Tar 2025- Il TAR, con la presente ordinanza, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che sono stati collocati nell'elenco del personale promosso alla qualifica di Ispettore della Polizia di Stato in relazione allo scrutinio per merito assoluto riferito al 31 dicembre 2021. Questo provvedimento risponde alla necessità di garantire una completa partecipazione al procedimento di tutti i soggetti che potrebbero essere influenzati dall'esito della decisione.
L'integrazione del contraddittorio è un principio fondamentale del diritto amministrativo, che garantisce che tutte le persone direttamente interessate da un provvedimento abbiano la possibilità di intervenire e difendersi, al fine di rispettare il diritto alla partecipazione e al contraddittorio. In questo caso, il ricorrente è stato incaricato di notificare il ricorso a tutti i soggetti inclusi nell’elenco, ossia coloro che sono stati promossi alla qualifica di Ispettore, i quali potrebbero avere un interesse diretto nella causa.
Vista la grande quantità di soggetti da coinvolgere, il TAR ha ritenuto che la notifica possa avvenire mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Interno, che dovrà riportare un sunto del ricorso e degli estremi della decisione, nonché l'indicazione nominativa di tutti i soggetti coinvolti. In tal modo si favorisce una comunicazione tempestiva ed efficace, riducendo i tempi e i costi legati alle notifiche individuali tradizionali, pur rispettando il principio di conoscenza della causa da parte di tutti i soggetti interessati.
Il termine per l’integrazione del contraddittorio è stato fissato in 60 giorni (trentacinque giorni), a partire dalla data di notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Inoltre, la parte ricorrente dovrà, entro 10 giorni dal completamento della notifica, depositare la documentazione attestante l’effettiva esecuzione dell’incarico di notifica, in modo da garantire la regolarità formale dell’iter procedurale.
In sintesi, la decisione del TAR mira a garantire un giusto processo, assicurando che tutte le persone coinvolte nel ricorso abbiano la possibilità di partecipare al procedimento, rispettando i diritti di difesa e assicurando la trasparenza e la correttezza del procedimento amministrativo.
Pubblicato il 05/02/2025
N. 02710/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12507/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 12507 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OMISSIS OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato .., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
OMISSIS OMISSIS, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Nota N. 333-ISP/1/SEZ.2/UPC con data di protocollo, e relativa relata di notifica del 27 luglio 2022, con cui il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha comunicato al Vice Ispettore sig. OMISSIS OMISSIS l'esclusione dallo scrutinio per merito assoluto, riferito al 31 dicembre 2021, per l'avanzamento alla qualifica di ispettore , «ai sensi del combinato disposto dell'art. 61, comma 1 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, in relazione all'art. 6 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 in quanto destinatario della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio irrogata in data 30 settembre 2016»;
- della Delibera della Commissione per il personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e relativi allegati assunta nella seduta del 21 giugno 2022 conosciuta successivamente in sede di accesso agli atti, con cui, tra l'altro, viene disposta l'esclusione dallo scrutinio del vice ispettore OMISSIS OMISSIS e adottati gli Elenchi degli esclusi e dei promossi, parimenti impugnati;
- della Nota N. 333-ISP/I/SEZ.2/UPC con data di protocollo, comunicata ai difensori a mezzo pec del 12 agosto 2022, con cui il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato conferma quanto deliberato dalla Commissione per il personale del ruolo ispettori nella seduta del 21 giugno 2022 comprensiva di allegati, parimenti impugnati ove occorra per quanto di ragione e nei limiti di lesività: - Circolare ministeriale n. 333/ISP/ISEZ2/UPC del 28.3.2022; - Delibera della Commissione del 18.3.2022 approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7 maggio 2021; Delibera della Commissione del 21.6.22 con allegati l'Elenco del personale promosso e l'Elenco del personale escluso (Allegato B - Sez. 2 – “Elenco del personale escluso ai sensi degli artt. 61 del dPR 335/82 e 6 del dPR 737/81”) in cui, tra l'altro, si indica come data della sanzione il 30.09.2016 anch'essi qui tutti impugnati nella misura ed in ragione dell'interesse e della loro lesività
nonché
di ogni altro ulteriore atto e/o provvedimento, anche tacito, presupposto, preparatorio, coevo, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuti, nella misura in cui lesivi degli interessi del ricorrente e comunque incompatibili con le richieste di cui al presente ricorso, ivi compresi, tra gli altri, per quanto di ragione e nella misura in cui lesivi, tutti gli atti e provvedimenti richiamati nei suddetti provvedimenti, anche sconosciuti, ivi compresi:
- per quanto occorrer possa in ogni caso, se ed in quanto lesive e nei limiti dell'interesse della comunicazione della Questura di Roma, Cat.B1a.nr.1.2.7.2/02/I del 29.3.2022 conosciuta successivamente in sede di accesso agli atti con cui si avvia l'iter procedimentale degli scrutini per merito assoluto, a ruolo aperto, riferiti al 31.12.21, conosciuta successivamente in sede di accesso agli atti; della Nota della Questura di Roma – Ufficio Personale Cat. B1a.1.2.7/MIPG/PERS con data di protocollo, conosciuta successivamente in sede di accesso agli atti e, sempre nella misura di lesività e di interesse, di tutti gli atti dello scrutinio, anche non conosciuti, ivi compresi, il Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, del 13 aprile 1988, registrato alla Corte dei Conti il 22 giugno 1988, reg. 22, interno, foglio n. 304, e modificata nella composizione con successivi decreti nonché ulteriori sue successive integrazioni e modifiche, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del suddetto scrutinio;
- di tutti i giudizi, le schede personali e di valutazione nonché i verbali relativi del ricorrente, se ed ove formati ed intervenuti, anche non conosciuti e/o non trasmessi in sede di accesso agli atti
nonché per l'accertamento / la declaratoria / la condanna anche in forma specifica ex art. 30, c.p.a.
- del diritto del ricorrente ad essere ammesso allo scrutinio de quo;
- dell'Amministrazione resistente all'attribuzione al ricorrente di un legittimo giudizio positivo sul possesso dei requisiti per la promozione alla qualifica di Ispettore ed all'adozione del conseguente provvedimento di ammissione allo scrutinio, promozione e utile inserimento nell'elenco dei promossi alla qualifica di ispettore;
- dell'Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi nessuno escluso ed ivi compresi i danni subiti e subendi a causa della mancata ammissione/valutazione/promozione/inserimento nell'elenco dei promossi;
nonché in ogni caso per la condanna
ove occorra e comunque in via subordinata, al pagamento del relativo danno pecuniario, con interessi e rivalutazione come per legge
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20 maggio 2024:
per l'annullamento e/o riforma,
a - della Nota N. 333-ISP/1/SEZ.2/UPC con data di protocollo, e relativa relata di notifica del 10 aprile 2024, del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, avente ad oggetto «vice ispettore della Polizia di Stato OMISSIS OMISSIS, nato il 15 giugno 1973. Promozione alla qualifica di ispettore della Polizia di Stato» per quanto di ragione e nei limiti dell'interesse, limitatamente alla decorrenza dal 1.1.2022 della qualifica di ispettore della P.d.S. del vice ispettore della Polizia di Stato OMISSIS OMISSIS e nella parte in cui è stata confermata l'esclusione del OMISSIS dallo scrutinio precedente per merito assoluto, a ruolo aperto, riferito al 31 dicembre 2021;
b - dell'ivi menzionato Decreto del Capo della Polizia di Stato – Direttore Generale della pubblica Sicurezza datato 19 febbraio 2024, non conosciuto nei suoi esatti contenuti, per quanto di ragione e nei limiti dell'interesse, limitatamente alla decorrenza dal 1.1.2022 della qualifica di ispettore della P.d.S. del vice ispettore della Polizia di Stato OMISSIS OMISSIS e nella parte in cui è stata confermata l'esclusione del OMISSIS dallo scrutinio precedente per merito assoluto, a ruolo aperto, riferito al 31 dicembre 2021;
c - ove occorra, nei limiti dell'interesse e per quanto di ragione, della Nota 333/ISP/Sez.2/UPC con data di protocollo - Rif. Prot. n. 15765 del 29.12.2023, del Ministero dell'Interno – D.P.S. – Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato conosciuta successivamente, limitatamente alla decorrenza dal 1.1.2022 della qualifica di ispettore della P.d.S. del vice ispettore della Polizia di Stato OMISSIS OMISSIS e nella parte in cui è stata confermata l'esclusione del OMISSIS dallo scrutinio precedente per merito assoluto, a ruolo aperto, riferito al 31 dicembre 2021;
d - della Delibera della Commissione per il personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e relativi allegati e/o verbali, assunta nella seduta del 13 dicembre 2023, non conosciuta, nei limiti dell'interesse e per quanto di ragione, limitatamente alla decorrenza dal 1.1.2022 della qualifica di ispettore della P.d.S. del vice ispettore della Polizia di Stato OMISSIS OMISSIS e nella parte in cui è stata confermata l'esclusione del OMISSIS dallo scrutinio precedente per merito assoluto, a ruolo aperto, riferito al 31 dicembre 2021;
e - ove occorra per quanto di ragione e nei limiti dell'interesse, i criteri di massima adottati/deliberati e approvati dal Consiglio di Amministrazione per gli affari della Polizia di Stato relativi alla seduta del 13/12/2023 limitatamente alla decorrenza dal 1.1.2022 della qualifica di ispettore della P.d.S. del vice ispettore della Polizia di Stato OMISSIS OMISSIS e nella parte in cui è stata confermata l'esclusione del OMISSIS dallo scrutinio precedente per merito assoluto, a ruolo aperto, riferito al 31 dicembre 2021;
f - ancora ove occorra per quanto di ragione e nei limiti dell'interesse la graduatoria/elenco dei promossi;
nonché
g- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, anche tacito, presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto, nella misura in cui lesivi degli interessi del ricorrente e comunque incompatibili con le richieste di cui all'impugnazione, ivi compresi tutti quelli già impugnati con il ricorso principale che qui nuovamente si impugnano e di seguito si indicano ritrascritti:
- della Nota N. 333-ISP/1/SEZ.2/UPC con data di protocollo, e relativa relata di notifica del 27 luglio 2022, con cui il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha comunicato al Vice Ispettore sig. OMISSIS OMISSIS l'esclusione dallo scrutinio per merito assoluto, riferito al 31 dicembre 2021, per l'avanzamento alla qualifica di ispettore , «ai sensi del combinato disposto dell'art. 61, comma 1 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, in relazione all'art. 6 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 in quanto destinatario della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio irrogata in data 30 settembre 2016»;
- della Delibera della Commissione per il personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e relativi allegati assunta nella seduta del 21 giugno 2022 conosciuta successivamente in sede di accesso agli atti, con cui, tra l'altro, viene disposta l'esclusione dallo scrutinio del vice ispettore OMISSIS OMISSIS e adottati gli Elenchi degli esclusi e dei promossi, parimenti impugnati;
- della Nota N. 333-ISP/I/SEZ.2/UPC con data di protocollo, comunicata ai difensori a mezzo pec del 12 agosto 2022, con cui il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato conferma quanto deliberato dalla Commissione per il personale del ruolo ispettori nella seduta del 21 giugno 2022 comprensiva di allegati, parimenti impugnati ove occorra per quanto di ragione e nei limiti di lesività: - Circolare ministeriale n. 333/ISP/ISEZ2/UPC del 28.3.2022; - Delibera della Commissione del 18.3.2022 approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7 maggio 2021; Delibera della Commissione del 21.6.22 con allegati l'Elenco del personale promosso e l'Elenco del personale escluso (Allegato B - Sez. 2 – “Elenco del personale escluso ai sensi degli artt. 61 del dPR 335/82 e 6 del dPR 737/81”) in cui, tra l'altro, si indica come data della sanzione il 30.09.2016 anch'essi qui tutti impugnati nella misura ed in ragione dell'interesse e della loro lesività
nonché
di ogni altro ulteriore atto e/o provvedimento, anche tacito, presupposto, preparatorio, coevo, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuti, nella misura in cui lesivi degli interessi del ricorrente e comunque incompatibili con le richieste di cui al presente ricorso, ivi compresi, tra gli altri, per quanto di ragione e nella misura in cui lesivi, tutti gli atti e provvedimenti richiamati nei suddetti provvedimenti, anche sconosciuti, ivi compresi:
- per quanto occorrer possa in ogni caso, se ed in quanto lesive e nei limiti dell'interesse della comunicazione della Questura di Roma, Cat.B1a.nr.1.2.7.2/02/I del 29.3.2022 conosciuta successivamente in sede di accesso agli atti con cui si avvia l'iter procedimentale degli scrutini per merito assoluto, a ruolo aperto, riferiti al 31.12.21, conosciuta successivamente in sede di accesso agli atti; della Nota della Questura di Roma – Ufficio Personale Cat. B1a.1.2.7/MIPG/PERS con data di protocollo, conosciuta successivamente in sede di accesso agli atti e, sempre nella misura di lesività e di interesse, di tutti gli atti dello scrutinio, anche non conosciuti, ivi compresi, il Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, del 13 aprile 1988, registrato alla Corte dei Conti il 22 giugno 1988, reg. 22, interno, foglio n. 304, e modificata nella composizione con successivi decreti nonché ulteriori sue successive integrazioni e modifiche, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del suddetto scrutinio;
- di tutti i giudizi, le schede personali e di valutazione nonché i verbali relativi del ricorrente, se ed ove formati ed intervenuti, anche non conosciuti e/o non trasmessi in sede di accesso agli atti
nonché per l'accertamento / la declaratoria / la condanna anche in forma specifica ex art. 30, c.p.a.
- del diritto del ricorrente all'ammissione allo scrutinio riferito al 31.12.2021;
- della condanna dell'Amministrazione resistente all'attribuzione al ricorrente di un legittimo giudizio positivo sul possesso dei requisiti per la promozione alla qualifica di Ispettore ed all'adozione del conseguente provvedimento di ammissione allo scrutinio, promozione e utile inserimento nell'elenco dei promossi alla qualifica di ispettore con decorrenza dal 29 luglio 2021;
- della condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi nessuno escluso ed ivi compresi i danni subiti e subendi a causa della mancata ammissione/valutazione/promozione/inserimento nell'elenco dei promossi con decorrenza della qualifica dal 29 luglio 2021;
nonché in ogni caso per la condanna
ove occorra e comunque in via subordinata, al pagamento del relativo danno pecuniario, con interessi e rivalutazione come per legge
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7 giugno 2024:
a - della Nota N. 333-ISP/1/SEZ.2/UPC con data di protocollo, e relativa relata di notifica del 10 aprile 2024, del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, avente ad oggetto «vice ispettore della Polizia di Stato OMISSIS OMISSIS, nato il 15 giugno 1973. Promozione alla qualifica di ispettore della Polizia di Stato» per quanto di ragione e nei limiti dell’interesse, limitatamente alla decorrenza dal 1.1.2022 della qualifica di ispettore della P.d.S. del vice ispettore della Polizia di Stato OMISSIS OMISSIS e nella parte in cui è stata confermata l’esclusione del OMISSIS dallo scrutinio precedente per merito assoluto, a ruolo aperto, riferito al 31 dicembre;
b - dell’ivi menzionato Decreto del Capo della Polizia di Stato – Direttore Generale della pubblica Sicurezza datato 19 febbraio 2024, conosciuto nei suoi esatti contenuti con la ministeriale 333/ISP/1/Sez.2/UPC in data 21.5.2024, quest’ultima ove occorra qui pure impugnata, per quanto di ragione e nei limiti dell’interesse, limitatamente alla decorrenza dal 1.1.2022 della qualifica di ispettore della P.d.S. del vice ispettore della Polizia di Stato OMISSIS OMISSIS e nella parte in cui è stata confermata l’esclusione del OMISSIS dallo scrutinio precedente per merito assoluto, a ruolo aperto, riferito al 31 dicembre 2021;
c- ove occorra, nei limiti dell’interesse e per quanto di ragione, della Nota 333/ISP/Sez.2/UPC con data di protocollo - Rif. Prot. n. 15765 del 29.12.2023, del Ministero dell’Interno – D.P.S. – Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato conosciuta successivamente, limitatamente alla decorrenza dal 1.1.2022 della qualifica di ispettore della P.d.S. del vice ispettore della Polizia di Stato OMISSIS OMISSIS e nella parte in cui è stata confermata l’esclusione del OMISSIS dallo scrutinio precedente per merito assoluto, a ruolo aperto, riferito al 31 dicembre 2021 nonché ove occorra, nei limiti dell’interesse e per quanto di ragione, della apposta riserva;
d- della Delibera della Commissione per il personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, assunta con verbale nella seduta del 13 dicembre 2023, conosciuta nei suoi esatti contenuti con la ministeriale 333/ISP/1/Sez.2/UPC in data 21.5.2024, quest’ultima ove occorra qui pure impugnata, e relativi allegati e/o verbali non conosciuti, nei limiti dell’interesse e per quanto di ragione, limitatamente alla decorrenza dal 1.1.2022 della qualifica di ispettore della P.d.S. del vice ispettore della Polizia di Stato OMISSIS OMISSIS e nella parte in cui è stata confermata l’esclusione del OMISSIS dallo scrutinio precedente per merito assoluto, a ruolo aperto, riferito al 31 dicembre 2021, nonché ove occorra, nei limiti dell’interesse e per quanto di ragione, della apposta riserva;
e- ove occorra per quanto di ragione e nei limiti dell’interesse, i criteri di massima adottati/deliberati e approvati dal Consiglio di Amministrazione per gli affari della Polizia di Stato relativi alla seduta del 13/12/2023 limitatamente alla decorrenza dal 1.1.2022 della qualifica di ispettore della P.d.S. del vice ispettore della Polizia di Stato OMISSIS OMISSIS e nella parte in cui è stata confermata l’esclusione del OMISSIS dallo scrutinio precedente per merito assoluto, a ruolo aperto, riferito al 31 dicembre 2021;
f- ancora ove occorra per quanto di ragione e nei limiti dell’interesse la graduatoria/elenco dei promossi;
nonché
g - di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, anche tacito, presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto, nella misura in cui lesivi degli interessi del ricorrente e comunque incompatibili con le richieste di cui all’impugnazione, ivi compresi tutti quelli già impugnati con il ricorso principale che qui nuovamente si impugnano e di seguito si indicano ritrascritti:
- della Nota N. 333-ISP/1/SEZ.2/UPC con data di protocollo, e relativa relata di notifica del 27 luglio 2022, con cui il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha comunicato al Vice Ispettore sig. OMISSIS OMISSIS l’esclusione dallo scrutinio per merito assoluto, riferito al 31 dicembre 2021, per l’avanzamento alla qualifica di ispettore , «ai sensi del combinato disposto dell’art. 61, comma 1 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, in relazione all’art. 6 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 in quanto destinatario della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio irrogata in data 30 settembre 2016»;
- della Delibera della Commissione per il personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e relativi allegati assunta nella seduta del 21 giugno 2022 conosciuta successivamente in sede di accesso agli atti, con cui, tra l’altro, viene disposta l’esclusione dallo scrutinio del vice ispettore OMISSIS OMISSIS e adottati gli Elenchi degli esclusi e dei promossi, parimenti impugnati;
- della Nota N. 333-ISP/I/SEZ.2/UPC con data di protocollo, comunicata ai difensori a mezzo pec del 12 agosto 2022, con cui il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato conferma quanto deliberato dalla Commissione per il personale del ruolo ispettori nella seduta del 21 giugno 2022 comprensiva di allegati, parimenti impugnati ove occorra per quanto di ragione e nei limiti di lesività: - Circolare ministeriale n. 333/ISP/ISEZ2/UPC del 28.3.2022; - Delibera della Commissione del 18.3.2022 approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7 maggio 2021; Delibera della Commissione del 21.6.22 con allegati l’Elenco del personale promosso e l’Elenco del personale escluso (Allegato B - Sez. 2 – “Elenco del personale escluso ai sensi degli artt. 61 del dPR 335/82 e 6 del dPR 737/81”) in cui, tra l’altro, si indica come data della sanzione il 30.09.2016 anch’essi qui tutti impugnati nella misura ed in ragione dell’interesse e della loro lesività
nonché
di ogni altro ulteriore atto e/o provvedimento, anche tacito, presupposto, preparatorio, coevo, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuti, nella misura in cui lesivi degli interessi del ricorrente e comunque incompatibili con le richieste di cui al presente ricorso, ivi compresi, tra gli altri, per quanto di ragione e nella misura in cui lesivi, tutti gli atti e provvedimenti richiamati nei suddetti provvedimenti, anche sconosciuti, ivi compresi:
- per quanto occorrer possa in ogni caso, se ed in quanto lesive e nei limiti dell’interesse della comunicazione della Questura di Roma, Cat.B1a.nr.1.2.7.2/02/I del 29.3.2022 conosciuta successivamente in sede di accesso agli atti con cui si avvia l’iter procedimentale degli scrutini per merito assoluto, a ruolo aperto, riferiti al 31.12.21, conosciuta successivamente in sede di accesso agli atti; della Nota della Questura di Roma – Ufficio Personale Cat. B1a.1.2.7/MIPG/PERS con data di protocollo, conosciuta successivamente in sede di accesso agli atti e, sempre nella misura di lesività e di interesse, di tutti gli atti dello scrutinio, anche non conosciuti, ivi compresi, il Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, del 13 aprile 1988, registrato alla Corte dei Conti il 22 giugno 1988, reg. 22, interno, foglio n. 304, e modificata nella composizione con successivi decreti nonché ulteriori sue successive integrazioni e modifiche, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del suddetto scrutinio;
- di tutti i giudizi, le schede personali e di valutazione nonché i verbali relativi del ricorrente, se ed ove formati ed intervenuti, anche non conosciuti e/o non trasmessi in sede di accesso agli atti
nonché per l’accertamento / la declaratoria / la condanna anche in forma specifica ex art. 30, c.p.a.
- del diritto del ricorrente all’ammissione allo scrutinio riferito al 31.12.2021;
- della condanna dell’Amministrazione resistente all’attribuzione al ricorrente di un legittimo giudizio positivo sul possesso dei requisiti per la promozione alla qualifica di Ispettore ed all’adozione del conseguente provvedimento di ammissione allo scrutinio, promozione e utile inserimento nell’elenco dei promossi alla qualifica di ispettore con decorrenza dal 29 luglio 2021;
- della condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi nessuno escluso ed ivi compresi i danni subiti e subendi a causa della mancata ammissione/valutazione/promozione/inserimento nell’elenco dei promossi con decorrenza della qualifica dal 29 luglio 2021;
nonché in ogni caso per la condanna
ove occorra e comunque in via subordinata, al pagamento del relativo danno pecunia-rio, con interessi e rivalutazione come per legge
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2025 la dott.ssa Caterina Lauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto opportuno ordinare al ricorrente l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nell’elenco del personale promosso alla qualifica di Ispettore della Polizia di Stato con riferimento allo scrutinio per merito assoluto riferito al 31 dicembre 2021;
ritenuto che, riguardo le modalità di integrazione del contraddittorio, parte ricorrente possa essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami, in considerazione del numero elevato di contraddittori, mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’Interno di un sunto del ricorso e degli estremi della presente decisione con l’indicazione nominativa di tutti i soggetti collocati nell’elenco e che a tale incombente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni 60 (trenta) decorrente dalla data di notificazione ovvero, se anteriore, di comunicazione della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l’ulteriore termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell’incombente in questione;
ritenuto di fissare per la prosecuzione del giudizio l’udienza pubblica del 3 giugno 2025;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ordina alla parte ricorrente di provvedere all’integrazione del contraddittorio nei modi e tempi di cui in parte motiva.
Fissa per la prosecuzione del giudizio l’udienza pubblica del 3 giugno 2025.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Caterina Lauro, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Caterina Lauro Orazio Ciliberti
IL SEGRETARIO
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