Tar 2025- la pronuncia si riferisce a una sentenza relativa a un ricorso presentato da un ex appartenente alla Polizia di Stato, che ha chiesto il riconoscimento di un diritto economico derivante dall’applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990. La questione centrale riguarda la corretta inclusione di sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita, con conseguente diritto del ricorrente a vedere riconosciuto tale beneficio.
Ecco una spiegazione dettagliata degli elementi principali:
1. **Contesto e soggetto ricorrente**:
- Un ex dipendente della Polizia di Stato, oggi in congedo e pensionato, che ha cessato il servizio a circa 55 anni con oltre 35 anni di servizio.
2. **Richiesta del ricorrente**:
- Accertamento del diritto ai benefici dei “sei scatti stipendiali” previsti dall’art. 6-bis del decreto-legge n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990.
- Questo diritto comporta che tali scatti vengano inclusi nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita.
3. **Motivazione del ricorso**:
- La normativa citata riconosceva un beneficio economico consistente nell’inclusione di sei scatti stipendiali nel calcolo delle indennità di fine servizio.
- La richiesta mira a ottenere la corretta rideterminazione dell’indennità di buonuscita, includendo tali scatti.
4. **Decisione del giudice**:
- Il ricorso è stato accolto, riconoscendo il diritto del ricorrente ai benefici economici previsti.
- L’Inps (o l’amministrazione competente) è obbligato a ricalcolare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti stipendiali.
5. **Aspects finanziari e interessi**:
- Le somme dovute dovranno maturare interessi legali.
- Non si applica la rivalutazione monetaria, in conformità alle norme citate (art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994).
- La giurisprudenza richiamata (Cass. civ., Sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624) conferma questa impostazione.
**In sintesi**, la sentenza stabilisce che il ricorrente ha diritto all’inclusione dei sei scatti stipendiali nel calcolo dell’indennità di buonuscita, e che l’Inps è tenuto a riformulare il calcolo, corrispondendo anche gli interessi legali maturati, senza rivalutazione monetaria. Questo riconoscimento si inserisce nel quadro più ampio delle norme e delle pronunce giurisprudenziali che tutelano i diritti economici dei pensionati della pubblica amministrazione in relazione alle retribuzioni e ai benefici accessori maturati durante il servizio attivo.
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