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22 maggio 2025

La pronuncia della Cassazione n. 13131 del 2025 fornisce importanti chiarimenti sulla disciplina dell’associazione temporanea di imprese (ATI), in particolare riguardo alla rappresentanza e ai rapporti tra le imprese associate, la mandataria e la stazione appaltante.

 

La pronuncia della Cassazione n. 13131 del 2025 fornisce importanti chiarimenti sulla disciplina dell’associazione temporanea di imprese (ATI), in particolare riguardo alla rappresentanza e ai rapporti tra le imprese associate, la mandataria e la stazione appaltante.

**Contesto e fattispecie**  
L’ATI è un soggetto giuridico che si costituisce temporaneamente tra più imprese per partecipare a un appalto pubblico o privato, con una divisione di ruoli e responsabilità. La mandataria è l’impresa designata per rappresentare l’ATI nei rapporti con la stazione appaltante e nei confronti di terzi.

**Principio stabilito dalla Cassazione**  
La Corte afferma che, nell’ambito di un’ATI, la mandataria ha la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante, fino all’estinzione del rapporto contrattuale. Ciò significa che:

- **Rappresentanza esclusiva**: solo la mandataria può agire in nome dell’ATI nei confronti della stazione appaltante, anche in sede processuale.
- **Fino all’estinzione del rapporto**: questa rappresentanza dura fino alla conclusione del rapporto contrattuale tra l’ATI e la stazione appaltante, indipendentemente dal fatto che non si produca una cessione o un trasferimento del credito delle associate alla mandataria.
- **Nessuna cessione di credito**: la mandataria non acquisisce la titolarità del credito delle imprese associate, né può disporne o trasferirlo.

**Implicazioni pratiche**  
- **Per la stazione appaltante**: può interagire direttamente con la mandataria, senza dover coinvolgere le singole imprese associate, e questa rappresentanza è esclusiva.
- **Per i creditori delle imprese associate**: non è possibile pignorare presso il terzo committente il diritto di credito delle associate, poiché la mandataria non detiene la titolarità di tali crediti, ma solo la rappresentanza.

**Rilevanza della pronuncia**  
Questa decisione chiarisce i limiti della rappresentanza della mandataria e tutela le imprese associate, impedendo ai creditori di agire direttamente sui crediti delle mandanti, e rafforzando l’idea che la mandataria agisce come rappresentante di un soggetto collettivo, senza che ciò comporti un trasferimento di crediti o di proprietà.

**Conclusioni**  
- La rappresentanza esclusiva della mandataria si configura come un potere di agire in nome e per conto dell’intera ATI, senza che questa comporti la cessione di crediti.
- La tutela dei creditori delle imprese associate si accorda con questa impostazione, impedendo azioni di pignoramento presso il terzo committente sui crediti delle associate.
- La pronuncia sottolinea l’importanza di distinguere tra rappresentanza e titolarità dei crediti, evitando equivoci e possibili contestazioni in sede esecutiva o di responsabilità contrattuale.

In sintesi, la sentenza della Cassazione ribadisce che nell’ATI, la mandataria rappresenta esclusivamente l’associazione nei rapporti con l’esterno, e tale rappresentanza si mantiene fino alla cessazione del rapporto, senza che ciò comporti la cessione di crediti alle associate.

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