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14 giugno 2025

La sentenza della Cassazione n. 15109 del 2025 fornisce un'interpretazione importante circa la copertura assicurativa in caso di incidenti stradali, in particolare in relazione alla corresponsabilità o all’evocazione della responsabilità del conducente del veicolo antagonista (cioè, quello coinvolto in modo più diretto nell’incidente).

 

La sentenza della Cassazione n. 15109 del 2025 fornisce un'interpretazione importante circa la copertura assicurativa in caso di incidenti stradali, in particolare in relazione alla corresponsabilità o all’evocazione della responsabilità del conducente del veicolo antagonista (cioè, quello coinvolto in modo più diretto nell’incidente).

**Analisi dettagliata della decisione:**

1. **Principio di copertura assicurativa in presenza di corresponsabilità:**  
   La Corte afferma che la semplice corresponsabilità o l’evocazione della piena responsabilità del conducente del veicolo antagonista non sono di per sé cause di esclusione della copertura assicurativa a favore del terzo trasportato. Questo significa che, anche se il conducente del veicolo che ha causato o partecipato all’incidente viene considerato responsabile, il trasportato ha comunque diritto alla copertura assicurativa.

2. **Esclusione del caso fortuito:**  
   La decisione sottolinea che tale corresponsabilità non costituisce di per sé un caso fortuito. Il caso fortuito, come noto, rappresenta un evento imprevedibile ed inevitabile che esclude la responsabilità dell’assicurazione o dell’obbligato. Tuttavia, in questo contesto, la responsabilità del conducente antagonista non può essere automaticamente assimilata a un caso fortuito, poiché si tratta di un evento prevedibile e collegabile alla dinamica dell’incidente.

3. **Ruolo dell’accertamento delle responsabilità:**  
   La Corte evidenzia che l’accertamento della responsabilità, in caso di contestazioni o controversie, è demandato all’eventuale azione di rivalsa esercitata dalla compagnia assicuratrice del veicolo su cui si trovava il trasportato. Ciò significa che la compagnia assicurativa può agire in rivalsa contro il conducente responsabile (ad esempio, per recuperare quanto pagato al terzo trasportato), ma questo non influisce sulla copertura a favore del trasportato stesso.

4. **Implicazioni pratiche:**  
   In sostanza, la sentenza chiarisce che la copertura assicurativa per il terzo trasportato si mantiene anche in presenza di responsabilità del conducente antagonista, a meno che non sussistano altre cause di esclusione (come frodi, violazioni di legge specifiche, ecc.). La responsabilità del conducente antagonistico non elimina automaticamente il diritto del trasportato all’indennizzo assicurativo.

**Conclusione:**  
La decisione della Cassazione n. 15109/2025 rafforza il principio secondo cui la copertura dell’assicurazione è garantita anche in situazioni di corresponsabilità, e che l’accertamento delle responsabilità rimane un’operazione distinta e rimessa alle procedure di rivalsa della compagnia assicuratrice. Ciò tutela i diritti del terzo trasportato, garantendo che la copertura assicurativa non venga pregiudicata da contestazioni di responsabilità tra i conducenti coinvolti nell’incidente.


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