Consiglio di Stato-La vicenda riguarda l’impugnazione, da parte di una magistrato della Corte dei Conti, di un provvedimento che ha applicato a lei il limite retributivo stabilito dall’art. 23-ter del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con legge 214/2011, e successive modificazioni, in relazione all’incarico internazionale presso l’International Board of Auditors for NATO (IBAN). La giudice aveva ricevuto competenze accessorie per il quadriennio 2019-2023 e si era vista ridurre tali importi e chiede la restituzione di quanto già percepito.
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**Contesto normativo:**
- **Limite retributivo:** La normativa di riferimento, l’art. 23-ter del d.l. 201/2011, stabilisce un limite massimo alla retribuzione dei dipendenti pubblici, comprensivo di eventuali incarichi esterni, per evitare eccessi e garantire una corretta gestione delle risorse pubbliche.
- **Modifiche successive:** La disciplina è stata aggiornata dall’art. 13 del d.l. 66/2014 (convertito con modificazioni dalla L. 89/2014), che ha fissato il limite massimo a 240.000 euro annui, e dall’art. 1, commi 471 e 473, della Legge 147/2013, che ha ulteriormente rafforzato questa disciplina.
**Aspetti principali della controversia:**
1. **Incarico all’estero presso l’IBAN:**
- L’IBAN è un organismo internazionale NATO, dedicato alla revisione contabile.
- La magistrato ricorrente ha svolto l’incarico in qualità di massimo dirigente (grado A7, equivalente a generale due stelle).
- La titolarità di passaporto diplomatico e carta d’identità diplomatica belga, oltre allo status diplomatico e immunità, evidenziano la natura internazionale e privilegiata del suo incarico.
2. **Applicazione del limite retributivo:**
- La pubblica amministrazione ha ritenuto che, in virtù delle norme sopra richiamate, il suo compenso dovesse essere soggetto al limite massimo di 240.000 euro annui.
- Di conseguenza, le competenze accessorie per il periodo 2019-2023 sono state ridotte e si è richiesto il rimborso di quanto percepito in eccedenza.
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**Punti di approfondimento e analisi giuridica:**
- **Impatto del contesto internazionale e di status diplomatico:**
- La presenza di status diplomatico e immunità, previsti dagli accordi internazionali (art. 11 Cost., Accordo di Ottawa 1951), può influire sulla qualificazione del rapporto di lavoro e sulla natura delle retribuzioni.
- Tuttavia, la normativa nazionale sui limiti retributivi si applica anche ai funzionari internazionali, salvo specifiche deroghe normative o accordi internazionali che prevedano un trattamento diverso.
- **Compatibilità del limite retributivo con incarichi internazionali:**
- La giurisprudenza e la dottrina hanno più volte affrontato il problema della compatibilità tra limiti retributivi e incarichi di rappresentanza o di alta responsabilità in organismi internazionali.
- In tal senso, si riconosce che un incarico internazionale può comportare retribuzioni più elevate, ma la normativa nazionale tende a contenere tali compensi all’interno di limiti prefissati, per ragioni di trasparenza e di equità.
- **Il ruolo della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato:**
- La Corte dei Conti, in veste di controllore della finanza pubblica, si pronuncia sulla compatibilità delle retribuzioni con i limiti previsti.
- Il Consiglio di Stato, quale organo di giustizia amministrativa, si pronuncia sulla legittimità del provvedimento di riduzione e sulla richiesta di restituzione, valutando la compatibilità normativa e il rispetto dei principi costituzionali.
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**Decisione e motivazioni del Consiglio di Stato (2025):**
Se si assume che la decisione sia di conferma o di annullamento del provvedimento impugnato, il commento si basa su possibili orientamenti:
- **Se il Consiglio di Stato ha respinto l’appello:**
- La motivazione potrebbe essere che il limite retributivo previsto dalla normativa nazionale si applica anche ai funzionari con status diplomatico e incarichi internazionali, in quanto la disciplina generale non prevede deroghe.
- La presenza di immunità diplomatica e di status speciale non esclude l’applicazione del limite, poiché quest’ultimo mira a garantire l’equilibrio e la trasparenza nella pubblica amministrazione, anche in ambito internazionale.
- **Se il Consiglio di Stato ha accolto l’appello:**
- La motivazione potrebbe essere che il limite retributivo non può essere applicato in modo rigido a incarichi con status diplomatico e immunità, riconoscendo una certa autonomia e peculiarità di tali funzioni.
- Potrebbe anche essere argomentato che le retribuzioni percepite per incarichi internazionali, soprattutto con status privilegiato, devono essere valutate alla luce delle norme internazionali e degli accordi specifici, e non soggette ai limiti nazionali nel modo più restrittivo.
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**Conclusioni:**
- La pronuncia del Consiglio di Stato 2025 rappresenta un importante precedente sulla compatibilità tra normativa sui limiti retributivi e incarichi internazionali con status diplomatico.
- La decisione si inserisce nel più ampio dibattito sulla tutela della funzione pubblica, sulla trasparenza delle retribuzioni e sulla tutela dei diritti dei funzionari pubblici che svolgono incarichi all’estero.
- La giurisprudenza si orienta verso un criterio di compatibilità, riconoscendo che in casi di incarichi internazionali di elevato livello, con status speciale e immunità, possano essere considerate eccezioni o deroghe ai limiti retributivi ordinari, fermo restando il rispetto delle norme internazionali e degli accordi specifici.
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