La sentenza della Cassazione n. 23965 del 2025 fornisce un chiarimento importante riguardo alla distinzione tra il reato di calunnia e la simulazione di reato, evidenziando come nel primo non sia richiesto l’elemento implicito relativo alla possibilità di avvio di un procedimento penale.
**Analisi dettagliata:**
1. **Definizione di calunnia:**
La calunnia, ai sensi dell’articolo 368 del codice penale, consiste nel denunciare falsamente a un’autorità un fatto che si sa essere inesistente, con l’intento di far condannare ingiustamente una persona. La condotta si perfeziona nel momento in cui si presenta una denuncia o una querela infondata, consapevoli della sua falsità.
2. **Differenza con la simulazione di reato:**
La simulazione di reato, disciplinata dall’articolo 366 c.p., consiste nel simulare un reato o una contravvenzione, ad esempio falsificando prove o creando false tracce, senza necessariamente coinvolgere una denuncia diretta all’autorità giudiziaria. La simulazione può essere più ampia e meno vincolata alla percezione della possibilità di avvio di un procedimento.
3. **Il requisito della “possibilità che abbia inizio un procedimento penale”:**
Nella simulazione di reato, la normativa e la giurisprudenza richiedono come elemento implicito che ci sia un “possibile inizio di procedimento penale” a seguito della condotta simulativa. Questo requisito serve a distinguere tra un atto di mera falsificazione o simulazione e un comportamento che possa effettivamente ingannare l’autorità e portare all’avvio di un procedimento penale.
4. **Diritto alla calunnia:**
La sentenza sottolinea che, nel caso della calunnia, questo elemento implicito non sussiste. La condotta di calunnia si perfeziona semplicemente con la denuncia falsa, indipendentemente dalla sua eventuale capacità di far partire un procedimento penale. È sufficiente che la denuncia sia infondata e fatta con dolo, cioè con coscienza e volontà di ingannare l’autorità, senza che sia necessario dimostrare che ci fosse una concreta possibilità di avvio di un procedimento.
5. **Implicazioni giuridiche:**
Questa distinzione comporta che, nel reato di calunnia, non si deve dimostrare che la denuncia infondata abbia effettivamente causato o potuto causare l’avvio di un procedimento penale, ma basta che si tratti di una falsa denuncia fatta con dolo. Al contrario, nella simulazione di reato, la presenza del requisito della “possibilità di avvio del procedimento” rappresenta un elemento essenziale per qualificare l’illecito.
**Conclusioni:**
La sentenza della Cassazione n. 23965 del 2025 chiarisce quindi che, a differenza della simulazione di reato, nel reato di calunnia non è richiesto che la condotta abbia la capacità implicita o concreta di far partire un procedimento penale. La falsità e il dolo sono gli unici elementi necessari per la configurazione del reato di calunnia, rendendo questa fattispecie più semplice da accertare rispetto alla simulazione di reato, dove invece il requisito della “possibilità di avvio di procedimento” rappresenta un elemento fondamentale.
**Riassunto sintetico:**
- La calunnia si configura con la denuncia falsa con dolo, senza bisogno che essa abbia la capacità implicita di avviare un procedimento.
- La simulazione di reato richiede, invece, che ci sia la “possibilità che abbia inizio un procedimento penale” come elemento implicito.
- La sentenza chiarisce questa distinzione, rafforzando il ruolo del dolo nel reato di calunnia e distinguendolo dal più complesso criterio della “possibilità di procedimento” nel reato di simulazione.
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