Sentenza del 02/05/2025 n. 3242/3 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia
Esenzione IMU su residenza familiare in comproprietà
Dall’art. 540, comma 2, cod. civ. – a mente del quale il coniuge superstite ha diritto di abitare la casa adibita a residenza familiare solo se in proprietà esclusiva del de cuius o in comproprietà tra i coniugi – si ricava che non è tenuto a pagare l’IMU (o a godere, eventualmente, dell’esenzione per abitazione principale) il coniuge superstite se l’immobile è in comunione tra il defunto e un soggetto terzo.
In questi termini si è espressa la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia che, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’appello del Comune.
Nel caso di specie, l’Ente comunale aveva notificato tre avvisi di accertamento IMU al fratello del de cuius disconoscendo il diritto di abitazione della vedova, ciò in quanto l’immobile oggetto di contestazione era, per l’appunto, intestato in comunione tra il de cuius ed il fratello e non tra i coniugi.
Testo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1763/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo ha accolto il ricorso proposto da V. A. annullando due avvisi di accertamento IMU emessi dal Comune di San Giuseppe Jato per gli anni 2017 e 2018.
La decisione di primo grado ha riconosciuto la sussistenza del diritto di abitazione in favore della sig.ra B. L. , vedova del fratello del contribuente, ritenendo per ciò solo l'immobile adibito ad abitazione principale e dunque esente da IMU, ai sensi dell'art. 540, comma 2, c.c.
Contro tale sentenza ha proposto appello il Comune di San Giuseppe Jato, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 540 c.c., nonché l'omessa pronuncia su un fatto decisivo, atteso che l'immobile era in comunione non tra coniugi, ma tra il de cuius (P. A. ) e il fratello V. A. .
A. V. si è costituito e ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
La causa è stata decisa all'udienza del 7.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 540, comma 2, c.c., al coniuge superstite spettano i diritti di abitazione e uso sulla casa adibita a residenza familiare e sui mobili che la corredano, solo se tali beni erano di proprietà esclusiva del de cuius o in comunione con il coniuge superstite.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6691/2000, ha chiarito che:
"Il presupposto perché sorgano a favore del coniuge superstite i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare [...] è che la casa e il relativo arredamento siano di proprietà del de cuius o in comunione tra lui e il coniuge, con la conseguenza che deve negarsi la configurabilità dei suddetti diritti nell'ipotesi in cui la casa familiare sia in comunione tra il coniuge defunto ed un terzo."
Analogo principio è stato ribadito anche da Cass 29162/2021, secondo cui:
"Il diritto di abitazione [...] non sorge ove il bene sia in comunione tra il coniuge deceduto ed un terzo, non essendo in questo caso realizzabile l'intento del legislatore di assicurare, in concreto, al coniuge superstite il godimento pieno del bene oggetto del diritto."
Nel caso di specie è pacificamente emerso che l'immobile oggetto di accertamento era intestato in comunione tra il de cuius P. A. e il fratello V. A. , e non tra i coniugi P. A. e B. L. .
Conseguentemente, non poteva sussistere in capo alla sig.ra B. L. un diritto di abitazione ex art. 540 c.c., né in via sostanziale, né come presupposto per l'esenzione IMU.
Anche la circostanza che il sig. A. V. , dopo la morte nel 2008 del fratello P., abbia successivamente ricevuto quote dell'immobile in donazione dagli altri coeredi non incide sulla qualificazione giuridica del rapporto originario, che rimane originariamente di comproprietà tra il de cuius e un terzo rispetto alla moglie (ossia il fratello del de cuius).
Infine, si osservi che gli avvisi di accertamento opposti riguardano - oltre alla porzione di immobile che sarebbe stata adibita a residenza familiare della sig.ra B. L. (foglio 4 numero 2364 sub 4 e 6) -anche l'unità di cui al foglio 4 numero 2364 sub 2 e che i medesimi avvisi di accertamento opposti concernono l'imposta dovuta dal sig. A. V. in ragione della quota di proprietà dell'immobile di cui è titolare.
In conclusione, l'appello va accolto.
In considerazione della particolarità della questione di diritto esaminata, si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, definitivamente pronunciando: accoglie l'appello proposto dal Comune di San Giuseppe Jato; in riforma della sentenza n. 1763/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, rigetta il ricorso originario proposto da V. A. ; conferma la legittimità degli avvisi di accertamento n. 717 del 26.08.2021 e n. 717 del 23.09.2021; compensa le spese del doppio grado.
Così deciso in Palermo il 7.4.2025
Elenco Atti Normativi citati
Codice civile del 16/03/1942
Approvazione del testo del codice civile
Articolo 540
Riserva a favore del coniuge.
In vigore dal 19 aprile 1942
Elenco Atti Normativi citati non presenti in banca dati
Codice civile - Articolo 540-com2
Nessun commento:
Posta un commento