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07 giugno 2025

La sentenza della Cassazione n. 14573 del 2025 fornisce un importante chiarimento in materia di risarcimento del danno in relazione all’ottenimento del nulla osta alla messa in esercizio di apparecchi di intrattenimento, in particolare quando tali apparecchi vengono successivamente dismessi per non conformità.

 

La sentenza della Cassazione n. 14573 del 2025 fornisce un importante chiarimento in materia di risarcimento del danno in relazione all’ottenimento del nulla osta alla messa in esercizio di apparecchi di intrattenimento, in particolare quando tali apparecchi vengono successivamente dismessi per non conformità.

**Contesto e principio di fondo**

In ambito di autorizzazioni amministrative per apparecchi di intrattenimento, come slot machine o altri dispositivi simili, il rilascio del nulla osta rappresenta un presupposto fondamentale per l’esercizio legale dell’attività. Tuttavia, se successivamente l’apparecchio viene dismesso a causa di irregolarità o non conformità, sorgono questioni circa la natura e l’entità del danno risarcibile in favore dell’operatore.

**Criterio della Cassazione**

La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 14573 del 2025, ha chiarito che:

- **Il danno risarcibile** non può essere limitato alla mera perdita economica derivante dalla dismissione dell’apparecchio, ma deve comprendere anche il danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza della legittima richiesta di conformità o dell’eventuale sospensione dell’attività.

- **Il nulla osta** rilasciato dall’amministrazione rappresenta un atto pubblico formale che, se rilasciato in buona fede e sulla base di documentazione corretta, può comportare un affidamento legittimo dell’operatore circa la conformità del proprio apparecchio alle norme vigenti.

- **Se l’apparecchio viene dismesso a causa di irregolarità o non conformità**, e questa irregolarità non era imputabile all’operatore, egli può richiedere il risarcimento del danno subito, che include anche il mancato profitto derivante dalla sospensione dell’attività autorizzata.

- **Il danno da dismissione** può essere considerato anche come un danno derivante dall’illegittima revoca o sospensione dell’autorizzazione, qualora questa sia stata rilasciata in buona fede e sulla base di assunti corretti.

**Impatti pratici**

La pronuncia afferma che:

- L’operatore può agire in sede di risarcimento anche per danni indiretti e consequenziali, come la perdita di clientela, la svalutazione dell’investimento e i costi sostenuti per le procedure di conformità.

- È necessario dimostrare che la dismissione è avvenuta senza colpa dell’operatore o che la non conformità non era imputabile a negligenza o dolo.

- La tutela si estende anche in presenza di eventuali errori amministrativi o di illegittimità dell’atto amministrativo che aveva autorizzato l’esercizio.

**Conclusioni**

In sintesi, la Cassazione chiarisce che:

- Il danno risarcibile in caso di dismissione di apparecchi di intrattenimento non conformi, dopo aver ottenuto il nulla osta, comprende sia il danno patrimoniale diretto che quello consequenziale derivante dalla perdita dell’attività.

- La buona fede nel rilascio del nulla osta e l’assenza di colpa dell’operatore sono elementi fondamentali per il riconoscimento del risarcimento.

- L’eventuale illegittimità dell’atto amministrativo può rafforzare la posizione dell’operatore nel richiedere il risarcimento.

Questa pronuncia rappresenta un importante punto di riferimento per operatori e amministrazioni, chiarendo i limiti e le possibilità di tutela risarcitoria in casi di dismissione di apparecchi di intrattenimento per motivi di non conformità, dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni.

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