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20 settembre 2025

Cassazione 2025 – la pronuncia della Cassazione n. xxxxxx relativamente allo status e alle capacità, in particolare riguardo all’attribuzione aggiuntiva del cognome paterno, si può sviluppare come segue:

 

 

Cassazione 2025 – la pronuncia della Cassazione n. xxxxxx relativamente allo status e alle capacità, in particolare riguardo all’attribuzione aggiuntiva del cognome paterno, si può sviluppare come segue:

1. **Contesto normativo e giurisprudenziale**

L’articolo 272 del Codice Civile disciplina l’attribuzione del cognome ai figli, prevedendo che il figlio può essere riconosciuto dal padre e che, in mancanza di riconoscimento, il cognome può essere attribuito secondo altre regole di legge o tramite decisione giudiziaria. La stessa normativa prevede che l’attribuzione del cognome può essere fatta in modo esclusivo o aggiuntivo, rispettando sempre l’interesse superiore del minore.

2. **Principio di tutela dell’interesse superiore del minore**

La pronuncia della Cassazione si inserisce nel principio fondamentale che l’interesse del minore prevale in tutte le decisioni che lo riguardano, ivi compresa quella di attribuzione del cognome. La Corte, richiamando precedenti consolidati, mette in evidenza che l’attribuzione del cognome del padre, anche se successivamente al riconoscimento della madre o in assenza di riconoscimento immediato, può essere negata se ciò non risponde all’interesse del minore.

3. **Riconoscimento tardivo e attribuzione aggiuntiva del cognome**

Nel caso specifico, l’attribuzione del cognome paterno in forma aggiuntiva, successiva alla madre, può essere negata quando si ritiene che questa scelta possa arrecare pregiudizio al minore, ad esempio creando confusione identitaria, problemi di stabilità familiare o altri danni psicologici o sociali. La Corte sottolinea che il giudice deve valutare attentamente tutte le circostanze, anche in presenza di un riconoscimento tardivo o di una richiesta di attribuzione del cognome aggiuntivo.

4. **Ruolo del giudice e limiti alla libertà di attribuzione del cognome**

Il giudice ha il compito di bilanciare il diritto del minore ad avere un’identità riconosciuta con la tutela del suo benessere psicofisico. La decisione può essere negativa se si conclude che l’attribuzione del cognome paterno, in modo aggiuntivo, non sia compatibile con l’interesse superiore del minore. Ciò rappresenta un limite alla libertà dell’adulto di attribuire o modificare il cognome del minore, ponendo il benessere del minore al centro della decisione.

5. **Implicazioni pratiche**

La pronuncia della Cassazione rafforza il principio che l’interesse del minore deve prevalere rispetto alle pretese di natura patrimoniale o di riconoscimento da parte degli adulti. In ambito pratico, questo può portare a negare l’attribuzione del cognome paterno anche in presenza di riconoscimenti successivi, qualora ciò possa creare disagi o pregiudizi per il minore.

**In sintesi**, la sentenza ribadisce che l’attribuzione del cognome, anche in forma aggiuntiva e successiva, può essere negata dal giudice in presenza di elementi che evidenzino come tale attribuzione possa essere dannosa per il minore, confermando il principio che l’interesse superiore del minore è la chiave di volta nelle decisioni di questo tipo. Questa impostazione rafforza il ruolo del giudice come garante del benessere del minore, limitando eventuali pretese di attribuzione del cognome che possano risultare dannose o non appropriate.



 

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