La sentenza della Cassazione n. 22742/2025 affronta un tema di centrale importanza in materia di responsabilità fiscale: la responsabilità del contribuente e del commercialista in caso di omessa dichiarazione dei redditi, specialmente quando il contribuente si affida ciecamente al professionista senza esercitare alcun controllo.
**Contesto della pronuncia**
In materia di dichiarazioni fiscali, è noto che il contribuente ha un obbligo di collaborazione e di verifica circa i dati trasmessi, anche se si avvale di un professionista abilitato. Tuttavia, spesso si verifica che il contribuente, per praticità o per fiducia, delega al commercialista l’intera gestione della dichiarazione, affidandogli il mandato a trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate.
**Principio affermato dalla sentenza**
La Cassazione sottolinea che, in presenza di una delega formale al professionista, la responsabilità non può essere attribuita esclusivamente al commercialista qualora il contribuente si limiti a “passare la palla” senza esercitare alcun controllo sui dati trasmessi. Tuttavia, se il contribuente, pur affidando il mandato, non verifica né controlla i dati trasmessi, si configura una responsabilità condivisa per l’omessa dichiarazione.
In altre parole, la Cassazione afferma che:
- **Responsabilità del contribuente:** Se il contribuente si affida completamente al commercialista, ma non esercita alcun controllo o verifica sulla correttezza dei dati trasmessi, egli può essere considerato corresponsabile della omissione, perché ha comunque un obbligo di vigilanza e di attenzione ai propri dati fiscali.
- **Responsabilità del commercialista:** Il professionista, quale incaricato della trasmissione, ha il dovere di verificare la completezza e la correttezza dei dati ricevuti e trasmessi, e può essere ritenuto responsabile qualora ometta di esercitare la propria diligenza.
**Implicazioni pratiche**
La sentenza evidenzia dunque che:
- La delega del mandato al commercialista non esime il contribuente dall’obbligo di controllo sui dati e sulla corretta trasmissione della dichiarazione.
- La totale fiducia senza verifica può comportare la responsabilità solidale in caso di omissioni o errori, anche se imputabili al professionista.
- È fondamentale per il contribuente mantenere un livello di attenzione e di verifica, al fine di evitare responsabilità condivise e sanzioni.
**Conclusione**
In conclusione, la Cassazione ribadisce che la responsabilità in materia di omessa dichiarazione è condivisa tra contribuente e commercialista qualora si dimostri che il contribuente ha affidato senza controllare la trasmissione dei dati, senza esercitare il dovuto livello di vigilanza. Questo principio sottolinea l’importanza di un ruolo attivo del contribuente nella gestione della propria posizione fiscale, anche quando si avvale di professionisti.
**Suggerimenti pratici**
- Il contribuente dovrebbe sempre conservare evidenze di eventuali controlli o verifiche svolte sui dati trasmessi.
- È consigliabile richiedere al commercialista una copia della dichiarazione trasmessa e verificare i dati riportati.
- La delega dovrebbe essere accompagnata da una comprensione di base circa i dati inviati, per evitare responsabilità condivise future.
Questa sentenza rappresenta un importante monito a non delegare totalmente, ma a mantenere un ruolo attivo e consapevole nella gestione fiscale.
Nessun commento:
Posta un commento