrispettivo.
• La quantificazione in 40 minuti giornalieri è congrua e conforme alle stime provenienti dalle esperienze di altri Corpi di polizia e dalle pronunce della Cassazione sulle forze armate e di polizia.
• L’omessa retribuzione costituisce violazione del principio di integrale compensazione del lavoro e si configura come indebita riduzione della retribuzione dovuta.
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6. Metodo di calcolo e prova
1. Quantificazione giornaliera
o 40 minuti al giorno o valore diverso ritenuto di giustizia sulla base di attestazioni o perizie.
2. Periodo utile
o Cinque anni precedenti la data di proposizione del ricorso o altro arco temporale ritenuto equo.
o Fino al termine dell’attività lavorativa per il futuro.
3. Documentazione
o Registri di presenza in servizio, turni e accessi.
o Dichiarazioni rese in contraddittorio o relazioni tecniche.
4. Modalità di pagamento
o Calcolo come straordinario con maggiorazione prevista dal CCNL o statisticamente simulata se considerato ordinario.
o Rivalutazione monetaria e interessi legali calcolati secondo la normativa vigente.
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7. Conclusioni e prospettive
Alla luce dei principi normativi e dell’orientamento giurisprudenziale, il TAR potrebbe:
• Riconoscere che il “tempo tuta” rientra nell’orario di lavoro effettivo e ordinare la retribuzione corrispondente.
• Qualificare tale periodo come lavoro straordinario, condannando l’Amministrazione a versare le maggiorazioni contrattuali, la rivalutazione e gli interessi.
• Stabilire un principio di diritto applicabile a tutte le Forze di pubblica sicurezza, uniformando l’interpretazione sui tempi di vestizione e svestizione.
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Informazioni aggiuntive
• In alcuni comparti sanità e industria alimentare, i tribunali del lavoro hanno già definito criteri analoghi per il “tempo tuta”.
• È possibile chiedere l’intervento del Garante per la protezione dei dati, qualora l’obbligo di badge comporti trattamento dei dati personali.
• Il ricorrente può valutare un’istanza di conciliazione obbligatoria presso la Funzione Pubblica per tentare soluzioni transattive rapide.
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