Consiglio di Stato 2025 - Il commento dettagliato sulla sentenza del Consiglio di Stato n. xxxxx/2025 relativamente alla vicenda di un militare della Guardia di Finanza sanzionato per attività agricola occasionale con Partita IVA si può articolare come segue:
**Contesto della vicenda:**
Un maresciallo della Guardia di Finanza, nel corso della sua attività professionale, ha aperto una Partita IVA nel 2008 per la gestione di due terreni di proprietà familiare destinati alla coltivazione di olivi, finalizzata esclusivamente al consumo domestico. La Partita IVA è stata chiusa nel 2017. Nel 2023, il militare è stato sanzionato con una consegna di quattro giorni di consegna, a seguito di una scoperta che aveva continuato a coltivare i terreni senza aver comunicato preventivamente questa attività, ritenuta incompatibile con il servizio, secondo quanto previsto da una circolare interna del Corpo della Guardia di Finanza (n. 200000/109/4 del 20 giugno 2005).
**Questioni giuridiche principali:**
- **Validità delle norme e circolari interne:** La questione centrale riguarda la legittimità di sanzioni basate su una circolare interna che vieta attività extraprofessionali, incluse quelle agricole, ai dipendenti pubblici. La sentenza chiarisce che le circolari interne, prive di rango normativo, non possono imporre divieti che non siano previsti da leggi o regolamenti di livello superiore.
- **Esercizio di attività agricola da parte di dipendenti pubblici:** La Corte ha affermato che l’attività agricola occasionale e non professionale, esercitata su proprietà privata per scopi non commerciali, non è vietata ai dipendenti pubblici. Questa interpretazione si basa sulla normativa vigente, che non proibisce l’attività agricola non professionale in modo assoluto.
- **Partita IVA come strumento di gestione del fondo rustico:** La sentenza evidenzia che l’apertura di una Partita IVA, finalizzata esclusivamente alla cura di terreni di proprietà privata e non a fini commerciali, è pienamente legittima. La presenza di una Partita IVA, in questa accezione, non costituisce di per sé un’attività commerciale o imprenditoriale vietata.
**Vizi procedurali e ricorsi:**
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando generale della Guardia di Finanza avevano presentato appello contro la sentenza del TAR del Lazio, sostenendo violazioni di norme militari e di legge. Tuttavia, l’appello è stato dichiarato irricevibile dal Consiglio di Stato per tardività, poiché la notifica non è stata eseguita correttamente entro i termini previsti dall’art. 92 del Codice del processo amministrativo. La Corte ha anche rigettato l’istanza di rimessione in termini per errore scusabile, ritenendo che il corretto indirizzo PEC fosse comunque noto agli appellanti.
**Argomentazioni sulla legittimità dell’attività agricola:**
Il Consiglio di Stato ha sottolineato che l’attività agricola occasionale, esercitata su beni di proprietà privata, non configura una violazione delle norme sulla professione pubblica, né si può assimilare a pratiche di industria o commercio vietate dall’art. 60 del D.P.R. 3/1957 e dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001. La normativa e la giurisprudenza richiamate confermano che il diritto di proprietà e il diritto di svolgere attività agricole, anche con l’ausilio di strumenti come la Partita IVA, sono tutelati costituzionalmente e dai trattati internazionali.
**Rilevanza della normativa e delle fonti:**
Un punto fondamentale della sentenza è la distinzione tra fonti normative e fonti interne di carattere organizzativo o di policy. La Corte afferma che le circolari interne, essendo atti di indirizzo non normativi, non possono imporre divieti che la legge non prevede. Pertanto, il divieto di esercitare attività agricole senza comunicazione preventiva, basato su una circolare interna, non può essere considerato vincolante in sede giudiziaria.
**Implicazioni e conclusioni:**
La sentenza rafforza il principio che i dipendenti pubblici, in assenza di specifiche norme che vietino l’attività agricola non professionale, possono esercitarla liberamente, purché non si configuri una attività commerciale o imprenditoriale. La presenza di una Partita IVA, in questo caso, non rappresenta di per sé un illecito, soprattutto quando finalizzata esclusivamente alla cura di terreni di proprietà privata, per scopi non lucrativi.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha confermato l’illegittimità della sanzione disciplinare e ha condannato le pubbliche amministrazioni resistenti al pagamento delle spese legali, riconoscendo il diritto del militare di svolgere attività agricola non professionale senza incorrere in sanzioni ingiustificate basate su norme non normative.
**Sintesi:**
- La normativa vigente e la giurisprudenza tutelano il diritto di proprietà e il diritto di svolgere attività agricole non professionali.
- Le circolari interne, prive di rango normativo, non possono vietare attività che la legge consente.
- La presenza di una Partita IVA, finalizzata esclusivamente alla gestione di terreni privati, non costituisce di per sé un’attività vietata ai pubblici dipendenti.
- La procedura di notifica corretta è fondamentale per la validità degli atti amministrativi e le impugnazioni.
Questa sentenza rappresenta un importante precedente in materia di attività agricole e diritti dei dipendenti pubblici, chiarendo limiti e interpretazioni delle norme in materia di esercizio di attività extra professionali da parte di personale pubblico.
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