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13 agosto 2025

La sentenza della Cassazione n. 29217/2025 si inserisce nel solco della giurisprudenza che distingue tra esercizio legittimo della professione sanitaria e pratiche abusive che possono arrecare danno ai pazienti e compromettere la tutela della salute pubblica. In particolare, questa pronuncia affronta il caso di un fisioterapista che, senza averne i titoli e le autorizzazioni richiesti dalla legge, ha effettuato una diagnosi e ha avviato un trattamento terapeutico, assumendo così ruoli tipici delle professioni mediche.

 



La sentenza della Cassazione n. 29217/2025 si inserisce nel solco della giurisprudenza che distingue tra esercizio legittimo della professione sanitaria e pratiche abusive che possono arrecare danno ai pazienti e compromettere la tutela della salute pubblica. In particolare, questa pronuncia affronta il caso di un fisioterapista che, senza averne i titoli e le autorizzazioni richiesti dalla legge, ha effettuato una diagnosi e ha avviato un trattamento terapeutico, assumendo così ruoli tipici delle professioni mediche.

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### **Fatti di causa**

Il caso riguarda un fisioterapista che, in assenza di una laurea in medicina o di altre qualifiche riconosciute, ha proceduto a formulare una diagnosi basata esclusivamente sui disturbi riferiti dal paziente e ha avviato un trattamento terapeutico. La condotta è stata contestata in quanto si riteneva che il professionista avesse esercitato attività tipicamente riservate alla professione medica, in violazione delle norme che regolano l’esercizio delle professioni sanitarie.

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### **Principali punti giuridici**

1. **Esercizio abusivo di una professione sanitaria**: La sentenza richiama l’art. 348 c.p. e l’art. 348-bis c.p., che puniscono chi esercita abusivamente una professione o un’attività propria di una professione protetta, e si soffermano sulla distinzione tra attività consentite e attività riservate a professionisti qualificati.

2. **Diagnosi e trattamento**: La Cassazione sottolinea che la diagnosi medica costituisce un’attività riservata esclusivamente ai medici, in quanto richiede specifiche competenze scientifiche e formazione universitaria riconosciuta. La formulazione di una diagnosi basata esclusivamente sui sintomi riferiti dal paziente, senza approfondimenti clinici o esami strumentali, rappresenta un’attività di natura medica.

3. **Ruolo del fisioterapista**: Il ruolo del fisioterapista, secondo la normativa vigente, è quello di eseguire terapie e trattamenti riabilitativi sulla base di diagnosi mediche o di prescrizioni mediche, ma non di formulare diagnosi o di avviare trattamenti senza una preventiva diagnosi medica, a meno che non siano attività di sua competenza e autorizzate.

4. **Incompatibilità tra diagnosi e professione**: La sentenza evidenzia che, anche se il fisioterapista può valutare alcuni aspetti funzionali e contribuire alla diagnosi, la formulazione di una diagnosi medica definitiva e l’avvio di trattamenti senza il supporto di un medico qualificato costituiscono abuso della professione.

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### **Motivazioni della Cassazione**

La Corte Suprema, nel motivare la decisione, afferma che:

- **Esercizio di attività medica senza titolo**: La condotta del fisioterapista, consistente nella formulazione di una diagnosi e nell’avvio di un trattamento terapeutico, senza aver conseguito la laurea in medicina o senza aver ottenuto le abilitazioni necessarie, costituisce esercizio abusivo della professione medica.

- **Pericolo per la salute pubblica**: La Cassazione sottolinea che tale comportamento può mettere in serio rischio la salute dei pazienti, poiché la diagnosi medica è un’attività complessa che richiede competenze specifiche e l’uso di strumenti diagnostici appropriati.

- **Necessità di tutela della professione medica**: La sentenza rafforza il principio che le attività di diagnosi e trattamento devono essere svolte esclusivamente dai professionisti qualificati, per garantire la sicurezza e la qualità dell’assistenza sanitaria.

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### **Conclusioni**

La sentenza Cassazione n. 29217/2025 ribadisce che:

- La formulazione di diagnosi e l’avvio di trattamenti terapeutici sono attività riservate ai medici abilitati.
- L’esercizio di tali attività da parte di figure non qualificate costituisce abuso della professione medica e può comportare sanzioni penali.
- È fondamentale rispettare i limiti delle competenze professionali e le norme di legge per tutelare la salute pubblica e la credibilità delle professioni sanitarie.

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### **Impatti pratici**

Per i fisioterapisti, questa sentenza rappresenta un monito importante a non superare i confini della propria professione e a collaborare con i medici nelle fasi di diagnosi e prescrizione terapeutica. Per i cittadini, rafforza la tutela contro pratiche non autorizzate e potenzialmente dannose.

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**In sintesi**, la Cassazione conferma che l’esercizio abusivo della professione medica si configura quando un soggetto, senza averne i titoli, svolge attività riservate ai medici, come la diagnosi e l’avvio di trattamenti, ponendo a rischio la salute dei pazienti e violando le norme sulla professione. 

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