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04 settembre 2025

L’ordinanza della Cassazione n. 29944 del 2025 si inserisce nel quadro giurisprudenziale relativo all’applicazione dell’aggravante di cui all’articolo 609-ter, comma 1, n. 2 del Codice Penale, in materia di violenza sessuale aggravata dall’uso di droghe o alcol. La pronuncia approfondisce il delicato tema della configurabilità di tale aggravante, evidenziando i requisiti necessari affinché essa sia applicabile e, di conseguenza, aumenti la gravità della pena per il reato commesso.

 

 

L’ordinanza della Cassazione n. 29944 del 2025 si inserisce nel quadro giurisprudenziale relativo all’applicazione dell’aggravante di cui all’articolo 609-ter, comma 1, n. 2 del Codice Penale, in materia di violenza sessuale aggravata dall’uso di droghe o alcol. La pronuncia approfondisce il delicato tema della configurabilità di tale aggravante, evidenziando i requisiti necessari affinché essa sia applicabile e, di conseguenza, aumenti la gravità della pena per il reato commesso.

**Contesto normativo e dottrina:**
L’articolo 609 ter del Codice Penale disciplina le pene più severe in presenza di determinate circostanze aggravanti, tra cui l’uso di sostanze stupefacenti o alcolici da parte della vittima in relazione a un reato di violenza sessuale. La norma mira a tutelare la persona in tutte le sue componenti, anche psicofisiche, e a sanzionare comportamenti che sfruttano lo stato di alterazione della vittima per compiere atti sessuali non consensuali.

**Principio espresso dalla Cassazione:**
La Suprema Corte ribadisce un principio già consolidato: affinché si possa configurare l’aggravante, non basta che la vittima sia trovata in stato di alterazione a causa di droghe o alcol, bensì occorre che questa condizione sia stata provocata o agevolata dall’autore del reato e che tale condizione sia funzionalmente finalizzata alla realizzazione degli atti sessuali non consensuali.

In altre parole, l’aggravante si applica quando l’imputato abbia un ruolo attivo nel provocare l’assunzione di sostanze che alterano la vittima, oppure abbia approfittato dello stato di alterazione derivante da tali sostanze per commettere il reato. Se invece la vittima ha assunto sostanze autonomamente e l’autore del reato si limita a sfruttare lo stato di alterazione già esistente, senza aver contribuito a provocarla o agevolarla, si esclude l’applicazione di questa aggravante.

**Significato della distinzione:**
Questa distinzione è di fondamentale importanza perché mira a prevenire un’applicazione automatica dell’aggravante in ogni caso di violenza sessuale in presenza di sostanze alteranti, sottolineando il ruolo attivo o passivo dell’autore. La norma e la giurisprudenza intendono evitare che si penalizzi chi semplicemente si trovi ad approfittare di una condizione di vulnerabilità della vittima, senza averla provocata o facilitata.

**Impatti pratici:**
In concreto, la Cassazione richiede che ci sia una prova che l’imputato abbia provocato o agevolato l’assunzione di sostanze da parte della vittima, ad esempio somministrandole direttamente, inducendola con inganno o approfittando di una condizione di vulnerabilità preesistente. Se si accerta che la vittima ha assunto sostanze per propria iniziativa e l’imputato si è limitato a sfruttare lo stato di alterazione, l’aggravante non si applica, e il reato si configura in forma più lieve.

**Conclusioni:**
La sentenza sottolinea la necessità di una interpretazione rigorosa dei requisiti dell’aggravante, tutelando sia la corretta applicazione della legge sia i diritti della persona accusata. La distinzione tra provocare o agevolare l’assunzione di sostanze e semplicemente approfittare delle conseguenze di un’assunzione autonoma rappresenta un principio cardine per una corretta qualificazione giuridica del fatto.

In sintesi, la Cassazione n. 29944/2025 chiarisce che la configurabilità dell’aggravante di violenza sessuale aggravata dall’uso di droghe o alcol richiede che l’autore abbia svolto un ruolo attivo nel provocare o facilitare l’assunzione di sostanze da parte della vittima, e non che si sia limitato a sfruttare la condizione di alterazione preesistente. 

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