Cassazione 2025- Il Ministero della Difesa, rappresentato dal Ministro p.t., ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano che, respinta l’eccezione di carenza di giurisdizione, aveva accolto la domanda di un ex militare appartenente all’Arma dei Carabinieri. Quest’ultimo, transitato nei ruoli del personale civile per inidoneità al servizio di istituto, chiedeva l’integrazione dell’assegno ad personam riconosciutogli al momento del passaggio ai ruoli civili, con l’aggiunta di quanto spettante a titolo di assegno funzionale, maturato durante il blocco stipendiale ex d.l. 78/2010.
**Analisi giuridica e motivazioni:**
1. **Carenza di giurisdizione e accoglimento della domanda in primo grado:**
La sentenza di primo grado ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, respingendo l’eccezione del Ministero. La Cassazione, in questo contesto, si concentra sulla corretta qualificazione della controversia e sulla compatibilità della domanda con le competenze del giudice.
2. **Questioni di diritto principali:**
- La natura del trattamento economico in questione: si tratta di una domanda di integrazione di assegno ad personam, correlata a benefici riconosciuti al momento del passaggio di ruolo.
- La maturazione del diritto a seguito di un blocco stipendiale ex d.l. 78/2010. La questione centrale riguarda se tali benefici siano comunque riconoscibili nonostante le misure di contenimento degli emolumenti pubblici.
3. **Contenuto della sentenza cassata o confermata:**
La Cassazione si sofferma sull’interpretazione della normativa di riferimento, in particolare sulla compatibilità tra il blocco stipendiale e il diritto dell’ex militare ad ottenere un’integrazione economica, anche considerando le disposizioni di legge e le pronunce giurisprudenziali precedenti.
4. **Principio di diritto:**
La pronuncia si inserisce nel filone giurisprudenziale che riconosce l’effettività e la tutela dei diritti economici maturati dai pubblici dipendenti, anche in presenza di misure di contenimento della spesa pubblica, purché tali diritti siano maturati legalmente e non siano stati derogati o eliminati per legge.
5. **Considerazioni sulla giurisdizione:**
La Cassazione riafferma la competenza del giudice ordinario in materia di rapporti patrimoniali tra Stato e soggetti pubblici, e in particolare in materia di trattamento economico del personale militare e civile transitato nei ruoli civili.
6. **Esito della pronuncia:**
La Corte di Cassazione, confermando la sentenza di primo grado, respinge il ricorso del Ministero, riconoscendo il diritto del ricorrente all’integrazione dell’assegno ad personam, con riferimento alle condizioni di maturazione durante il blocco stipendiale.
**Conclusioni:**
La decisione si inserisce nel costante impegno della giurisprudenza a tutelare i diritti acquisiti del personale pubblico, anche in contesti di restrizioni economiche. La Cassazione ribadisce che il blocco stipendiale non può pregiudicare in modo irreversibile i diritti economici maturati legalmente, e che il giudice del merito ha correttamente riconosciuto l’integrità del diritto del ricorrente.
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25 giugno 2025
Cassazione 2025- Il Ministero della Difesa, rappresentato dal Ministro p.t., ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano che, respinta l’eccezione di carenza di giurisdizione, aveva accolto la domanda di un ex militare appartenente all’Arma dei Carabinieri. Quest’ultimo, transitato nei ruoli del personale civile per inidoneità al servizio di istituto, chiedeva l’integrazione dell’assegno ad personam riconosciutogli al momento del passaggio ai ruoli civili, con l’aggiunta di quanto spettante a titolo di assegno funzionale, maturato durante il blocco stipendiale ex d.l. 78/2010.
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