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05 luglio 2025

Tar 2025- la questione riguarda una controversia relativa al rigetto delle istanze della ricorrente per il riconoscimento dell’equo indennizzo e per la corretta classificazione delle condizioni di salute in relazione alla sua attività lavorativa presso le “volanti” della polizia.

 


 

Tar 2025- la questione riguarda una controversia relativa al rigetto delle istanze della ricorrente per il riconoscimento dell’equo indennizzo e per la corretta classificazione delle condizioni di salute in relazione alla sua attività lavorativa presso le “volanti” della polizia.

**Sintesi della vicenda:**
- La ricorrente aveva presentato domanda per ottenere l’equo indennizzo per non dipendenza da causa di servizio dell’infermità, nonché per la corretta ascrizione a categoria di compenso per affezione.
- Il Ministero dell’Interno, sulla base del giudizio del Comitato di verifica, ha respinto tali istanze con un provvedimento motivato, ritenendo che non ci fossero i presupposti per il riconoscimento richiesto.
- La ricorrente impugna tale decisione, lamentando:
  - travisamento dei fatti
  - contraddittorietà e perplessità nella motivazione
  - eccesso di potere

**Contesto fattuale e deduzioni della ricorrente:**
- La lavoratrice ha svolto, dal marzo 1990 all’ottobre 2001, attività presso le “volanti”, caratterizzata da:
  - servizi diurni e notturni
  - esposizione alle intemperie e ai mutamenti climatici
  - sollecitazioni fisiche dovute ai percorsi effettuati con le auto di servizio
  - movimenti del collo e sollecitazioni muscolo-scheletriche
- La ricorrente sostiene che tali condizioni abbiano inciso sulla salute, in particolare sulla cervicale, e che tali effetti siano una conseguenza naturale e diretta della sua attività lavorativa, specialmente considerando che già da prima dell’attività svolta era affetta da problematiche di salute (come attestato da accertamenti medici che riconoscono una causa di servizio).

**Analisi critica:**
- La decisione impugnata si basa probabilmente su una valutazione medico-legale secondo cui le condizioni di lavoro non sono state ritenute causa diretta o aggravamento di condizioni patologiche riconosciute come di origine professionale.
- La ricorrente, invece, sostiene che le attività svolte abbiano contribuito o aggravato le sue condizioni di salute, e che tale nesso causale debba essere riconosciuto ai fini del riconoscimento dell’indennizzo.
- La contestazione di travisamento dei fatti e contraddittorietà della motivazione indica che la parte ricorrente ritiene che siano stati omessi o mal interpretati elementi fattuali o medici rilevanti.
- L’eccesso di potere potrebbe riferirsi a una presunta irragionevolezza o illegittimità dell’atto amministrativo, che non avrebbe adeguatamente considerato le risultanze probatorie o avrebbe motivato in modo contraddittorio.

**Conclusione:**
Il caso evidenzia la complessità della valutazione medico-legale in ambito di cause di servizio e dell’assegnazione di indennizzi e categorie di compenso. La ricorrente chiede che si accerti il nesso tra attività lavorativa e le sue condizioni di salute, contestando l’operato dell’amministrazione che ha respinto le sue istanze. La decisione del TAR dovrà quindi valutare se siano stati correttamente interpretati e valutati gli elementi di fatto e di diritto, e se l’atto impugnato presenti o meno vizi di motivazione o di eccesso di potere.


 

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