La sentenza della Cassazione n. 12001 del 2025 affronta un tema di fondamentale importanza nel sistema giuridico italiano, riguardante la composizione dei collegi giudicanti e il ruolo del giudice onorario di pace (GOP) in relazione a specifiche categorie di reati. Analizziamo in dettaglio i vari aspetti e le implicazioni di questa pronuncia.
Contesto Normativo
L’articolo 407, comma 2, lettera a) del Codice di procedura penale (Cpp) stabilisce quali sono i reati per i quali è previsto un particolare regime di competenza e composizione del collegio. In particolare, si fa riferimento a reati di particolare gravità, i quali richiedono un giudizio di merito più complesso e, pertanto, non possono essere affidati a un giudice onorario di pace.
Divieto di Destinazione del Giudice Onorario di Pace
La Cassazione afferma che esiste un divieto non derogabile di destinare il giudice onorario di pace alla composizione dei collegi giudicanti per i reati di cui all'articolo 407, comma 2, lett. a). Questo divieto si fonda sulla considerazione che il giudice onorario di pace non possiede le qualifiche e le competenze necessarie per giudicare su questioni di tale rilevanza, che richiedono un approfondimento giuridico e tecnico specifico.
Capacità del Giudice e Nullità Assoluta
Il richiamo all’articolo 33, comma 1, Cpp, evidenzia che la violazione di tale divieto incide sulla capacità del giudice di esercitare le sue funzioni in modo valido. La pronuncia della Cassazione sottolinea che tale violazione è causa di nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 179 cod. proc. pen., il quale stabilisce che in caso di violazione delle disposizioni relative alla composizione del collegio, il giudizio è nullo.
La nullità è definita "insanabile" e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, il che significa che il giudice e le parti possono sollevarla in qualsiasi momento, indipendentemente dalla fase processuale in cui si trovano.
Riferimento alla Fattispecie
Nel caso specifico trattato dalla Cassazione, si fa riferimento a un delitto previsto dall’articolo 615-ter del Codice penale, il quale è stato modificato dalla legge n. 90/2024. Questa modifica ha inserito il delitto tra quelli per i quali il termine di durata massima è di due anni, rendendo ancora più evidente la necessità di un giudizio da parte di un collegio adeguatamente qualificato.
Conclusioni
La sentenza n. 12001 del 2025 della Cassazione ribadisce l’importanza della corretta composizione degli organi giudicanti, evidenziando come la presenza di un giudice onorario di pace in collegi che trattano reati gravi comprometta l’intero processo. Essa rappresenta un’ulteriore conferma della necessità di garantire che i processi penali siano condotti da giudici che abbiano le competenze necessarie per affrontare questioni di rilevanza penale, tutelando così i diritti degli imputati e l’integrità del sistema giudiziario.
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