Cassazione 2025-La questione relativa alla validità della verbalizzazione da parte della Polizia Stradale della dichiarazione di aver visto un automobilista al cellulare è di grande rilevanza nel contesto delle infrazioni al codice della strada e delle eventuali contestazioni giudiziarie. La sentenza della Cassazione nel 2025 fornisce un approfondimento importante sul tema, analizzando i requisiti di validità e le condizioni affinché tale verbalizzazione possa essere considerata valida e sufficiente a creare una prova opponibile all’automobilista.
**1. La natura della verbalizzazione e il principio di affidamento sulla professionalità delle forze di polizia**
La Cassazione sottolinea che la verbalizzazione redatta dagli agenti di Polizia Stradale rappresenta un atto pubblico, soggetto alle norme del codice di procedura penale e amministrativa, e che costituisce prova della contestazione dell’infrazione. Tuttavia, affinché questa prova sia valida, occorre che siano rispettati i principi di correttezza, completezza e verificabilità delle dichiarazioni e delle osservazioni degli agenti.
**2. La prova visiva e la dichiarazione degli agenti**
Nel caso in cui gli agenti di Polizia Stradale dichiarino di aver visto l’automobilista al cellulare, la validità di questa dichiarazione dipende dalla sussistenza di alcune condizioni:
- **Verifica diretta e immediata:** La sorveglianza deve essere diretta, cioè gli agenti devono aver assistito direttamente alla condotta di guida con l’uso del cellulare, senza che ci siano elementi di dubbio sulla percezione.
- **Imparzialità e obiettività:** La dichiarazione deve essere obiettiva, priva di elementi soggettivi o interpretativi che possano compromettere la sua attendibilità.
- **Dettaglio e specificità:** La verbalizzazione deve contenere dettagli precisi circa il momento, il luogo, le circostanze e il comportamento osservato, così da rendere la prova più affidabile.
**3. La possibilità di contestazione e la prova contraria**
L’automobilista può contestare la verbalizzazione, ad esempio sostenendo che l’agente non abbia effettivamente visto l’uso del cellulare, o che la sua percezione sia errata o influenzata da altri fattori. Tuttavia, la Cassazione ha precisato che, in assenza di elementi che dimostrino la falsità o l’inesattezza della verbalizzazione, questa può essere considerata valida.
**4. La prova del fatto e il ruolo della testimonianza e delle immagini**
In alcuni casi, può essere utile integrare la verbalizzazione con altre prove, come testimonianze di altri agenti, immagini di sorveglianza o dispositivi di rilevamento elettronico (ad esempio, sistemi di rilevamento dell’uso del cellulare). La presenza di tali elementi rafforza la validità della contestazione.
**5. Conclusione della Cassazione 2025**
La Cassazione conclude che la verbalizzazione della Polizia Stradale, contenente la dichiarazione di aver visto l’automobilista al cellulare, è valida e costituisce prova opponibile all’automobilista, purché sia stata redatta nel rispetto delle norme procedurali, con dichiarazioni chiare, dettagliate e verificabili. La buona fede e la professionalità degli agenti, unitamente alla coerenza e completezza della verbalizzazione, sono elementi fondamentali per la sua valenza probatoria.
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**In sintesi:**
- La verbalizzazione della Polizia Stradale sulla vista dell’uso del cellulare è valida se redatta correttamente.
- La dichiarazione deve essere dettagliata, immediata e basata su osservazioni dirette.
- La prova può essere contestata dall’automobilista, ma la Cassazione riconosce la sua validità in assenza di elementi contrari.
- È consigliabile integrare la verbalizzazione con altre prove per rafforzare la contestazione.
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