Consiglio di Stato 2025- Il caso riguarda la richiesta di tutela cautelare avverso l’esclusione di un candidato, in ragione della presenza di un tatuaggio, dal procedimento di reclutamento. La domanda viene respinta perché non si ravvisano i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ai sensi degli artt. 55, comma 1, e 62, comma 1, del Codice del processo amministrativo (c.p.a.).
**Normativa di riferimento:**
- *Art. 635, comma 1-ter, del Codice di procedura militare (c.m.), come novellato dal d.lgs. n. 173/2019*, che disciplina le condizioni di esclusione dei candidati sulla base di alterazioni della cute, tra cui tatuaggi, che siano lesive del decoro e visibili con la divisa.
- *Art. 582, comma 1, lett. u), d.P.R. n. 90/2010*, che definisce i criteri di esclusione e le condizioni di idoneità per la partecipazione alle procedure di reclutamento militare.
2. **Motivazioni della decisione**
**a) Interpretazione normativa:**
Il Consiglio di Stato evidenzia che le norme citate sono univoche nel senso che i candidati con alterazioni della cute, inclusi tatuaggi, che risultino lesive del decoro e siano visibili anche con la divisa, devono essere esclusi dalla procedura di reclutamento. Questa interpretazione è conforme alla giurisprudenza consolidata (ad esempio, Cons. Stato, sez. IV, n. 7621 del 2020), che chiarisce come la presenza di tatuaggi visibili e lesivi dell’aspetto estetico e del decoro militare comporti l’esclusione automatica, indipendentemente dalla volontarietà o meno dell’alterazione.
**b) Situazione del candidato:**
Il candidato, al momento della domanda, non presta servizio e mantiene il tatuaggio. La presenza di un tatuaggio che può essere considerato lesivo del decoro militare rappresenta un motivo di esclusione, anche considerando la necessità di garantire una par condicio tra i partecipanti e l’autonomia delle procedure di reclutamento. La possibilità di rimozione futura del tatuaggio, anche se concreta, non può essere presa in considerazione in questa fase, poiché non garantisce che la rimozione avvenga in tempo utile per l’inizio del corso di formazione.
**c) Irreparabilità del pregiudizio:**
Il pregiudizio lamentato dal candidato, ossia l’esclusione dal reclutamento, non appare di entità irreparabile. Infatti, una volta rimosso il tatuaggio, egli potrà partecipare a future procedure di reclutamento, anche se queste saranno disciplinate diversamente. La possibilità di partecipare in futuro, pertanto, riduce la gravità e l’irrevocabilità della posizione attuale di esclusione.
3. **Impatti e implicazioni**
- La pronuncia rafforza il principio secondo cui i criteri di selezione devono essere chiari e rispettare i limiti imposti dalla normativa, che prevede l’esclusione per tatuaggi visibili e lesivi del decoro militare.
- La decisione sottolinea la necessità di valutazioni oggettive e non discrezionali circa la compatibilità dei tatuaggi con il ruolo militare, preservando così l’interesse pubblico alla disciplina e all’immagine delle Forze armate.
- La possibilità di rimuovere il tatuaggio e di partecipare in futuro ai procedimenti di reclutamento costituisce un elemento di tutela del candidato, ma non può giustificare un’eccezione alle norme attualmente in vigore.
4. **Conclusione**
Il Consiglio di Stato, respingendo la richiesta cautelare, evidenzia come la normativa vigente sia chiara nel prevedere l’esclusione dei candidati con tatuaggi lesivi del decoro militare, e che questa esclusione non si possa sospendere o annullare in via cautelare, considerato che:
- non sussistono i requisiti del fumus boni iuris, dato che la normativa è chiara e le interpretazioni consolidate;
- non si configura un grave pericolo in assenza di un’ingiustificata esclusione definitiva, in quanto il candidato potrà partecipare a future procedure dopo aver rimosso il tatuaggio.
**In sintesi**, la pronuncia ribadisce il principio che, in ambito di reclutamento militare, la presenza di tatuaggi visibili e lesivi del decoro rappresenta causa di esclusione, e che tale criterio si applica in modo rigoroso e pregiudiziale, anche in assenza di elementi di irreparabilità immediata del danno.
Pubblicato il 08/04/2025
N. 01334/2025 REG.PROV.CAU.
N. 02272/2025 REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2272 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa -Direzione generale per il personale militare, non costituito in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima bis) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore alla camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 il consigliere Carmelina Addesso;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dall’appellante.
Considerato che non si ravvisano le condizioni, ex artt. 55, comma 1, e 62, comma 1, c.p.a., per l’accoglimento della domanda cautelare difettando i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora in quanto:
a) gli artt. 635 comma 1 ter c.m., come novellato dal d.lgs. n. 173 del 2019, e 582, comma 1, lett. u), d.P.R. n. 90 del 2010, sono univoci nel senso della esclusione dei candidati che presentino alterazioni della cute volontarie e permanenti (dovute o meno a tatuaggi), se lesive del decoro e indipendentemente dalla visibilità con la divisa (Cons. Stato, sez. IV, n. 7621 del 2020);
b) allo stato il candidato non presta servizio ed ha ancora il tatuaggio e, per il rispetto della par condicio e l’autonomia delle procedure di reclutamento, è escluso che possa giovarsi di una eventuale futura rimozione del tatuaggio in tempo utile per l’inizio del corso di formazione;
c) il pregiudizio lamentato non presenta aspetti di irreparabilità perché una volta rimosso il tatuaggio il candidato potrà partecipare a futuri reclutamenti, sebbene diversamente disciplinati.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda) respinge l'appello (ricorso numero: 2272/2025).
Nulla spese.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carmelina Addesso Vito Poli
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Nessun commento:
Posta un commento