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24 maggio 2025

La sentenza della Cassazione n. 19342 del 2025 affronta una delicata questione relativa alla rilevanza penale di comportamenti che possono incitare alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, nonché il pericolo di incitamento alla ricostituzione del partito fascista attraverso gesti e simboli storicamente associati al regime fascista italiano. Di seguito si fornisce un commento dettagliato degli aspetti principali della decisione, evidenziando i punti di rilievo e le implicazioni giuridiche.

 

La sentenza della Cassazione n. 19342 del 2025 affronta una delicata questione relativa alla rilevanza penale di comportamenti che possono incitare alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, nonché il pericolo di incitamento alla ricostituzione del partito fascista attraverso gesti e simboli storicamente associati al regime fascista italiano. Di seguito si fornisce un commento dettagliato degli aspetti principali della decisione, evidenziando i punti di rilievo e le implicazioni giuridiche.

**1. Contesto e fatti di causa**  
La vicenda riguarda un esponente degli Irriducibili della Lazio, un gruppo ultras noto per le sue posizioni di forte matrice identitaria e, in alcuni casi, nostalgica del fascismo, che durante una competizione calcistica ha esibito saluto romano e simboli del fascismo. Tali comportamenti sono stati rianalizzati alla luce della normativa penale vigente in materia di incitamento alla discriminazione e alla ricostituzione del partito fascista.

**2. La rilevanza pubblica e il pericolo presunto**  
La Corte di Cassazione sottolinea che, data la natura pubblica dell’evento – ovvero una partita di calcio con ampia visibilità mediatica e coinvolgimento di un pubblico numeroso e variegato – il rischio di incitamento a comportamenti discriminatori o a rischio di ricostituzione del regime fascista deve essere considerato presunto. La rilevanza pubblica dell’evento consente di presumere che i gesti e i simboli esibiti possano avere un effetto di amplificazione e di normalizzazione di ideologie fasciste o discriminatorie, anche in assenza di una prova concreta di incitamento diretto.

**3. La presunzione di pericolo e il ruolo del giudice**  
Secondo la decisione, in presenza di comportamenti che richiamano simboli e saluti storicamente associati al fascismo, e considerato il loro contesto pubblico, il giudice non deve necessariamente attendere la dimostrazione di un concreto incitamento alla violenza o alla discriminazione. Piuttosto, il pericolo di tali effetti si presume, e questa presunzione di pericolo è sufficiente per giustificare l’intervento penale, in linea con il principio di tutela dell’ordine pubblico e dei valori costituzionali di uguaglianza e non discriminazione.

**4. Implicazioni sulla qualificazione penale**  
La sentenza chiarisce che comportamenti di questo genere possono configurare il reato di incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, e anche il pericolo di ricostituzione del partito fascista, anche se tali comportamenti non abbiano prodotto effetti concreti. La rilevanza penale, quindi, si fonda sulla loro potenzialità di generare un pericolo sociale, e non sulla loro effettiva realizzazione.

**5. Valutazione delle condotte e rispetto dei principi costituzionali**  
Pur riconoscendo l’importanza della libertà di espressione, la Corte ribadisce che questa non può essere esercitata in modo da ledere i valori costituzionali fondamentali, come il principio di uguaglianza e la condanna del fascismo. La presenza di simboli e gesti che richiamano il passato fascista, in un contesto pubblico, può rappresentare un rischio per la convivenza civile e per la tutela dei principi democratici.

**Conclusione**  
La sentenza n. 19342 del 2025 della Cassazione rafforza la posizione secondo cui, in presenza di manifestazioni pubbliche con simboli e gesti riconducibili al fascismo, il pericolo di incitamento alla discriminazione o alla violenza si presume e non necessita di essere dimostrato in modo diretto e concreto. Ciò permette un intervento più tempestivo e incisivo da parte delle autorità giudiziarie, in difesa dei valori fondamentali della Repubblica e della legge contro le ideologie fasciste e discriminatorie. La decisione si inserisce nel solco della tutela dell’ordine pubblico e dei principi costituzionali, equilibrando la libertà di espressione con il divieto di propaganda fascista e di incitamento all’odio.
 

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