Sentenza del 14/02/2025 n. 129/2 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte
IMU e compendio autostradale
Non sono soggetti a IMU le aree e gli immobili sopra realizzati che costituiscono il compendio autostradale. Trattasi di beni demaniali ai sensi dell’art. 822 cod. civ., che l’art. 13, comma 2, decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 201 e la risoluzione n. 1/DPF del 6 marzo 2003 del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero delle Economia e delle Finanze espressamente escludono dal campo applicativo del tributo. Rileva, infatti, la loro sterilità reddituale e l’incommerciabilità, in quanto destinati a esigenze di pubblico servizio. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, con sentenza del 14.02.2025, n. 129, ha ribadito i principi sopra rammentati, già enucleati dalla Corte di Cassazione (ordinanze nn. 6828 e 6820 dell’11 marzo 2020), per accogliere l’appello della società. Nel caso esaminato, l’appellante era concessionaria di un tratto di rete autostradale e degli immobili ad essa connessi, a cui due enti comunali avevano notificato avvisi di accertamento IMU.
ntitolazione:
Nessuna intitolazione presente
Massima:
Nessuna massima presente
Testo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società presenta appello per la riforma della sentenza n. 197/2/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Alessandria riguardante i ricorsi RGR nn. 533/2019 e 178/2020: il primo era contro il comune di Castellazzo Bormida per l'annullamento degli avvisi di accertamento IMU 2014-2017, richiedenti l'Imposta IMU in relazione al solo fabbricato identificato al Catasto al fog. part. , sub. 4, cat. D/8, ad uso "bar/ristoro", ubicato presso l'Area di Servizio "B ", lungo l'Autostrada A 26, il secondo era contro il comune di Bosco Marengo per l'annullamento IMU 2014, richiedente l'Imposta in relazione a terreni adibiti ad "autovia in sede propria" e quindi parte della rete autostradale.
La società chiedeva l'annullamento degli atti per insussistenza del presupposto impositivo soggettivo ed oggettivo segnalando altresì l'orientamento giurisprudenziale univoco ad essa favorevole. La CGT di Alessandria rigettava il ricorso.
Ora la società presenta appello per i seguenti motivi:
1 Non debenza dell'imposta ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, del D.L. n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011. "Autovia in sede propria e pertinenze della rete autostradale": il giudice, errando, cita il D. Lgs.14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 1, non tenendo conto del contesto giuridico - economico:
A l'A S.p.A. è concessionaria per lo Stato (in particolare tramite il Ministero delle infrastrutture e trasporti) in virtù della Convenzione sottoscritta il 12 ottobre 2007. La concessione prevede la costruzione di una infrastruttura di interesse collettivo e cioè la rete autostradale ed immobili ad essa connessi. Al termine della concessione detti beni devono essere restituiti allo Stato in perfetto stato d'uso senza alcuna contropartita.
La rete autostradale rientra tra i beni di interesse istituzionale dello Stato ab origine, ex art. 822, c. 2 del Codice Civile e come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, e quindi ha natura istituzionale;
B insussistenza del presupposto oggettivo di imposta, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011,conv. dalla l. n. 214/2011: i beni in questione costituiscono il compendio delle opere autostradali e sono di interesse istituzionale. I terreni in questione sono destinati a servizio di pubblica utilità in quanto costituenti il sedime e la fascia di rispetto autostradale, ex art. 16 del d.lgs. n. 285/1992 ("Nuovo Codice della Strada"), soggetti a vincolo assoluto di inedificabilità, per la sicurezza del traffico e per motivi di emergenza e, pertanto, impianto facente parte di infrastruttura istituzionale non idoneo a produrre redditi fondiari. Infatti tali aree sono pervenute a seguito di esproprio per opere di pubblica utilità con depennamento di ogni reddito agrario o dominicale in conformità al D.M. 1 marzo 1949, art. 169. Partendo da un reddito dominicale/agrario che, ai sensi della legge, deve essere pari a zero non si capisce come il comune abbia potuto calcolare l'Imu.
Richiama ancora la Risoluzione n. 1/DPF del 6 marzo 2003, del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell' Economia e delle Finanze (all. 8 del ricorso), che stabilisce testualmente che "la fattispecie 'area demaniale' non rientra nell'oggetto del tributo che, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, è costituito dai fabbricati, dalle aree fabbricabili e dai terreni agricoli; ciò porta ragionevolmente ad escludere l'applicazione dell'ICI ora IMU alle aree demaniali". In ogni caso il dato sostanziale è che le aree sono adibite a "autovia in sede propria". Richiama poi le recenti ordinanze della Suprema Corte nn. 6828 e 6829 del 2020, con le quali, in riferimento agli immobili autostradali gestiti in regime di concessione, è stato stabilito che "si tratta dunque di immobili incommerciabili destinati necessariamente a pubblico servizio, a nulla rilevando la veste di società di capitali della concessionaria ed il suo scopo di lucro". Quindi gli immobili in parola non sono imponibili all' imposta Imu di cui all'art. 13 comma 2 del d.l. n. 201/2011, conv. il l. n. 214/20122;
2 richiama sentenze del Tar e di Cassazione favorevoli alla società, nonché alcune di merito.
Non si costituiscono i comuni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La rete autostradale non è costituita solamente dal nastro di asfalto su cui corrono gli automezzi, ma da una serie di servizi che ne rendono possibile la fruizione, senza i quali nessun utente potrebbe utilizzarla in sicurezza. I servizi possono essere costituiti da impianti di distribuzione, aree di sosta, caselli, aree di rispetto, bagni, ecc... che, insieme al nastro stradale, costituiscono un compendio unico. Nel nostro caso le aree che i comuni vogliono assoggettare ad Imu sono state espropriate per essere utilizzate per fini istituzionali, quale è la rete autostradale, e costituiscono demanio come da art. 822 del c.c.: "Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico". Non vi è dubbio che il concessionario deve realizzare le opere su tali aree e restituire il tutto al termine del periodo della concessione (che è pertanto temporanea).
La normativa Imu di cui all'art. 13 comma 2 del d.l. 201/11 non prevede che tali aree, che tra l'altro dovrebbero avere una rendita pari a zero, siano tassabili. A tal proposito si richiama la Risoluzione n. 1/DPF del 06/03/2003 del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero delle Economia e delle Finanze in cui si afferma: " In ordine, poi alle richieste di chiarimenti sull'esatta determinazione della base imponibile, occorre osservare che la formulazione della norma, riferendosi all'applicazione dell'imposta sulle aree demaniali, può di per sé dare adito ad interpretazioni contrastanti. Infatti, la fattispecie "area demaniale" non rientra nell'oggetto del tributo che, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992, è costituito dai fabbricati, dalle aree fabbricabili e dai terreni agricoli; ciò porta ragionevolmente ad escludere l'applicazione dell'ICI alle aree demaniali come tali, facendo invece ritenere che l'intento del legislatore fosse quello di assoggettare ad imposizione i fabbricati eventualmente esistenti sulle aree in questione".
Analogamente si riportano le sentenze della Cassazione civ. Sez. V, Ord., 11-03-2020, n. 6828 e 6829 che scaturiscono da una lite catastale di A , ma che rappresentano in modo chiaro cosa si intenda per compendio autostradale e come esso debba essere trattato unitariamente, con le quali si chiarisce:
"In tal senso, detto compendio rappresenta un elemento costitutivo della rete autostradale, in quanto collegato strettamente e funzionalmente all'esercizio di detta rete. Il pedaggio, inoltre, viene fissato con provvedimento amministrativo CIPE e risponde all'interesse primario dello Stato e della funzione pubblica: si tratta dunque di immobili incommerciabili destinati necessariamente a pubblico servizio, a nulla rilevando la veste di società di capitali della concessionaria ed il suo scopo di lucro".
Pertanto le aree e gli immobili che costituiscono il compendio autostradale e che sono strettamente funzionali ad essa non sono soggette ad imposta Imu.
P.Q.M.
in riforma della decisione di primo grado; annulla gli avvisi di accertamento impugnati; condanna gli appellati, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in complessivi € 500,00 per ciascun grado
Elenco Atti Normativi citati
Codice civile del 16/03/1942
Approvazione del testo del codice civile
Articolo 822
Demanio pubblico.
In vigore dal 19 aprile 1942
Legge del 22/12/2011 n. 214
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.
Decreto legislativo del 30/12/1992 n. 504
Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. (N.D.R.: Ai sensi dell'art.1 decreto-legge 27 maggio 2008 n.93 a decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art.8, commi 2 e 3 del presente decreto legislativo.)
Articolo 2
Definizione di fabbricati e aree.
In vigore dal 1 gennaio 1993
Elenco Atti Normativi citati non presenti in banca dati
Decreto-legge del 2011 n° 201 - Articolo 13-com1
Decreto-legge del 2011 n° 201 - Articolo 13-com2
Decreto legislativo del 1992 n° 285 - Articolo 16
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