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09 marzo 2025

Tar 2025- La sentenza del TAR 2025 riprende un principio fondamentale riguardante i comportamenti degli appartenenti alle forze dell'ordine, sia durante il servizio che nella sfera privata. Come stabilito dall'art. 13, comma 2, del d.P.R. n. 782/1985, il personale delle forze di polizia è tenuto a mantenere una condotta che rispetti la dignità delle proprie funzioni, anche quando non è in servizio.

 

Tar 2025- La sentenza del TAR 2025 riprende un principio fondamentale riguardante i comportamenti degli appartenenti alle forze dell'ordine, sia durante il servizio che nella sfera privata. Come stabilito dall'art. 13, comma 2, del d.P.R. n. 782/1985, il personale delle forze di polizia è tenuto a mantenere una condotta che rispetti la dignità delle proprie funzioni, anche quando non è in servizio. Questo principio implica che i comportamenti dei poliziotti fuori dal contesto lavorativo possano essere oggetto di valutazione disciplinare, se ritenuti lesivi dell'immagine e della reputazione dell'istituzione.
In altre parole, l'appartenenza al Corpo di Polizia non si limita ai momenti di servizio, ma comporta un impegno a mantenere un comportamento esemplare anche nella vita privata, in quanto la condotta di ciascun membro delle forze dell'ordine riflette l’immagine dell'intero corpo e della pubblica amministrazione. Questo implica che qualsiasi comportamento che possa compromettere l’immagine e la dignità del Corpo, anche al di fuori dell'orario di lavoro, potrebbe essere soggetto a sanzioni disciplinari.
La sentenza richiama anche precedenti decisioni del Consiglio di Stato (come quella del 28 novembre 2023 e del 4 luglio 2011) che hanno ribadito questo principio, evidenziando come la condotta fuori servizio debba essere "irreprensibile" sotto il profilo del decoro e dei valori comunemente percepiti dalla società. Non è quindi sufficiente che il comportamento sia conforme alla legge; occorre anche che esso non offenda la reputazione dell'istituzione, che si basa sulla fiducia e sul rispetto della comunità.
Questa visione, supportata dalla giurisprudenza citata, riconosce che l'integrità morale e il decoro sono elementi essenziali per chi ricopre una funzione pubblica delicata come quella delle forze dell'ordine. La comunità, infatti, percepisce la polizia come un'istituzione che deve essere esempio di correttezza, serietà e rispetto, anche fuori dal servizio. Pertanto, la condotta privata di un agente di polizia può influire sulla sua carriera e portare a misure disciplinari se non all'altezza delle aspettative morali e professionali richieste dalla funzione.



Pubblicato il 27/01/2025
N. 00028/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00283/2023 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 283 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati …, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'annullamento
-del provvedimento di destituzione n.-OMISSIS- del 4 agosto 2023, adottato ai sensi dell'art. 7, nn. 1, 2 e 6, del d.P.R. n. 737/1981 dal Capo della Polizia e Direttore generale della Pubblica Sicurezza;
- della delibera del Consiglio provinciale di disciplina del 17 luglio 2023;
- di tutti gli atti presupposti, connessi o conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2024 il dott. Luigi Lalla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO
1. Con la comunicazione del 29 maggio 2023 all’interessato di avvio del procedimento la Questura di OMISSIS ha attivato un’inchiesta disciplinare, ai sensi dell’art. 108 del d.P.R. n. 3 del 1957, nei confronti dell’Assistente Capo della Polizia di Stato -OMISSIS-, scaturita dalla ricezione, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, di alcune comunicazioni di “Esiti Parziali Delega Indagine” aventi ad oggetto procedimenti penali nei quali lo stesso risultava in qualche modo coinvolto.
Dietro analisi della citata documentazione, in data 7 giugno 2023 l’Ufficio competente ha formulato nei confronti dell’interessato la contestazione degli addebiti, ravvisando nei fatti emersi la violazione degli artt. 2 e 12 del d.P.R. n. 782 del 1985 e, di conseguenza, gli estremi per la sua destituzione ai sensi dell’art. 7, nn. 1, 2 e 6 del d.P.R. n. 737 del 1981.
Il Questore di OMISSIS, con la nota n. -OMISSIS- del 3 luglio 2023, ha deferito quindi l’interessato, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 737 del 1981, al Consiglio Provinciale di Disciplina, dinanzi al quale:
- nella seduta del 5 luglio 2023 sono stati espletati gli adempimenti di cui all’art. 20 del citato d.P.R. n. 737/81;
- nella successiva seduta del 17 luglio 2023 l’interessato è stato ascoltato.
Detto Organo Provinciale di Disciplina, valutata la posizione in esame, con la delibera del 17 luglio 2023 ha indi proposto e deliberato all’unanimità dei suoi componenti la sanzione della destituzione, ai sensi dell’art. 7, nn. 1, 2 e 6, del d.P.R. n. 737/81, in relazione agli artt. 2 e 12 del d.P.R. n. 782/1985, con la seguente motivazione: «A seguito dell’attività investigativa condotta nell’ambito di procedimento penale in concorso tra soggetti ritenuti responsabili del delitto di cessione, spaccio di sostanze stupefacenti e sfruttamento della prostituzione, conclusosi con decreto di archiviazione del Tribunale di Napoli, veniva riscontrata, nel periodo dal 15.05.2021 al 09.12.2021 assidua e amichevole frequentazione dell’Assistente della Polizia di Stato … con soggetti gravati da precedenti di polizia, per taluno dei quali lo stesso era aduso mettersi a disposizione, dietro accordo di compenso, quale tuttofare e autista per accompagnare donne ad appuntamenti concordati e nella piena consapevolezza di contesti di consumo di sostanza stupefacente, come emerge anche dalle immagini whattsApp e dalle conversazioni chat sulla propria utenza. Le condotte poste in essere dal predetto, di elevata gravità e avvenute mentre lo stesso era in congedo straordinario per malattia o aspettativa, si pongono in antitesi con i doveri previsti dal giuramento prestato all’Amministrazione della P.S. e al Regolamento di servizio, e ancor più risultano riprovevoli poiché condotte recidive da parte dell’Assistente …” (cfr. pag. 8 dell’all. n. 6 alla produzione della parte ricorrente del 15 novembre 2023).
E infine il Capo della Polizia, in qualità di Direttore Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, con il provvedimento n. -OMISSIS- del 4 agosto 2024 ha decretato la destituzione del sunnominato, ai sensi dell’art. 7, nn. 1,2 e 6 del d.P.R. n. 737 del 1981, “per i motivi contenuti nell’unita deliberazione del 17 luglio 2023, che si intendono integralmente trascritti” (cfr. il provvedimento di destituzione in all. n. 7 alla produzione della parte ricorrente del 15 novembre 2023).
2. Contro tale provvedimento l’interessato ha proposto allora la presente impugnativa, con la quale ha complessivamente lamentato, in sintesi:
- la violazione degli artt. 53, 60 e 63 del D.Lgs. n. 3 del 1957, nonché l’eccesso di potere e la manifesta sproporzione della sanzione;
- l’assenza di lesività dei fatti per l’immagine dell’Amministrazione;
- la violazione del principio di proporzionalità.
3. In resistenza al ricorso si è costituita in giudizio per il Ministero dell’Interno l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale ha eccepito l’infondatezza complessiva del gravame depositando una memoria e molteplici documenti.
4. La domanda di sospensione cautelare è stata respinta da questo Tribunale sulla base della seguente motivazione: «Ritenuto, al sommario scrutinio proprio di questa fase cautelare, che le censure dedotte avverso il provvedimento di destituzione non sembrano presentare gli elementi di consistenza necessari a giustificare la concessione della misura sospensiva richiesta;
Considerato, nondimeno, che l’incidenza estintiva del provvedimento impugnato sul rapporto di lavoro della parte ricorrente induce a ravvisare gli estremi per la fissazione sin d’ora, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., dell’udienza pubblica di discussione del ricorso nel merito» (T.A.R. Molise, ordinanza n. 132 del 15 dicembre 2023).
5. All’udienza pubblica del 9 ottobre 2024, udita la difesa erariale riportarsi ai propri scritti, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
6.1. Con la prima parte della presente impugnativa è stato censurato l’operato dell’Amministrazione nella parte in cui questa avrebbe male interpretato la pronuncia assolutoria emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, così “ritenendo accertati fatti in realtà solo paventati come possibili, ma mai accertati” (cfr. pag. 7 del ricorso): i fatti posti alla base del provvedimento, in realtà, sarebbero stati ricostruiti male, senza un’autonoma istruttoria e ignorando le deduzioni difensive formulate dall’interessato.
Le condotte vagliate dall’Amministrazione in sede disciplinare sarebbero state le stesse già analizzate dal giudice penale, l’indagine del quale avrebbe però chiarito “l’estraneità del medesimo rispetto ai reati ipotizzati, e si è conclusa con un provvedimento ampiamente assolutorio” (cfr. ricorso a pag. 9).
L’unico elemento emerso nel corso del giudizio penale, sempre secondo il ricorso, sarebbe consistito nello svolgimento da parte dell’odierno ricorrente, all’epoca, di un “doppio lavoro” (precisamente, come autista di un privato): ma in questa prospettiva la sua condotta, lungi dal poter configurare gli estremi per la destituzione, si sarebbe posta, al più, in violazione degli artt. 53, 60 e 63 del D.Lgs. n. 3 del 1957, e come tale sarebbe stata sanzionabile con lo scioglimento del rapporto di lavoro solo dopo una previa e formale diffida a far cessare la causa di incompatibilità, e con l’inutile successivo decorso del termine di quindici giorni.
Donde, sempre in tesi, anche l’assenza di profili di lesività all’immagine del Corpo di Polizia e la violazione del principio di proporzionalità.
6.2. Come sta per osservarsi, una simile impostazione non coglie però nel segno, non venendo nel caso di specie in rilievo la causa di scioglimento del rapporto di cui agli artt. 53, 60 e 63 del D.Lgs. n. 3 del 1957, bensì, come rettamente ritenuto dall’Amministrazione, la ben più grave ipotesi di cui all’art. 7, nn.1), 2) e 6), del d.P.R. n. 737 del 1981.
6.3. In proposito va premesso che in materia disciplinare l'Amministrazione esercita un'amplissima discrezionalità tecnica, sicché il Giudice amministrativo non può sindacare le valutazioni discrezionali compiute dall'organo disciplinare in ordine al livello di gravità delle infrazioni e alla conseguente sanzione da infliggere, e questo nemmeno sotto il profilo della loro aderenza al principio di proporzionalità, salvo che esse non siano addirittura affette da un palese travisamento dei fatti, una manifesta illogicità, o una notevole e evidente sproporzione e abnormità. Le norme relative al procedimento disciplinare, infatti, sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi, e, pertanto, spetta all'Amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità (cfr., ex aliis, Consiglio di Stato, sezione II, sentenze: 28 novembre 2023, n. 10177, 31 marzo 2023, n. 3325, 20 febbraio 2023, n. 1724, 7 novembre 2022, n. 9756, 14 giugno 2022, n. 4858, 20 maggio 2022, n. 4012 e 21 marzo 2022, n. 2004; Consiglio di Stato, sezione IV, sentenze 29 marzo 2021, n. 2629 e 22 marzo 2021, n. 2428).
6.4. Ciò premesso, si è già visto anche che nel caso di specie l’Amministrazione ha riscontrato, da parte dell’interessato, la violazione degli artt. 2 e 12 del d.P.R. n. 782 del 1985, e quindi gli estremi per la destituzione ai sensi dell’art. 7, nn. 1), 2) e 6), del d.P.R. n. 737 del 1981.
E sta ora per constatarsi che l’Amministrazione ha fornito prova, agli atti del giudizio, di aver espletato un’attività istruttoria esaustiva e immune da censure, valutando in autonomia la gravità dei fatti emersi nell’ambito delle parallele indagini penali e concludendo per la loro rilevanza ai fini della destituzione secondo un apprezzamento, ampiamente discrezionale, che nel caso concreto risulterà, in definitiva, immune da profili di irragionevolezza o di manifesta erroneità, in quanto coerente e proporzionato rispetto alla grave condotta recidiva serbata dall’interessato.
7. Giova ricordare che in base agli artt. 2 e 12 del d.P.R. n. 782 del 1985 il personale della Polizia di Stato deve prestare il relativo “giuramento” (art. 2), così assumendo i seguenti “doveri del personale”:
«1) non abusare a proprio vantaggio dell'autorità che deriva dalla funzione esercitata;2) non denigrare l'Amministrazione e i suoi appartenenti;3) non contrarre debiti senza onorarli e in nessun caso contrarne con i dipendenti o con persone pregiudicate o sospette di reato;4) non mantenere, al di fuori di esigenze di servizio, relazioni con persone che notoriamente non godono pubblica estimazione, non frequentare locali o compagnie non confacenti alla dignità della funzione;5) non frequentare senza necessità di servizio o in maniera da suscitare pubblico scandalo persone dedite ad attività immorali o contro il buon costume ovvero pregiudicate» (art. 12, d.P.R. n. 782/1985).
E la violazione dei citati “doveri assunti con il giuramento” milita tra le causali che possono essere assunte a base della sanzione della destituzione a norma dell’art. 7 del d.P.R. n. 737 del 1981, in tema di “Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti”, il quale dispone quanto segue:
«La destituzione consiste nella cancellazione dai ruoli dell'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza la cui condotta abbia reso incompatibile la sua ulteriore permanenza in servizio. La destituzione è inflitta: 1) per atti che rivelino mancanza del senso dell'onore o del senso morale; 2) per atti che siano in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento;3) per grave abuso di autorità o di fiducia; 4) per dolosa violazione dei doveri che abbia arrecato grave pregiudizio allo Stato, all'Amministrazione della pubblica sicurezza, ad enti pubblici o a privati; 5) per gravi atti di insubordinazione commessi pubblicamente o per istigazione all'insubordinazione; 6) per reiterazione delle infrazioni per le quali è prevista la sospensione dal servizio o per persistente riprovevole condotta dopo che siano stati adottati altri provvedimenti disciplinari; 7) per omessa riassunzione del servizio, senza giustificato motivo, dopo cinque giorni di assenza arbitraria. La destituzione è inflitta con le stesse modalità previste per la sospensione» (cfr. art. 7 del d.P.R. n. 737 del 1981).
8. Richiamati questi canoni normativi, deve osservarsi che il procedimento in contestazione è stato avviato dall’Amministrazione in seguito all’adozione, da parte del G.I.P. del Tribunale di Napoli, del decreto di archiviazione del procedimento penale instaurato nei confronti dell’odierna parte ricorrente in ordine ai reati di cui all’art. 110 del codice penale, art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope in concorso) e, infine, art. 3, comma 1, n. 8), della legge n. 75 del 1985 (Favoreggiamento della prostituzione) (cfr. all. n. 3 alla produzione della parte ricorrente del 15 novembre 2023).
Nel procedimento penale in questione lo stesso Pubblico Ministero aveva richiesto al G.I.P. di disporre l’archiviazione, sulla base della seguente motivazione: “Quanto all’acquisto e detenzione della sostanza stupefacente che si desume dalla estrapolazione della chat, non essendo emersi ulteriori elementi probatori, non si può escludere che possa ricorrere l’ipotesi di consumo di gruppo che implica l’irrilevanza penale del fatto (o nell’ipotesi di acquisto congiunto, o in quella di mandato all’acquisto collettivo ad uno dei consumatori); non si può infatti escludere che l’acquirente sia uno degli assuntori e che l’acquisto sia avvenuto sin dall’inizio per conto degli altri componenti del gruppo; appare inoltre certa sin dall’inizio l’identità del mandante e la sua manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all’acquisto” (cfr. all. n. 3 alla produzione della ricorrente del 15 novembre 2023).
9. L’Amministrazione, nel procedimento disciplinare, ha utilizzato quindi il materiale istruttorio acquisito già nel corso del citato procedimento penale, consistente prevalentemente nei verbali di trascrizione delle chat su WhatsApp che sono stati depositati dalla difesa erariale agli atti del presente giudizio al fine di corroborare la serietà degli addebiti mossi all’interessato (cfr. allegati nn. 3 e 4 alla produzione erariale del 6 dicembre 2023).
Il Ministero dell’Interno si è determinato a infliggere la destituzione in questa sede impugnata, dunque, solo dopo aver valutato il citato materiale istruttorio nell’ambito del proprio procedimento disciplinare all’uopo incardinato, al quale l’interessato ha avuto modo di partecipare esplicando le sue prerogative difensive.
9.1. Ai fini della presente disamina si rende allora opportuno procedere al richiamo testuale dei principali atti redatti nel corso dell’attività istruttoria condotta durante il procedimento disciplinare culminato con il provvedimento di destituzione impugnato, al fine precipuo di porne in risalto l’adeguatezza e l’esaustività.
9.2. Con la contestazione degli addebiti del 7 giugno 2023, la Questura di OMISSIS ha nel dettaglio rappresentato all’interessato quanto segue:
«dagli atti del procedimento penale … si evince che Ella ha posto in essere comportamenti evidenziabili come trasgressioni di norme disciplinari di particolare rilevanza. Infatti, dagli atti relativi al Procedimento Penale …., dal 15 maggio 2021 al 9 dicembre 2021, lasso di tempo in cui la S.V. ha fruito di un periodo di malattia (congedo straordinario ed aspettativa), avrebbe svolto un’attività a favore di un soggetto individuato, ottenendo dei compensi economici per le mansioni svolte. Nello specifico la S.V. avrebbe prelevato donne, da accompagnare presso l’abitazione di quest’ultimo, provvedendo per lo stesso anche all’acquisto di sostanza stupefacente. Tali condotte, pur non ritenute rilevanti dal punto di vista penale, tanto che il GIP … ha disposto l’ “Archiviazione” del procedimento, per l’Amministrazione della P.S. di cui Ella fa parte, costituiscono gravi trasgressioni di natura disciplinare, in particolare: “mancanza del senso dell’onore o del senso morale” e atti che “sono in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento”. Le reiterate condotte riprovevoli emerse nel corso delle attività di indagine, non sono adeguate al ruolo di Pubblico Ufficiale. Pertanto i suddetti comportamenti, violano, senza ombra di dubbio, quanto previsto dagli artt. 2 e 12 del D.P.R. nr. 782 del 28.10.1985 e configurano la fattispecie disciplinare prevista dall’art. 7 nr. 1, 2, 6, del D.P.R. nr. 737 del 25.10.1981» (cfr. all. n. 1 alla produzione della parte ricorrente del 15 novembre 2023).
9.3. L’interessato, dinanzi a tale contestazione, ha prodotto allora le proprie osservazioni a difesa della sua posizione, allegando in particolare che:
- «il procedimento penale, su richiesta del pubblico ministero, si è chiuso con l’archiviazione … Nel procedimento penale non si è quindi raggiunta alcuna certezza circa l’acquisto e l’uso … di sostanze psicotrope»;
- «il funzionario istruttore non ha svolto alcun accertamento in proprio, e gli addebiti mossi all’agente … si reggono quindi esclusivamente sugli atti dell’indagine svolta dal commissariato Posillipo di Napoli, che, come detto, si compendiano unicamente delle trascrizioni di chat di whatsapp … Sennonché da questa chat non è possibile ricavare alcuna certezza né in ordine al fatto che le donne accompagnate dal … presso l’abitazione del notaio fossero effettivamente delle escort, né in ordine al fatto che, per conto di quest’ultimo, egli acquistasse sostanze stupefacenti»;
- «Assenza dunque di prove certe in ordine agli addebiti, tant’è che lo stesso organo procedente non riesce ad andare al di là di un giudizio meramente dubitativo … Ed invero l’istruttore del procedimento neanche ha cura di indicare le frasi contenute nelle chat dalle quali ha tratto la convinzione che l’agente …. sia entrato in contatto con escort o sostanze stupefacenti. E questo impedisce al … d’offrire una propria versione circa l’esatto significato da attribuire alle sue conversazioni, e ciò pregiudica gravemente il suo diritto di difesa» (cfr. all. n. 4 alla produzione della ricorrente del 15 novembre 2023).
9.4. Una volta acquisite tali difese, il Funzionario che ha condotto l’attività istruttoria nell’ambito del procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 737 del 1981, ha relazionato quanto segue:
- «L’attività istruttoria si è incentrata sull’analisi dei contatti tra … e … nelle chat di riferimento e, dal tenore delle loro conversazioni, che vanno dal 15.05.2021 al 09.12.2021, si evidenzia che tra i due vi è un rapporto di natura confidenziale di uno scambio di messaggi quotidiani. Le conversazioni vertono in particolare, sull’attività di “autista a noleggio”; infatti si comprende che tra i due c’è uno scambio di clienti, nonché scambio di autovetture al fine di accompagnarli. Dalla conversazione whatsapp emerge, altresì, che il … intrattiene rapporti con tale “-OMISSIS-”, identificato poi per …, che svolge la professione di notaio in … dallo scambio di messaggi … risulta inconfutabilmente uomo di fiducia di …., concordando dei compensi economici per le mansioni svolte, consistenti in particolare nel prelevare ragazze poi accompagnarle presso la sua abitazione ed anche ad eventi e feste»;
- «Le chat … non lasciano spazio a dubbi sulle trasgressioni dell’inquisito ovvero sulla immoralità della sua condotta con riferimento al DPR 737/81 e al Regolamento di Servizio degli appartenenti all’Amministrazione di P.S. DPR 782/85»;
- «Dalle chat intercorse con … emerge che l’Assistente … Alterna il suo mettersi a disposizione del notaio dietro remunerazione mentre si trova in congedo straordinario per malattia o in aspettativa»;
- «Altre chat contengono conversazioni e foto afferenti l’ipotesi di “consumo di gruppo” e l’ipotesi di acquisto congiunto, con “mandato all’acquisto collettivo ad uno dei consumatori”, riportate nella richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero, laddove la Procura ha valutato l’irrilevanza penale ma non certo quella disciplinare …»;
- «Ѐ inconfutabilmente emerso che il … ha intrattenuto assidui e confidenziali rapporti, senza che ve ne fossero esigenze di servizio, con soggetti aventi, all’epoca dei fatti avvenuti, pregiudizi di polizia, e si è reso disponibile, dietro concordato compenso, a essere il “tuttofare” del professionista individuato nell’attività d’indagine; inoltre, emerge chiaramente il fatto che, quale agente di polizia giudiziaria, abbia avuto piena cognizione e contatto con ambienti legati al consumo e spaccio di stupefacenti (come si evince anche dalle immagini fotografiche scambiate in chat …), senza per ciò attivare alcun intervento neanche informativo presso l’Autorità Giudiziaria o altro orfano investigativo»;
- «Ѐ da sottolineare che il percorso di carriera del …, è stato segnato da svariati precedenti disciplinari: richiami scritti, pena pecuniaria, deplorazione e sospensione dal servizio; ciò denota una personalità incline ad assumere uno stile di vita non conforme a quella del “poliziotto” che incentra le sue azioni in conformità ai principi di “correttezza”, “onestà”, “moralità” e “irreprensibilità”. Dalla lettura degli atti si evince che l’incolpato assume sovente comportamenti di elevata gravità che violano le norme del Regolamento di Disciplina e di Servizio, e che per talune sue condotte riprovevoli lo stesso sia recidivo mostrandosi, pertanto, anche poco incline a cambiare la sua condotta»;
- «Il predetto ha riportato le seguenti sanzioni disciplinari:
RICHIAMO SCRITTO … “contravvenendo ad una disposizione interna … non comunicava all’ufficio competente la propria indisponibilità al servizio per malattia” … commessa in data 08.07.2005.
RICHIAMO SCRITTO …. “in aspettativa per malattia è risultato assente alla visita medica di controllo durante le fasce orarie di reperibilità. Al riguardo non forniva giustificazioni adeguate … commessa in data 18.11.2015 …
DEPLORAZIONE … quand’era sospeso dal servizio, si è recato … nei pressi dell’abitazione dove si trovavano i suoi familiari … iniziando ad urlare, a proferire minacce contro i parenti, e a lanciare pezzi di legno e una pietra contro la finestra dell’abitazione, cagionandone la rottura, per motivi legati a contrasti familiari dovuti soprattutto, ma non solo, a problemi di carattere economico e a richieste di denaro avanzate dallo stesso … accertata in data 1.07.2016.
SOSPENSIONE DAL SERVIZIO per mesi 6 (SEI) … per avere costanti e provati rapporti con persone dedite ad attività immorali o contro il buon costume, senza necessità di servizio ed in maniera da suscitare pubblico scandalo, ovvero frequenta volontariamente ed assiduamente soggetti dediti abitualmente ad attività di prostituzione e di spaccio di sostanze stupefacenti; rendendosi disponibile a qualsiasi ora della notte ad accompagnare persone a lui conosciute al fine di avere la possibilità di incontrarsi con donne di dubbia moralità e notoriamente dedite all’attività di prostituzione … all’epoca dei fatti, era in congedo straordinario per malattia … accertata il 18.10.2016.
PENA PECUNIARIA … mentre si trovava … libero dal servizio poiché in aspettativa per malattia, dopo essersi qualificato quale appartenente alla Polizia di Stato, richiedeva al personale del Commissariato di P.S. … di evitare di procedere ai sensi del C.d.S. nei confronti di sua parente … accertata in data 27.08.2019.
DEPLORAZIONE … libero dal servizio, mentre si trovava in compagna di altre persone, maneggiando con negligenza, imprudenza e imperizia la pistola di ordinanza, causava accidentalmente un colpo restando ferito alla mano sinistra… accertata in data 24.10.2017»;
- «CONGEDO STRAORDINARIO ED ASPETTATIVA FRUITI NEL PERIODO PRESO IN CONSIDERAZIONE DALLE CHAT:
Nell’anno 2020 ha fruito di giorni 123 di c.s. ed aspettativa per malattia;
Nell’anno 2021 ha fruito di giorni 232 di c.s. ed aspettativa per malattia.
Inoltre, per completezza di informazione, si rappresenta che:
Nell’anno 2022 ha fruito di giorni 210 di c.s. ed aspettativa;
Nell’anno 2023 (nel periodo gennaio/aprile) di giorni 104 di c.s. ed aspettativa» (cfr. all. n. 5 alla produzione di parte ricorrente del 15 novembre 2023).
9.5. Sulla base di questa attività istruttoria il Consiglio Provinciale di Disciplina ha adottato, infine, la delibera del 17 luglio 2023, con la quale ha proposto, votando all’unanimità dei suoi componenti, che all’interessato venisse inflitta la sanzione della destituzione.
9.5.1. La citata delibera è stata assunta sulla scorta delle premesse di seguito riportate:
«ASCOLTATE In sede di audizione dell’incolpato le argomentazioni addotte dallo stesso, il quale, nel confermare le frequentazioni con.., gravato di precedenti di polizia, e il notaio … e il contenuto delle chat acquisito dall’attività investigativa, dichiara:
-che le immagini ritraenti sostanza bianca definita -OMISSIS-, pose su bilancino e procurate dal …, nonché foro di strisce di polvere bianca, ritraggono in realtà CBD, dunque, a suo dire sostanza legalmente in commercio, acquistata presso una sala giochi a lui nota e che il predetto termine “-OMISSIS-” costituisce il soprannome dello stesso…;
- Che i termini “versamento” e “licenza” afferiscono in realtà a versamenti di quantità ingenti di denaro per conto del notaio con ciò non percependo neanche l’obbligo cui è tenuto un agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, cui è richiesta una maggiore diligenza e attenzione rispetto al quisque de populo nel prestarsi ad operazioni non chiare;
- Ammette di essersi posto in disponibilità del … e del notaio per accompagnare anche di notte ragazze al termine di feste o clienti, assedendo di aver aderito ad una presunta associazione di amici, non entrando nel merito delle chiare immagini fotografiche di donne discinte o dei messaggi delle chat di chiaro tenore sessuale, così come riguardo ai compensi ricevuti che sostiene essere rimborsi del carburante.
Infine l’Assistente … afferma davanti al Collegio che le frequentazioni erano finalizzate a una prospettiva di futuro lavoro in caso di destituzione che lo stesso riteneva certa dopo l’istruzione del Procedimento disciplinare da parte della Questura di Reggio Calabria, che a, suo dire, lo avrebbe messo in difficoltà economiche» (cfr. pag. 4 dell’allegato n. 6 alla produzione del ricorrente del 15 novembre 2023).
9.5.2. Il Collegio di Disciplina, nell’esaminare la posizione dell’interessato, ha svolto dunque le seguenti considerazioni:
- «CONSIDERATO Che, pur non costituendo oggetto dell’odierno procedimento disciplinare le condotte di traffico di sostanze stupefacenti (ex art. 73 L.309/90) e di sfruttamento/induzione alla prostituzione ex art. 3 L.75/78, oggetto del procedimento penale che ha coinvolto l’incolpato e considerato che da quest’ultimo, comunque definito, emergono fatti e circostanze che rendono l’appartenente passibile di sanzioni disciplinari…» (pag. 5 della citata delibera);
- «VALUTATI Pertanto nel merito degli atti assunti l’evidenza di gravi condotte di rilievo etico-disciplinare inconfutabilmente ascrivibili al… e in particolare che: - nel periodo dal 15 maggio 2021 al 9 dicembre 2021 … quest’ultimo abbia intrattenuto rapporto confidenziale, documentato dalle chat whattsApp, con soggetti gravati da pregiudizi di polizia, senza che ve ne fossero motivi di servizio e ponendo in essere comportamenti non conformi al decoro di un appartenente all’Amministrazione di P.S.; - sono emersi con evidenza cointeressi tra i soggetti coinvolti nell’indagine e segnatamente l’impiego continuativo del poliziotto, dietro corresponsione di compensi, quale tuttofare e autista – accompagnatore di donne per incontri con un noto professionista di Napoli, mentre lo stesso trovavasi assente dal servizio in congedo straordinario per malattia o aspettativa. Condotte di responsabilità, queste ultime, che il … in sede di audizione ha parzialmente ammesso, ma fornendo anche versioni poco credibili degli eventi e non suffragate da ulteriori nuovi elementi a suo sostegno; - Si è avuta evidenza, anche dalle immagini fotografiche documentate dalla polizia giudiziaria, di contenuti che non lasciano dubbi sulle trasgressioni dell’inquisito ovvero sulla immoralità della sua condotta: in particolare il fatto che, nonostante la sua qualifica di agente di polizia giudiziaria, abbia avuto piena cognizione e continui contatti con ambienti legati al consumo e spaccio di stupefacenti …., senza per ciò attivare alcun intervento neanche informativo presso l’Autorità Giudiziaria» (cfr. pag. 6 della citata delibera);
- «TENUTO CONTO Che tra i numerosi precedenti disciplinari già inflitti all’incolpato emerge specifico provvedimento di sospensione dal servizio per un periodo di 6 (sei) mesi … “per avere costanti e provati rapporti con persone dedite ad attività immorali o contro il buon costume, senza necessità di servizio ed in maniera da suscitare pubblico scandalo, ovvero frequenta volontariamente ed assiduamente soggetti dediti abitualmente ad attività di prostituzione e di spaccio di sostanze stupefacenti; rendendosi disponibile a qualsiasi ora della notte ad accompagnare persone a lui conosciute al fine di avere la possibilità di incontrarsi con donne di dubbia moralità e notoriamente dedite all’attività di prostituzione … all’epoca dei fatti, era in congedo straordinario per malattia… La recidiva delle analoghe condotte di assidua frequentazione con soggetti dediti abitualmente ad attività di prostituzione e di spaccio di sostanze stupefacenti consentono pertanto oggi di configurare l’ipotesi disciplinare anche dell’art. 7 punto 6 D.P.R. 737/81, in quanto risultano reiterate le infrazioni per le quali è prevista la sospensione dal servizio o per persistente riprovevole condotta dopo che siano stati adottati altri provvedimenti disciplinari» (cfr. pag. 7 della citata delibera);
- «CONSIDERATO che la sanzione disciplinare della destituzione è la logica conseguenza della constatata irriducibilità di un trasgressore abituale, completamente sottrattosi ai vincoli della disciplina e del servizio e, pertanto, incompatibile con l’Istituzione, per aver dimostrato un netto rifiuto dei propri doveri, apparendo, quindi irrecuperabile» (cfr. pag. 8 della Delibera).
9.5.3. Il Collegio di Disciplina, a quel punto, ha proposto e deliberato la sanzione della destituzione con la seguente motivazione: «A seguito dell’attività investigativa condotta nell’ambito di procedimento penale in corso tra soggetti ritenuti responsabili del delitto di cessione, spaccio di sostanze stupefacenti e sfruttamento della prostituzione, conclusosi con decreto di archiviazione del Tribunale di Napoli, veniva riscontrata, nel periodo dal 15.05.2021 al 09.12.2021 assidua e amichevole frequentazione dell’Assistente della Polizia di Stato … con soggetti gravati da precedenti di polizia, per taluno dei quali lo stesso era aduso mettersi a disposizione, dietro compenso, quale tuttofare e autista per contesti di consumo di sostanza stupefacente, come emerge anche dalle immagini di whattsApp e dalle conversazioni chat sulla propria utenza. Le condotte poste in essere dal predetto, di elevata gravità e avvenute mentre lo stesso era in congedo straordinario per malattia o aspettativa, si pongono in antitesi con i doveri previsti dal giuramento prestato all’Amministrazione della P.S. e al Regolamento di servizio, e ancor di più risultano riprovevoli poiché condotte recidive da parte dell’Assistente …» (pag. 8 della delibera).
9.6. Infine il provvedimento del Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza del 17 luglio 2023, tenendo espressamente conto di tutta quanta l’attività istruttoria dianzi richiamata, ha concluso:
«…che dalle indagini inerenti al citato procedimento penale, è emerso che il … nel periodo compreso tra maggio e dicembre 2021, ha svolto attività di factotum a favore di un professionista con il quale intratteneva un rapporto di amicizia nonché lavorativo;
…che l’incolpato, dietro compenso economico, ha svolto il lavoro di autista, provvedendo a prelevare e successivamente accompagnare diverse ragazze, tra le quali anche escort, presso l’abitazione del citato professionista ovvero presso feste private o eventi;
…che il dipendente, nella sua qualità di tuttofare, unitamente ad altro soggetto, ha acquistato sostanza stupefacente che successivamente cedeva al citato professionista;
…che il pubblico ministero, pur richiedendo l’archiviazione del procedimento penale, non ha escluso l’assunzione da parte dell’incolpato della sostanza stupefacente acquistata;
…che il … nel corso della trattazione orale, ha confermato il contenuto delle chat come documentato dall’inchiesta disciplinare, dichiarando di aver svolto attività lavorativa a favore di un professionista di sua conoscenza, poiché convinto che sarebbe stato destituito dall’Amministrazione di pubblica sicurezza;
…che con il proprio comportamento il … abbia evidenziato profondo sprezzo per lo sforzo profuso da tutti gli operatori di polizia che, con sacrifici ed indiscutibili rischi personali, sono impegnati quotidianamente nell’attività di contrasto al pernicioso fenomeno della diffusione di sostanze stupefacenti;
…che gli atti compiuti dall’incolpato sono particolarmente gravi perché la loro commissione ha evidenziato nello stesso la più assoluta mancanza del senso dell’onore e della morale;
…che la condotta posta in essere dal dipendente, valutata anche alla luce dei precedenti disciplinari e di servizio, sia sintomatica di un modello comportamentale profondamente distante dal sistema valoriale dell’Amministrazione della pubblica sicurezza nonché di una palese riottosità nel recepire ed eseguire i delicati compiti correlati al suo status di poliziotto;
…che la condotta tenuta dal … anche alla luce delle pregresse sanzioni disciplinari (2 richiami scritti, 1 pena pecuniaria, 2 deplorazioni e 1 sospensione dal servizio per mesi 6) sia sintomatica di un suo evidente rifiuto all’adempimento dei doveri derivanti dall’appartenenza ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza;
…che il vincolo fiduciario con l’Amministrazione sia, ormai, irrimediabilmente compromesso e che non sussistano motivi per discostarsi dal deliberato del predetto Consiglio» (cfr. all. n. 7 “provvedimento di destituzione” alla produzione della parte ricorrente del 15 novembre 2023).
10. Da tutto quanto sopra richiamato emergono allora con immediatezza sia l’esaustività dell’attività istruttoria posta a base del provvedimento impugnato, sia la serietà e la solidità degli addebiti contestati dall’Amministrazione all’interessato.
10.1. E proprio la serietà e solidità degli addebiti inducono il Tribunale a ritenere esente dalle censure sollevate dal ricorso il giudizio tecnico-discrezionale posto a base della destituzione.
La tesi difensiva sostenuta dalla ricorrente, per tentare di confutare nel merito i citati addebiti disciplinari, ha proposto una diversa ricostruzione dei fatti emersi dalle chat di WhatsApp.
Secondo il ricorso, in particolare:
- la polvere bianca fotografata sul bilancino non sarebbe stata una sostanza stupefacente;
- le donne fotografate e accompagnate, lungi dall’essere delle escort, sarebbero appartenute ad una associazione di amici;
- per il menzionato notaio, infine, l’interessato si sarebbe limitato a fare da autista, in favore suo e dei suoi clienti, e ad eseguire versamenti bancari su suo incarico.
Ma una simile ricostruzione, oltre ad essere sfornita di elementi di riscontro di sorta (il che sarebbe già ampiamente sufficiente a disattenderla), è anche incoerente con il contenuto e il complessivo tenore delle chat, che la smentiscono.
Al contrario di quanto sostenuto nel ricorso, infatti, il contesto nel quale l’interessato era solito muoversi non denotava attenzione alcuna né preoccupazioni di sorta per i doveri propri del personale appartenente al Corpo di Polizia, di contro sistematicamente ignorati e contraddetti: onde già per questo deve escludersi il profilarsi in questa sede di profili di irragionevolezza o di erroneità dell’azione amministrativa, la quale risulta pertanto esente da vizi.
Sotto questo profilo, infatti, va ribadito come l'Amministrazione eserciti in materia un'amplissima discrezionalità tecnica, sicché il Giudice amministrativo non può sindacare le valutazioni discrezionali compiute dall'organo disciplinare nemmeno sotto il profilo del rispetto del principio di proporzionalità le quante volte non emergano, in concreto, elementi di palese travisamento dei fatti, manifesta illogicità, notevole e evidente sproporzione e abnormità (cfr., ex aliis, Consiglio di Stato, sezione II, sentenze: 28 novembre 2023, n. 10177, 31 marzo 2023, n. 3325, 20 febbraio 2023, n. 1724, 7 novembre 2022, n. 9756, 14 giugno 2022, n. 4858, 20 maggio 2022, n. 4012 e 21 marzo 2022, n. 2004; Consiglio di Stato, sezione IV, sentenze 29 marzo 2021, n. 2629 e 22 marzo 2021, n. 2428).
10.2. In senso contrario alle prospettazioni ricorsuali non può non essere valorizzata, inoltre, a sostegno della plausibilità degli apprezzamento dell’Amministrazione, la circostanza che l’interessato non risultava affatto nuovo a condotte quali quelle formanti materia della contestazione del 7 giugno 2023.
Il foglio matricolare allegato agli atti del presente giudizio, infatti, documenta come l’odierno ricorrente fosse stato già sottoposto per ben due volte a procedimenti penali per i reati di cui agli artt. 110 c.p. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (per fatti risalenti al 2010 e al 2017) (cfr. all. n. 7 “All.7RichiestaFoglioMatricolare compressed.pdf” alla produzione erariale del 6 dicembre 2023, pagine 5 e 7). E i relativi giudizi, sebbene culminati nell’assoluzione dell’imputato, comunque denotavano un certo grado di familiarità dell’interessato con quel tipo di relazioni e comportamenti controindicati.
Dai complessivi precedenti di servizio, a ben guardare, emerge poi, più ampiamente, l’irriducibile propensione dell’interessato alla reiterazione di certe condotte, effettivamente inconciliabile con il sistema di valori che avrebbero dovuto ispirarlo in qualità di appartenente al Corpo della Polizia di Stato.
10.3. D’altro canto, l’irrilevanza penale della condotta non vale di certo ad escludere la sua possibile rilevanza disciplinare.
Va, infatti, rammentato che finanche i contegni assunti nella sfera privata dagli appartenenti alle forze dell'ordine possono assumere rilevanza disciplinare, in quanto, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d.P.R. n. 782/1985, "Il personale anche fuori servizio deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni", cosicché "L'appartenenza al Corpo di Polizia impone di uniformare la propria condotta, anche al di fuori servizio, ad uno stile di vita che sia irreprensibile quanto al decoro, all'immagine offerta ai consociati, all'osservanza dei valori ordinariamente percepiti dalla comunità sociale" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 28 novembre 2023, n. 10177; Sez. VI, 4 luglio 2011, n. 3963).
E tanto vale a maggior ragione nel caso di specie, dove la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, lungi dallo smentire il fatto dell’acquisto di sostanze stupefacenti, si è limitata a motivare l’irrilevanza penale di un simile acquisto in quanto verosimilmente inquadrabile “o nell’ipotesi di acquisto congiunto, o in quella di mandato all’acquisto collettivo ad uno dei consumatori”, non potendosi escludere “che l’acquirente sia uno degli assuntori e che l’acquisto sia avvenuto sin dall’inizio per conto degli altri componenti del gruppo” (cfr. all. n. 3 alla produzione della parte ricorrente del 15 novembre 2023).
10.4. Tutto ciò delineato, nel caso di specie non si riscontra alcuna abnormità o sproporzione nella valutazione dell’Amministrazione, perfettamente aderente ai fatti e congrua rispetto alla gravità della condotta, tenuto conto anche dei precedenti disciplinari che avevano già colpito l'interessato senza alcun effetto di emenda.
La sanzione della destituzione è stata dunque correttamente motivata, e la sua irrogazione non risulta affetta da vizi di irragionevolezza o abnormità di sorta, anche alla luce del fatto che da parte ricorrente non è stato addotto alcun fattore suscettibile di essere riguardato quale fattore di mitigazione della responsabilità disciplinare emersa.
11. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, risultando le censure ricorsuali nel loro complesso tutte infondate, il gravame va in conclusione respinto.
12. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidandole nella somma di euro 2.000,00 (duemila,00), oltre agli accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Luigi Lalla        Nicola Gaviano
         
         
         
         
         
IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

 

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