Tar 2025 – la pronuncia riguardante l’Associazione Professionale a Carattere Sindacale tra Militari ITAMIL e le contestazioni al Decreto del Ministero della Difesa n. 9 del 7 gennaio 2025 può essere strutturato come segue:
1. **Contesto Normativo e Soggettivo**
Il decreto in oggetto si inserisce nell’ambito dell’attuazione delle norme sulla libertà sindacale nel settore militare, previsto dall’art. 1475 del Codice dell’ordinamento militare (D. Lgs. n. 66/2010) e dalla legge 400/1988. Esso mira a definire le modalità operative e le regole di funzionamento delle associazioni sindacali militari, favorendo l’esercizio dei diritti dei militari in modo regolamentato e con limiti specifici.
2. **Obiettivi del Decreto**
Il decreto si propone di regolamentare aspetti fondamentali quali:
- La costituzione e la rappresentanza delle associazioni sindacali tra militari
- Le modalità di adesione e di esercizio del diritto sindacale
- Le tutele e i doveri delle associazioni
- Le procedure di consultazione e confronto con le autorità militari
3. **Contestazioni dell’Associazione ITAMIL**
L’Associazione Professionale a Carattere Sindacale tra Militari ITAMIL contesta alcune disposizioni del decreto, presumibilmente per motivi quali:
- **Limitazioni e restrizioni eccessive**: Il decreto potrebbe imporre limiti all’attività sindacale, alla partecipazione o alla rappresentanza, considerati lesivi dei diritti dei militari.
- **Procedimenti e riconoscimenti**: Potrebbero esserci criticità riguardo alle procedure di riconoscimento delle associazioni, alla trasparenza o alla rappresentatività.
- **Compatibilità con il quadro normativo superiore**: La contestazione può riguardare la compatibilità del decreto con i principi costituzionali e internazionali sui diritti sindacali, come il diritto alla libera associazione, o con norme europee in materia.
4. **Implicazioni del Ricorso Tar**
Il ricorso al Tar rappresenta un tentativo di tutela dei diritti dell’associazione, chiedendo:
- L’annullamento o la modifica delle disposizioni contestate
- La definizione di limiti più adeguati alle libertà sindacali militari
- La tutela dei diritti dei militari di aderire e partecipare attivamente alle associazioni sindacali senza restrizioni ingiustificate
5. **Aspetti di Diritto e Giurisprudenza**
La decisione del Tar si inserisce in un contesto di crescente attenzione giurisprudenziale sulla tutela dei diritti sindacali nel settore militare, che tradizionalmente ha visto restrizioni per motivi di ordine e disciplina. La sentenza potrà contribuire a chiarire i limiti e le modalità di esercizio di tali diritti, equilibrando la necessità di disciplina con il rispetto delle libertà fondamentali.
6. **Prospettive e Risultati Attesi**
L’esito del giudizio potrà avere ripercussioni significative sul quadro normativo e operativo delle associazioni sindacali militari, favorendo eventuali riforme o adeguamenti del decreto per garantire una più ampia tutela dei diritti dei militari, nel rispetto delle esigenze di ordine e sicurezza.
Pubblicato il 17/05/2025
N. 02705/2025 REG.PROV.CAU.
N. 04671/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4671 del 2025, proposto da
Apcsm Itamil, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato x, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di Apcsm Unione Sindacale Italiana Carabinieri (Usic), Apcsm Sindacato Italiano Lavoratori Militari Aeronautica, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento/disapplicazione/dichiarazione di nullità/inibitoria, previa sospensiva
del Decreto Ministeriale n. 9 del 7 gennaio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 febbraio 2025, emesso dal Ministero della Difesa di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante il “Regolamento di attuazione delle norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
--l’Associazione Professionale a Carattere Sindacale tra Militari ITAMIL contesta alcune disposizioni del Decreto del Ministero della Difesa di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 9 del 7 gennaio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 febbraio 2025, recante il “Regolamento di attuazione delle norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare”, con il quale si è inteso dare attuazione, ai sensi degli articoli 1475, comma 2 del D. Lgs. n. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare, di seguito COM) e 17 L. n. 400/1988, alla normazione di rango primario sul funzionamento delle Associazioni a carattere sindacale in ambito militare;
--l’impugnato regolamento interministeriale è intervenuto a sua volta novellando il DPR n. 90 /2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” (di seguito TUOM);
--in tale quadro l’APCSM ha chiesto -previa sospensione- di “accertare e dichiarare l’annullamento e/o la disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 9 del 7 gennaio 2025 limitatamente agli artt. 941 septies, 941 decies, 941 terdecies e 941 quindecies” per “aver travalicato i limiti della Legge Quadro n. 46/22 (rectius il novellato D. Lgs. n. 66/2010 in cui sono confluite le norme della citata legge dopo il riassetto operato dal D. Lgs. n. 192/2023);
--l’APCSM ha allegato la portata immediatamente lesiva di tali disposizioni rispetto alle proprie prerogative sindacali, intaccando le facoltà rappresentative delle articolazioni periferiche “territoriali sub-regionali” nonchè i distacchi sindacali;
osserva il Collegio, sul piano sommario tipico di questa fase cautelare ed impregiudicata ogni decisione in rito e merito, che -in disparte per ora considerazioni pur prospettabili sulla diretta impugnabilità del Regolamento in mancanza di atti applicativi, sul cumulo nello stesso ricorso di impugnative di disposizioni eterogenee, sulla stessa attribuibilità di finalità antisindacale ad un atto normativo concertato a livello interministeriale e approvato, previo parere di legittimità del Consiglio di Stato e comunicazione alla Presidenza del Consiglio, secondo la disciplina di cui all’art. 17, comma 3, L. n. 400/1988 - il ricorso si appalesa comunque sprovvisto di adeguato fumus nonché di concreta imminenza del periculum in mancanza di deduzione di specifiche e attuali situazioni di rischio, invero:
--1) sul novellato art. 941 septies del TUOM l’Associazione lamenta che esso realizzi, in asserito contrasto con l’art. 1477- bis C.O.M, l’accentramento dell’interlocuzione sindacale tra le cariche di area nazionale e regionale e le Unità organizzative militari di dimensione non inferiore a quelle regionali con conseguente oscuramento delle cariche sub-regionali; a riguardo non appare delinearsi conflitto tra la norma regolamentare impugnata e quelle legislative di riferimento: l’art. 1477 bis COM nello stabilire che “Le APCSM possono prevedere articolazioni periferiche” ne circoscrive le competenze alle materie di cui al comma 2 precisando al comma successivo che se appartenenti ad “APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 si relazionano con le articolazioni di ciascuna amministrazione militare competenti a livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale.” è
--2) Sul novellato art. 941 decies del TUOM l’Associazione lamenta che esso, in asserito contrasto con l’art. 1477- ter COM, qualificando come cariche statutarie solo quelle alle quali gli statuti attribuiscano formali funzioni di rappresentanza e di indirizzo a livello nazionale o periferico areale, non inferiore a quello regionale, abbia “svuotato” di valore le cariche di livello subregionale sottraendo alle APCSM la correlativa autonomia nella configurazione della propria organizzazione territoriale. Tuttavia, come già sopra detto, si deve osservare come la disciplina introdotta dal decreto sia in realtà non in contrasto ma conforme al modello di relazioni delineato dalla fonte primaria che configura l’ambito territoriale minimo di interlocuzione periferica tra le Autorità militari e le APCSM come a dimensione almeno regionale, prevedendo che siano le Associazioni ad adeguarsi alle scelte organizzative dell’Amministrazione, configurate come poziori dalla legge.In tale quadro non appare illegittimo che il
--3) la contestazione sul secondo comma del novellato art. 941 decies quanto ad un preteso vuoto regolamentare circa la possibilità di elezione ad una carica dirigenziale del militare sanzionato con una sanzione di stato, a parte l’incertezza sul riferimento normativo, non può condurre ad alcuna misura cautelare per evidente difetto di periculum concreto e attuale.
--4) Parimenti manca di allegazione di periculum in concreto la contestazione in ordine all’art. 941- quindecies TUOM in riferimento all’art. 1476- ter, comma 2, COM quanto alla disciplina delle procedure di informazione e consultazione delle APCSM per l’adozione di provvedimenti attinenti alla sfera delle materie affidate a queste ultime.
--5) sul novellato art. 941 terdecies TUOM l’Associazione lamenta che esso, in asserito contrasto con l’art. 913 bis, comma 2, lett. a), COM, preveda l’inserimento dei militari in distacco sindacale o in aspettativa non retribuita nella <forza potenziale di cui all’art. 455, co. 1, lett. c)> (o in <forza assente> per quanto attiene a quelli appartenenti alla Guardia di Finanza) con conseguente impossibilità per il personale distaccato di essere inserito nelle aliquote di avanzamento. Va preliminarmente precisato che l’APCSM istante non ha titolo, né interesse, per dolersi di disposizioni riguardanti gli appartenenti alla Guardia di Finanza, forza militare non rappresentata dalla ricorrente. Nel merito il difetto di concretezza della censura alla norma regolamentare, in mancanza di atti applicativi, ostacola una precisa calibratura dell’obiezione che si basa su un’ipotetica interpretazione del citato art. 941 terdecies. Ove la prospettazione della ricorrente Associazione fosse nel senso di rivendicare che i p
* * *
Conclusivamente l’istanza cautelare va respinta, sia per difetto di fumus che di periculum nei sensi di cui in motivazione.
La novità delle questioni trattate rende equa la compensazione delle spese di fase.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
respinge l’istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione.
Spese di fase compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
Domenico De Martino, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Domenico De Martino Giovanni Iannini
IL SEGRETARIO
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