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17 maggio 2025

Tar 2025- I ricorrenti sono appartenenti alla Polizia di Stato e prestano, o hanno prestato, servizio presso l’Ispettorato generale di pubblica sicurezza “…..”. Essi contestano un trattamento economico relativo ai buoni pasto, beneficiando di importi riconosciuti in assenza di un servizio di mensa obbligatorio. Questi buoni pasto, inizialmente del valore di £ 9.000 (convertiti in € 4,65), sono stati successivamente rivalutati a € 7,00 con l’entrata in vigore dell’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, che ha aumentato il valore del buono pasto per il personale impiegato in servizi speciali.

 

Tar 2025- I ricorrenti sono appartenenti alla Polizia di Stato e prestano, o hanno prestato, servizio presso l’Ispettorato generale di pubblica sicurezza “…..”. Essi contestano un trattamento economico relativo ai buoni pasto, beneficiando di importi riconosciuti in assenza di un servizio di mensa obbligatorio. Questi buoni pasto, inizialmente del valore di £ 9.000 (convertiti in € 4,65), sono stati successivamente rivalutati a € 7,00 con l’entrata in vigore dell’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, che ha aumentato il valore del buono pasto per il personale impiegato in servizi speciali.

2. **Questione legale e pregressa**  
I ricorrenti hanno diffidato l’amministrazione, in data 12 ottobre 2016, a corrispondere la differenza tra il valore dei buoni pasto percepiti e quello spettante secondo la normativa vigente. Quando l’amministrazione non ha ottemperato, hanno promosso un giudizio davanti a questo Tribunale, iscritto al n. 6585/2017.

3. **Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)**  
Il TAR Lazio, con sentenza del .., ha riconosciuto che:

- La domanda dei ricorrenti era fondata, in quanto avevano diritto al buono pasto di cui all’art. 53, comma 2, del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.  
- Tale buono rappresenta la prestazione ordinaria erogabile ai dipendenti in assenza di un servizio di mensa obbligatorio.
- Per questa ragione, i buoni “vitto” (o pasto), devono essere riconosciuti e corrisposti, mentre i buoni “sostitutivi” non sono dovuti in questa fattispecie.

4. **Decisione e provvedimenti**  
Il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso, condannando il Ministero dell’Interno a ottemperare integralmente alla sentenza n. 7468/2024 entro 90 giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza stessa. Questo significa che l’amministrazione è obbligata a pagare ai ricorrenti quanto loro dovuto, conformemente a quanto stabilito dal giudice.

5. **Implicazioni e considerazioni**  
- La sentenza conferma il diritto dei dipendenti pubblici a ricevere i buoni pasto nella misura prevista dalla normativa, in assenza di un servizio di mensa obbligatorio.  
- La condanna al pagamento integrale e l’ordine di esecuzione immediata rappresentano un importante principio di tutela dei diritti economici dei lavoratori pubblici.  
- La durata di 90 giorni rappresenta il termine entro cui l’amministrazione deve agire, decorso il quale potranno essere adottate ulteriori azioni per l’ottemperanza.

In sintesi, la sentenza del TAR Lazio afferma chiaramente il diritto dei dipendenti a ricevere i buoni pasto di importo stabilito dalla normativa, e impone all’amministrazione di conformarsi a questa decisione, rafforzando il principio di legalità e tutela dei lavoratori pubblici.


 

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