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23 maggio 2025

Cassazione 2025- decisione della Cassazione relativa al caso in cui “Non si applica la sanzione disciplinare nei confronti del professore che eserciti la professione di avvocato contro il Ministero di appartenenza” si basa su alcune considerazioni fondamentali di diritto disciplinare e di diritto professionale.

 

Cassazione 2025- decisione della Cassazione relativa al caso in cui “Non si applica la sanzione disciplinare nei confronti del professore che eserciti la professione di avvocato contro il Ministero di appartenenza” si basa su alcune considerazioni fondamentali di diritto disciplinare e di diritto professionale.

**1. La natura delle sanzioni disciplinari e l’ambito di applicazione**

Le sanzioni disciplinari sono strumenti previsti per garantire il rispetto delle norme deontologiche e disciplinari che regolano una particolare professione. Tuttavia, esse si applicano in relazione alla condotta che viola specifici obblighi professionali o deontologici propri di quella professione.

**2. La distinzione tra funzioni pubbliche e attività professionale privata**

Nel caso in esame, si discute di un professore universitario che esercita anche la professione di avvocato. La questione centrale riguarda se la condotta di quest’ultimo, esercitando la professione forense, possa essere soggetta a sanzioni disciplinari da parte del Consiglio disciplinare di una delle sue qualifiche (ad esempio, quella di professore universitario), o se, invece, la sua attività di avvocato sia soggetta a un regime diverso, in quanto attività liberalizzata e regolamentata da ordini professionali distinti.

**3. La non applicabilità della sanzione disciplinare nei confronti del professore avvocato contro il suo Ministero di appartenenza**

Secondo la pronuncia della Cassazione, non si applica una sanzione disciplinare da parte del Ministero di appartenenza (ad esempio, il Ministero dell’Università e della Ricerca) nei confronti di un professore che eserciti anche la professione di avvocato, perché la condotta professionale di un avvocato, regolata dall’Ordine degli Avvocati, non rientra sotto le competenze disciplinari dell’ente pubblico di appartenenza del docente.

**4. La distinzione tra le funzioni pubbliche e le attività professionali autonome**

La Cassazione ha evidenziato che l’esercizio della professione di avvocato costituisce un’attività autonoma e regolamentata da ordini professionali diversi rispetto alla funzione pubblica docente universitaria. Pertanto, eventuali comportamenti perseguibili dall’ente di appartenenza del professore non incidono automaticamente nella sfera disciplinare dell’attività di avvocato, a meno che non vi siano violazioni di norme deontologiche proprie di questa professione.

**5. Implicazioni pratiche e tutela della libertà professionale**

La decisione sottolinea anche la tutela della libertà professionale dell’avvocato, riconoscendo che le condotte svolte nell’esercizio della professione forense sono soggette a un regime disciplinare proprio, e che le sanzioni di un ente pubblico di appartenenza del professore non possono essere estese automaticamente a questa attività, a meno di specifiche violazioni di norme deontologiche dell’ordine forense.

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**In sintesi:**

- La Cassazione afferma che la sanzione disciplinare del Ministero di appartenenza del professore non si applica automaticamente anche all’attività di avvocato esercitata dal medesimo, in quanto questa costituisce un’attività professionale distinta e regolamentata da ordini professionali specifici.
- La condotta professionale dell’avvocato deve essere disciplinata dall’ordine degli avvocati e non dal Ministero di appartenenza del docente.
- L’esercizio della professione forense, anche se svolto da un professore universitario, non comporta di per sé una violazione disciplinare ai fini del regime pubblico di appartenenza, salvo che venga rilevata una violazione delle norme deontologiche della professione forense.


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