La sentenza della Cassazione n. 12231 del 2025 affronta un caso di responsabilità per danni derivanti da un incidente occorso in ambito ricreativo, nello specifico, durante l’utilizzo di uno scivolo in piscina. La decisione si inserisce nel quadro più ampio della responsabilità del soggetto gestore degli impianti e delle relative condizioni di sicurezza.
**Contesto e fatti di causa:**
Il ricorrente aveva subito un infortunio dopo aver scivolato con forza eccessiva sullo scivolo di una piscina pubblica, riportando lesioni che avevano richiesto cure mediche. Egli aveva chiesto il risarcimento dei danni, sostenendo che il gestore dell’impianto non avesse adottato adeguate misure di sicurezza o, perlomeno, non avesse vigilato correttamente sulla condotta degli utenti.
**Punto centrale della decisione:**
La Cassazione ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la richiesta di risarcimento, chiarendo che non sussisteva una responsabilità da parte del gestore per le lesioni subite dall’utente. La motivazione si basa su alcuni principi fondamentali:
1. **Nozione di rischio accettato dall’utente:**
La Corte ha sottolineato che l’uso di uno scivolo in piscina comporta un rischio intrinseco, che l’utente accetta consapevolmente nel momento in cui decide di utilizzarlo. La presenza di eventuali pericoli, come la scivolata più forte del previsto, rientra nell’ambito dei rischi normalmente tollerati in attività ricreative.
2. **Obblighi del gestore:**
Il gestore ha l’obbligo di curare le condizioni di sicurezza dell’impianto, ma tale obbligo non si estende alla garanzia che ogni utente si comporti in modo prudente. La presenza di eventuali elementi di pericolo deve essere comunicata e mitigata, ma non può essere eliminata del tutto.
3. **Contributo della condotta dell’utente:**
La decisione evidenzia che la responsabilità del gestore non può essere attribuita se la lesione deriva da una condotta imprudente o eccessivamente energica dell’utente stesso. Nel caso in esame, la forza con cui il soggetto si è fatto male è stata interpretata come un comportamento non conforme alle modalità di utilizzo raccomandate, e quindi come un evento che non può essere imputato al gestore.
4. **Assenza di negligenza del gestore:**
La Corte ha rilevato che non risultava che il gestore avesse omesso di adottare misure di sicurezza adeguate, né che fosse mancata una corretta vigilanza. La presenza di cartelli di avvertimento e la conformità alle norme di sicurezza sono stati considerati sufficienti.
**Conclusione della Cassazione:**
La sentenza ribadisce il principio che, nel contesto di attività ricreative come l’uso di scivoli acquatici, la responsabilità del gestore è limitata e non può essere estesa a ogni evento dannoso che si verifica, soprattutto quando il danno deriva da comportamenti imprevedibili o imprudenti dell’utente. Di conseguenza, il soggetto che si è fatto male non ha diritto al risarcimento, in quanto l’incidente si colloca nell’ambito dei rischi accettati dall’utente stesso.
**Implicazioni pratiche:**
La decisione sottolinea l’importanza di informare adeguatamente gli utenti sui rischi e di adottare tutte le misure di sicurezza possibili, ma anche di chiarire che la responsabilità per danni derivanti da comportamenti imprudenti è in parte a carico dell’utente. È un richiamo alla corretta gestione delle attività ricreative e alla necessità di una informazione chiara, senza tuttavia creare un onere eccessivo per i gestori.
In sintesi, la sentenza n. 12231 del 2025 della Cassazione si configura come un principio di garanzia della responsabilità del gestore, limitandola in presenza di comportamenti imprudenti o rischiosi dell’utente, e rafforzando il ruolo dell’autoresponsabilità nelle attività ricreative.
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