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03 settembre 2025

Cassazione 2025 – La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un carabiniere accusato di furto militare aggravato ai sensi degli artt. 230 e 47 n.3 cpmp per aver sottratto una piccola somma di denaro a un collega all'interno della caserma. Dalle sintesi rinvenute, risulta che anche in presenza di un importo esiguo (es. x euro), la Cassazione ha ritenuto comunque perfezionato il reato di furto militare aggravato e il ricorso dell'imputato è stato dichiarato inammissibile, con ulteriore condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di ammenda.

 

Cassazione 2025 – La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un carabiniere accusato di furto militare aggravato ai sensi degli artt. 230 e 47 n.3 cpmp per aver sottratto una piccola somma di denaro a un collega all'interno della caserma. Dalle sintesi rinvenute, risulta che anche in presenza di un importo esiguo (es. x euro), la Cassazione ha ritenuto comunque perfezionato il reato di furto militare aggravato e il ricorso dell'imputato è stato dichiarato inammissibile, con ulteriore condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di ammenda.

La posizione della Corte è rigorosa: anche per somme di tenue valore e tra pari grado, il reato mantiene la sua gravità per la tutela dell'“interesse militare al regolare servizio e alla disciplina del corpo” e non solo del mero patrimonio. Infatti, secondo la Cassazione non rileva la modesta entità del denaro sottratto, perché il reato si consuma con la semplice appropriazione, rilevando la violazione della fiducia e della disciplina interna che sono alla base del corretto funzionamento degli organismi militari. Proprio la funzione deterrente e il valore esemplare della repressione penale in ambito militare impongono una maggiore severità nelle condotte, considerando la rilevanza del bene tutelato rispetto al semplice danno economico.

In definitiva, la Suprema Corte conferma che il furto militare aggravato sussiste anche se la somma rubata è minima e il bene sottratto appartiene a un altro militare, con la conseguente applicazione delle pene previste dagli articoli citati del codice penale militare di pace.

Questa interpretazione conferma un orientamento consolidato: la particolare tutela del patrimonio e dei rapporti fiduciari all'interno della struttura militare giustifica un trattamento più rigoroso rispetto a quanto avverrebbe nel diritto penale comune.



 

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