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01 luglio 2025

Tar 2025- la sentenza analizza la questione dell’applicabilità delle norme disciplinari, in particolare dell’art. 55 bis del D.lgs. 165/2001, nel contesto dei procedimenti disciplinari relativi alla Polizia di Stato, e fornisce una dettagliata interpretazione normativa e giurisprudenziale.

 

Tar 2025- la sentenza analizza la questione dell’applicabilità delle norme disciplinari, in particolare dell’art. 55 bis del D.lgs. 165/2001, nel contesto dei procedimenti disciplinari relativi alla Polizia di Stato, e fornisce una dettagliata interpretazione normativa e giurisprudenziale.

**1. Esclusione dell’art. 55 bis D.lgs. 165/2001 per la Polizia di Stato**

Il primo punto fondamentale riguarda la deduzione circa la violazione dell’art. 55 bis del D.lgs. 165/2001. La norma in questione, introdotta per regolamentare le sanzioni e i procedimenti disciplinari nel pubblico impiego, si applica ai “rapporti di lavoro” di cui all’art. 2, comma 2, di quel decreto. Tuttavia, nel caso della Polizia di Stato, questa disciplina non è applicabile, perché l’ordinamento di questa forza di polizia speciale si distingue da quello del pubblico impiego in senso generale. La disciplina applicabile ai poliziotti è, infatti, il DPR 737/1981, che costituisce un ordinamento speciale, e non il D.lgs. 165/2001.

**2. Differenza tra “rapporti di lavoro” e “rapporti di impiego”**

Il quadro normativo distingue tra “rapporti di lavoro” (art. 2, comma 2) e “rapporti di impiego” (art. 3). Le disposizioni disciplinari del D.lgs. 165/2001 si applicano ai primi, ma non ai secondi, che riguardano specificamente i rapporti di impiego degli appartenenti alla Polizia di Stato. Per questi ultimi, si applicano le norme del DPR 737/1981, che prevedono un ordinamento diverso e più specifico, in deroga alle norme generali sul pubblico impiego.

**3. La natura dei termini nei procedimenti disciplinari**

Un’altra questione importante riguarda la natura dei termini previsti nei procedimenti disciplinari. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che, salvo eccezioni, i termini stabiliti per le fasi dei procedimenti disciplinari sono ordinatori e non perentori. Questo significa che non comportano automaticamente la decadenza dell’azione disciplinare al decorso di un termine stabilito, ma devono essere interpretati come indicazioni di ragionevole prontezza e tempestività, da valutare caso per caso.

**4. Giurisprudenza di riferimento**

Le sentenze citate (ad esempio, Cons. Stato, VI, 11 ottobre 2005, n. 5648; T.A.R. Palermo, 11 febbraio 2019, n. 365; T.A.R. Lombardia Milano, 18 marzo 2019, n. 583; T.A.R. Lazio Roma, 22 agosto 2014, n. 9245; T.A.R. Lombardia Milano, 22 gennaio 2015, n. 250; T.A.R. Campania, Napoli, 10 marzo 2025, n. 1914) rafforzano questa interpretazione, sottolineando che i termini nei procedimenti disciplinari sono da considerarsi ordinatori e non perentori, e che la normativa tende a garantire sia la certezza del rapporto tra l’impiegato e l’amministrazione, sia la tempestività e ragionevolezza delle procedure.

**Conclusioni**

In sintesi, il commento evidenzia che:

- L’art. 55 bis del D.lgs. 165/2001 non si applica alla Polizia di Stato, che ha un ordinamento disciplinare speciale (DPR 737/1981).
- La distinzione tra “rapporti di lavoro” e “rapporti di impiego” è centrale per determinare l’applicabilità delle norme disciplinari.
- La giurisprudenza riconosce che i termini nei procedimenti disciplinari sono ordinatori, non perentori, e devono essere valutati caso per caso, tenendo conto della gravità dei fatti e della complessità degli accertamenti.

Questa interpretazione aiuta a comprendere meglio il quadro normativo e procedurale applicabile ai procedimenti disciplinari delle forze di polizia, sottolineando l’importanza di rispettare le specificità normative e di considerare la flessibilità procedurale prevista dalla giurisprudenza.


 

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