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18 giugno 2025

Tar 2025- il diniego di rinnovo del porto d'armi nel caso in esame evidenzia alcuni aspetti fondamentali riguardanti la valutazione dell’affidabilità del richiedente e le ragioni giustificative del provvedimento amministrativo.

 

Tar 2025- il diniego di rinnovo del porto d'armi nel caso in esame evidenzia alcuni aspetti fondamentali riguardanti la valutazione dell’affidabilità del richiedente e le ragioni giustificative del provvedimento amministrativo.

1. **Non ostatività dei pregiudizi penali**:  
Si sottolinea che, secondo la circolare del Ministero dell’Interno n. 557/PAS/U/013490/10171 del 25 novembre 2020, i pregiudizi penali non devono automaticamente essere considerati ostativi al rilascio o al rinnovo del porto d’armi, soprattutto se sono trascorsi più di cinque anni dai fatti. L’assenza di eventi negativi successivi al rilascio e l’assenza di comportamenti che denotino pericolosità sociale o abuso di armi rafforzano questa tesi.

2. **Valutazione della affidabilità e comportamento del richiedente**:  
Il giudizio di non affidabilità deriva, in questo caso, non da una condotta negligente nell’uso delle armi, ma dall’esistenza di precedenti penali (ad esempio, un decreto penale di condanna per furto di energia elettrica). Il comportamento passato, anche se di lieve offensività, è considerato indice di una mancanza di rispetto delle regole civili e di una potenziale minaccia per la sicurezza pubblica, elementi che giustificano il diniego.

3. **Rilevanza delle sentenze della Corte Costituzionale e della giurisprudenza**:  
Il riferimento alla sentenza n. 190 del 2019 e alla sentenza n. 440 del 1993 della Corte Costituzionale sottolinea che il diritto soggettivo alla detenzione o al porto di armi non è garantito in modo assoluto. L’amministrazione può operare valutazioni discrezionali, motivando adeguatamente il provvedimento in presenza di elementi di rischio o di condotta non irreprensibile.

4. **Discrezionalità amministrativa e rinnovamento delle licenze**:  
Il fatto che in passato la licenza fosse stata rilasciata o rinnovata non impedisce all’autorità di riconsiderare la domanda sulla base di nuovi elementi o di un mutato contesto, purché la decisione sia motivata e basata su elementi istruttori adeguati. La giurisprudenza (ad esempio, sentenze del Consiglio di Stato e del TAR Lombardia) riconosce questa discrezionalità, considerando legittimo il diniego se fondato su ragioni di sicurezza pubblica.

**In sintesi**, il diniego di rinnovo del porto d’armi si basa su una valutazione complessiva che tiene conto di precedenti penali, comportamenti passati e la necessità di tutelare la sicurezza pubblica. La decisione è giustificata, motivata e conforme alla normativa e alla giurisprudenza di settore, che ammette la possibilità di revoca o diniego anche in presenza di precedenti che non costituiscono di per sé un automatismo di esclusione, purché si dimostri un rischio concreto o una mancanza di affidabilità del richiedente.


 

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