Tar 2025- Il ricorrente espone di essere stato assunto nei ruoli della Polizia di Stato nel novembre XX, raggiungendo la qualifica di Sovrintendente. Successivamente, tra il XXXX, è stato assente dal servizio per un periodo complessivo di 398 giorni, a causa di infermità.
In data 16 dicembre 2012, la Commissione Medica Ospedaliera ha effettuato una visita, con verbale n. -OMISSIS-, che ha dichiarato il ricorrente “permanentemente non inidoneo nella forma assoluta al servizio nei ruoli della P.S.”. Tuttavia, la stessa commissione ha ritenuto che il soggetto fosse idoneo, invece, ad essere trasferito nei ruoli civili dello Stato, presentando quindi una istanza datata 24 dicembre 2013 per il trasferimento ai ruoli civili ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 339/1982.
Il 12 febbraio 2014, con decreto, il ricorrente è stato collocato in aspettativa ai sensi di tale normativa, con decorrenza dal 24 dicembre 2013. La domanda di transito, presentata anch’essa il 24 dicembre 2013, è stata accolta per silenzio-assenso (ossia, si intendeva accolta automaticamente) dal 23 maggio 2014, decorso il termine di 150 giorni previsto dall’art. 8 del DPR n. 339/1982, senza che l’Amministrazione si fosse pronunciata.
Nonostante il silenzio-assenso, il ricorrente ha continuato a percepire solo il 50% del trattamento stipendiale sino alla stipula del nuovo contratto di lavoro, avvenuta il 27 luglio 2015. Per questa ragione, chiede che venga riconosciuto il suo diritto a percepire l’intera retribuzione dall’8 giugno 2014 (la data di decorrenza del silenzio-assenso) fino al 27 luglio 2015, data di stipula del nuovo contratto.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Argomenta che l’Amministrazione non ha agito con negligenza e che la durata del procedimento di transito si spiega con la complessità delle attività coinvolte, tra cui le visite mediche (in cui intervengono enti esterni come le ASL) e la individuazione della sede di assegnazione.
Sintesi e considerazioni:
1. **Diritti del ricorrente**: Egli sostiene di aver diritto a percepire l’intera retribuzione dal momento in cui si è perfezionato il silenzio-assenso (23 maggio 2014) fino alla stipula del nuovo contratto di lavoro (27 luglio 2015). La richiesta si basa sulla interpretazione dell’art. 8 del DPR n. 339/1982, che prevede che, in assenza di risposta dell’amministrazione entro 150 giorni, l’istanza si consideri accolta.
2. **Questioni di diritto**: La controversia riguarda la corretta applicazione del principio del silenzio-assenso e il diritto del dipendente a ricevere l’intera retribuzione durante il periodo di attesa. La questione centrale è se l’Amministrazione abbia agito con diligenza nel definire il procedimento e se il ritardo possa essere imputato a comportamenti colposi o a cause di forza maggiore.
3. **Posizione dell’Amministrazione**: Il Ministero sostiene che il procedimento abbia richiesto tempi più lunghi a causa della complessità delle attività mediche e amministrative coinvolte, non attribuibili a negligenza o ritardi colposi.
4. **Aspetti procedurali e normativi**: La normativa di riferimento (art. 8 DPR n. 339/1982) stabilisce chiaramente i termini di risposta e gli effetti del silenzio-assenso, e il fatto che l’istanza si consideri accolta dopo 150 giorni di inazione dell’amministrazione.
In conclusione, il ricorso si concentra sulla richiesta di riconoscimento del diritto del dipendente a ricevere l’intera retribuzione per il periodo tra il 23 maggio 2014 e il 27 luglio 2015, basandosi sulla presunzione di accoglimento automatico dell’istanza di trasferimento per silenzio-assenso e sulla supposta inadempienza dell’Amministrazione nel portare a termine il procedimento in modo tempestivo.
**Valutazioni finali:**
- La legittimità della richiesta dipende dall’effettiva corretta applicazione del principio del silenzio-assenso e dal rispetto dei termini procedurali.
- La Giurisprudenza tende a favorire il riconoscimento del diritto del dipendente a percepire l’intera retribuzione nel periodo di attesa, qualora si dimostri che l’amministrazione non abbia agito con diligenza.
- Tuttavia, la contestazione dell’Amministrazione circa la complessità del procedimento e i tempi necessari potrebbe influire sulla decisione finale, richiedendo eventualmente una valutazione caso per caso dei ritardi e delle cause.
In definitiva, il giudizio si concentrerà sulla verifica di eventuali colpe dell’Amministrazione nel ritardo e sulla corretta interpretazione del silenzio-assenso nel contesto normativo applicabile.
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