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03 marzo 2025

Tar 2025-comunicazioni ufficiali riguardanti l'avvio di un corso di addestramento alla guida di acquascooter per il personale della Polizia di Stato. In particolare, la Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato ha comunicato, con la circolare del 4 maggio 2021 (prot. 333/SAA/98.05.EC16), l’avvio di un programma di formazione per la guida di acquascooter destinato a personale delle Questure. Successivamente, con una circolare datata 5 maggio 2021 (prot. 10.9.357/prot. 5333), il Questore di Napoli ha trasmesso tale circolare alle autorità competenti della Questura di Napoli, chiedendo di inviare i nominativi e le istanze del personale idoneo per la formazione, specificando che le comunicazioni dovevano pervenire entro la mattina dell’8 maggio 2021. Queste comunicazioni riflettono una procedura organizzativa per garantire che il personale di polizia riceva la formazione adeguata per utilizzare gli acquascooter in modo sicuro ed efficace, probabilmente per esigenze operative legate a interventi in ambito acquatico.

 

Tar 2025-comunicazioni ufficiali riguardanti l'avvio di un corso di addestramento alla guida di acquascooter per il personale della Polizia di Stato. In particolare, la Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato ha comunicato, con la circolare del 4 maggio 2021 (prot. 333/SAA/98.05.EC16), l’avvio di un programma di formazione per la guida di acquascooter destinato a personale delle Questure. Successivamente, con una circolare datata 5 maggio 2021 (prot. 10.9.357/prot. 5333), il Questore di Napoli ha trasmesso tale circolare alle autorità competenti della Questura di Napoli, chiedendo di inviare i nominativi e le istanze del personale idoneo per la formazione, specificando che le comunicazioni dovevano pervenire entro la mattina dell’8 maggio 2021.
Queste comunicazioni riflettono una procedura organizzativa per garantire che il personale di polizia riceva la formazione adeguata per utilizzare gli acquascooter in modo sicuro ed efficace, probabilmente per esigenze operative legate a interventi in ambito acquatico.



Pubblicato il 26/02/2025
N. 01590/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03185/2021 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3185 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OMISSIS OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Interno - Dip P.S Polizia di Stato, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Napoli, alla via Diaz n. 11;
nei confronti
Salvatore Capizzi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
(per quanto riguarda il ricorso introduttivo):
a) dell'esito del giudizio di valutazione dell'istanza di ammissione al corso di addestramento alla guida di acquascooter in ragione del quale il ricorrente non è stato ammesso alle prove di acquaticità propedeutiche alla partecipazione al corso de quo;
b) di eventuali provvedimenti di convocazione di terzi al percorso formativo di cui sopra;
c) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello status e delle prerogative del ricorrente;
nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere convocato per le prove di acquaticità ed essere ammesso a partecipare al corso di addestramento alla guida di acquascooter; e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. dell'Amministrazione intimata all'adozione del provvedimento di ammissione al corso su indicato nonché, in via subordinata e, comunque, ove occorra, all'indizione di un corso di formazione tale da consentire al ricorrente di conseguire l'abilitazione alla guida di acquascooter;
(per quanto riguarda i motivi aggiunti):
a) del provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Direzione
Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della
Polizia di Stato, n. 300.C.3.MS.B.4/ del 22/06/2021;
b) del provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Direzione
Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, Servizio
Sovraintendenti, Assistenti ed Agenti, del 15/07/2021;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Interno - Dip Ps Polizia di Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 29 gennaio 2025 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO
1 - Il ricorrente espone quanto segue:
- con circolare del 4 maggio 2021 prot. 333/SAA/98.05.EC16, la Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato - Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno - comunicava alle Questure interessate l’avvio del primo corso di addestramento alla guida di acquascooter;
- con circolare prot. 10.9.357/prot. 5333 del 5 maggio 2021, il Questore di Napoli trasmetteva la circolare di cui al punto precedente al Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale di Napoli e nel contempo chiedeva di comunicare nel più breve tempo possibile e comunque “…entro e non oltre la mattina dell’8 maggio…” c.a. i nominativi e le istanze del personale da formare in base al possesso dei requisiti richiesti ed alle effettive esigenze di impiego;
- in data 8 maggio 2021 l’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli comunicava al locale Ufficio del Personale i nominativi di nr. 2 dipendenti in possesso di tutti i requisiti richiesti (il ricorrente e l’Ass. C. Capizzi Salvatore);
- con note prot. n. 1.12/1183 del 10 giugno 2021 e prot. n. 2.12/1193 dell’11 giugno 2021, l’Ufficio Sanitario Provinciale di Napoli invitava i due assistenti capo OMISSIS OMISSIS e Capizzi Salvatore ad effettuare i necessari esami di laboratorio e li convocava dinanzi il Centro Sanitario Polifunzionale per l’Italia Meridionale per ivi sostenere le previste prove fisiche e gli esami tossicologici.
1.1 - Tanto premesso, il ricorrente lamenta che nonostante il possesso di tutti i requisiti previsti dalla circolare del 4/5/21 e la conseguita idoneità accertata dall’Ufficio sanitario provinciale della Questura locale, nessuna convocazione gli è pervenuta con riferimento alla sottoposizione presso il Centro Nautico e Sommozzatori di La Spezia alla prova di acquaticità, né in merito all’ambito corso di addestramento in programma dal 19 al 30 luglio 2021.
La condotta dell’Amministrazione integrerebbe, a suo dire, violazione del buon andamento e della trasparenza, nonché violazione della suindicata circolare.
Sulla scorta di tali premesse, il ricorrente ha pertanto chiesto di annullare il giudizio (non comunicato) di non ammissione al corso di addestramento e contestualmente di condannare l’Amministrazione ad ammetterlo al corso ovvero ad indire un nuovo corso di formazione.
2 - L’Amministrazione intimata si è costituta in resistenza, versando in atti documentazione sui fatti di causa.
3 - Con ricorso per motivi aggiunti, il OMISSIS ha, poi, impugnato – principaliter – il provvedimento del Ministero dell’Interno in data 15/7/2021 che ha disposto l’ammissione al corso di addestramento del solo agente scelto Mauriello Michelangelo.
4 - Non si sono costituiti in giudizio nè Capizzi Salvatore, nè Mauriello Michelangelo.
5 - Respinta l’istanza cautelare, all’udienza di smaltimento del 29/1/2025 il ricorso è transitato in decisione.
6 - In conformità all’avviso ex art. 73 co. 3 c.p.a. dato in udienza, il Tribunale ritiene che il ricorso sia improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La conclusione del corso (ormai risalente al 30/7/2021) esclude ogni residuo interesse del ricorrente ad ottenere l’annullamento degli atti impugnati nella parte in cui lo hanno visto escluso dalla partecipazione. D’altro canto, parte ricorrente non ha prospettato alcun interesse risarcitorio per equivalente idoneo a giustificare un sindacato sulla legittimità dell’azione amministrativa: ed invero, l’invocata tutela risarcitoria in forma specifica non sarebbe assicurabile né – per quanto appena detto – con riferimento al corso concluso, né con riferimento ad un successivo corso la cui indizione sarebbe, evidentemente, rimessa a scelte organizzative di pertinenza esclusiva dell’Amministrazione.
6.1 – Ad ogni buon conto, le ragioni addotte dal ricorrente a sostegno dell’impugnativa non appaiono fondate. Ed invero,
- al corso sono stati ammessi solo 8 appartenenti alla P.S.;
- pur avendo la Questura di Napoli richiesto inizialmente l’addestramento di due unità, un solo appartenente a tale ufficio risulta ammesso (non diversamente che per le altre Questure);
- l’A.S. Mauriello è più giovane del ricorrente (è stato, quindi, rispettato il criterio della minore età anagrafica stabilito nella nota del Servizio Reparti Speciali prot. n. 0012021 del 4/6/20221, in atti);
- la Questura di Napoli ha inoltrato al Ministero la domanda di partecipazione del Mauriello l’8/6/21, data da ritenersi utile, in difetto di elementi da cui inferire la perentorietà del termine per la trasmissione delle istanze (secondo quanto già opinato in sede cautelare).
7 - L’esito in rito giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Viviana Lenzi, Consigliere, Estensore
Elena Farhat, Referendario
         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Viviana Lenzi        Paolo Severini
         
         
         
         
         
IL SEGRETARIO

 

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