Tar 2025 - ricorso contro il richiamo scritto inflitto dalla Polizia di Stato
1. Premessa
La presente analisi esamina le ragioni poste a fondamento del ricorso amministrativo proposto davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, con cui il ricorrente contesta la sanzione disciplinare del richiamo scritto inflitta per il mancato inserimento delle proprie misure sul portale PAD.
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2. Fatti di causa
Il ricorrente ha ricevuto:
• il xxxx un invito formale a inserire le misure nel sistema digitale dedicato all’attagliamento;
• il xxxx1 una richiesta orale, ai sensi degli accertamenti di servizio, per eseguire misurazioni o fornire indicazioni sulle proprie misure;
• nonostante l’impegno dichiarato, alla data del xxx nessun dato era stato caricato sul portale;
• il xxx è stata notificata la contestazione disciplinare ex art. 4, n. 11, D.P.R. 737/1981 e il xx è pervenuto il decreto di richiamo scritto.
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3. Quadro normativo
Ai sensi del D.P.R. 737/1981, il sistema disciplinare per il personale di polizia si articola in sei gradi di sanzione, dal richiamo orale fino alla destituzione.
L’art. 4, n. 11, punisce le omissioni o negligenze in servizio e la scarsa cura dell’aspetto esteriore, dopo un precedente richiamo orale.
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4. Legittimità della contestazione
La validità della contestazione disciplinare implica:
• tempestiva notifica del verbale di contestazione entro 60 giorni dal fatto;
• descrizione puntuale della condotta contestata (mancato caricamento dei dati);
• indicazione degli estremi normativi e dei profili di colpa o negligenza imputati.
Nel caso di specie, l’amministrazione ha rispettato i termini e specificato data e modalità del mancato adempimento.
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5. Principio di proporzionalità e ragionevolezza
L’adozione del richiamo scritto richiede un bilanciamento tra:
• la gravità e ripetitività dell’illecito (art. 4, n. 11);
• gli effetti pregiudizievoli sull’amministrazione (ritardi nella fornitura della divisa);
• la colpa lieve o grave del dipendente.
Il ricorrente può eccepire che:
• la specifica omissione non abbia prodotto un concreto nocumento organizzativo;
• non risulti un precedente richiamo orale formale, requisito per la graduazione della sanzione.
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6. Diritti e garanzie del ricorrente
Il procedimento disciplinare deve garantire:
• il diritto di essere sentito e di produrre memorie;
• la motivazione sufficiente del provvedimento disciplinare;
• l’equo contemperamento tra esigenze di servizio e garanzie difensive.
È necessario valutare se al ricorrente sia stato assegnato tempo congruo per difendersi e se abbia potuto esporre elementi a giustificazione o attenuanti.
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7. Giurisprudenza di riferimento
La giurisprudenza dei TAR (in particolare del Lazio) ha più volte chiarito che:
• il passaggio al richiamo scritto presuppone un richiamo orale preventivo e formale;
• la sanzione deve risultare proporzionata all’effettivo disservizio;
• l’omessa istruttoria o l’insufficiente motivazione configurano eccesso di potere.
Un esempio significativo è la sentenza che ha annullato un richiamo scritto per mancata preliminare applicazione del richiamo orale.
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8. Motivi di ricorso
1. Nullità per difetto del richiamo orale
L’art. 4, n. 11, richiede che la reiterazione di lievi mancanze segua un richiamo orale: nel presente caso la “richiesta orale” del 25.03.2021 non risulta aver assunto natura di formale ammonimento preventivo.
2. Eccesso di potere per sproporzione
L’assenza di concreto pregiudizio all’amministrazione e la velocità della contestazione non giustificano l’accelerazione al sanzionamento scritto, violando il principio di gradualità.
3. Difetto di motivazione
Il decreto non specifica in che termini il ritardo nell’inserimento delle misure abbia inciso sulla gestione delle uniformi, limitandosi a formulare richiamo generico all’art. 4, n. 11.
4. Violazione del diritto di difesa
Mancanza di adeguata fissazione di un termine per la presentazione delle controdeduzioni e mancato esperimento di un contraddittorio effettivo.
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9. Conclusioni e prospettive
Alla luce dei profili di legittimità e dei principi di diritto amministrativo:
• il TAR potrebbe accogliere il ricorso, annullando il richiamo scritto;
• l’amministrazione potrebbe essere invitata a riesaminare la pratica con adeguato richiamo orale e completa motivazione.
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Informazioni aggiuntive
Oltre ai motivi esposti, è utile considerare:
• l’eventuale presenza di precedenti disciplinari sul fascicolo personale del ricorrente;
• la prassi interna della Questura in tema di gestione del portale PAD;
• la possibilità di chiedere la conversione del procedimento in un semplice atto di sollecito amministrativo, qualora il danno subito dall’amministrazione sia minimo.
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