Nel caso in esame, la ricorrente ha articolato una serie di motivi di censura, che possono essere raggruppati e analizzati come segue:
**1. Violazioni di norme di legge e regolamentari:**
- **Violazione dell’art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737/1981:** questa norma disciplina i criteri e le modalità di valutazione delle circostanze di fatto e di diritto, nonché i parametri di valutazione delle posizioni e degli atti amministrativi.
- **Violazione dell’art. 103 del d.P.R. n. 3/1957:** tale articolo si riferisce alle modalità di adozione e di motivazione degli atti amministrativi.
- **Violazione dell’art. 12/2c del DPR n. 737/1981:** questa disposizione riguarda specificamente le procedure e i criteri di valutazione in procedimenti amministrativi.
- **Violazione dell’art. 13 e dell’art. 20 del DPR 737/1981:** che disciplinano rispettivamente i principi di imparzialità, buona fede, e i criteri di valutazione e di motivazione degli atti.
**2. Presunte negligenze e inerzie dell’Amministrazione:**
- **Inerzia dell’Amministrazione:** si lamenta che l’amministrazione non abbia agito tempestivamente o abbia tardato nella pronuncia o nella conclusione del procedimento.
- **Negligenza in servizio (art 4/10 del DPR 737/81):** si evidenzia una possibile mancanza di diligenza o di attenzione nell’attività amministrativa.
**3. Carenze nella motivazione e nella valutazione dei fatti:**
- **Fatti non sufficientemente rappresentati:** si sostiene che l’amministrazione non abbia dato adeguata rappresentazione dei fatti rilevanti.
- **Mancata valutazione delle circostanze di tempo e di luogo:** si lamenta una errata o superficiale valutazione delle circostanze fattuali rilevanti.
- **Disparità di trattamento:** si contestano eventuali trattamenti differenziati che non sarebbero giustificati o motivati adeguatamente.
**4. Errori e irregolarità procedurali:**
- **Errore scusabile:** si invoca la possibilità di riconoscere un errore attribuibile a circostanze attenuanti.
- **Ulteriore errore dell'Amministrazione:** si accusano altri errori procedurali o di valutazione.
- **Disattesa circolare Ministeriale:** si lamenta che l’amministrazione non abbia rispettato le indicazioni contenute in circolari ministeriali di riferimento.
- **Violate le disposizioni ministeriali con gradualità:** si critica il mancato rispetto delle modalità di attuazione delle norme o delle indicazioni ministeriali.
**5. Questioni di natura logica e di buon senso:**
- **Provvedimento illogico e contraddittorio:** si sostiene che l’atto impugnato presenti incongruenze o contraddizioni che ne compromettono la legittimità.
- **Giudizi Sommari: Resipiscenza:** si fa riferimento a possibili valutazioni di tipo sommario o di ripensamento che non sarebbero stati adeguatamente motivati.
**6. Principi generali e di diritto sostanziale:**
- **Buona fede:** si richiama il principio di buona fede nell’azione amministrativa.
- **Perché questo errore?:** si domanda ragionevolmente quale sia la causa degli errori contestati, probabilmente per evidenziare una possibile superficialità o negligenza.
- **Doglianze non esaminate e non vagliate:** si lamenta che l’amministrazione non abbia preso in considerazione o valutato correttamente le contestazioni presentate.
Il ricorso si basa su una serie di contestazioni che coinvolgono sia aspetti formali (procedure, motivazione, rispetto delle norme) sia sostanziali (valutazioni di merito, trattamento equo). La richiesta di intervento al Presidente della Repubblica, attraverso il ricorso straordinario, implica che si ritenga che l’atto impugnato presenti vizi di legittimità tali da giustificare un’istanza di revisione straordinaria.
Il ruolo del Consiglio di Stato in questa sede è quello di verificare la corretta applicazione delle norme, la legittimità del procedimento e la coerenza logica e giuridica degli atti impugnati, valutando anche l’eventuale sussistenza di errori, negligenze o violazioni procedurali che possano nobilitare il motivo di ricorso.
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